+Articolo 92 2

Articolo 92 2

(2)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono agli organi di amministrazione delle entità nella propria giurisdizione le rispettive parti della decisione congiunta con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, lettera g).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

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