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+Articolo 92 2 |
Articolo 92 2(2) Le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono agli organi di amministrazione delle entità nella propria giurisdizione le rispettive parti della decisione congiunta con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, lettera g). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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