+Articolo 99 2

Articolo 99 2

2.   Per stabilire che non è necessario un programma di risoluzione di gruppo, a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara il progetto di decisione dopo aver verificato che l'impresa madre nell'Unione soddisfa le condizioni di cui agli articoli 32 e 33 di tale direttiva e che non si applica nessuna delle condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

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