+Articolo 99 5

Articolo 99 5

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo allega al suo progetto di valutazione o di decisione tutte le informazioni importanti pertinenti che essa ha ricevuto a norma dell'articolo 81, 82, 91 o 92 della direttiva 2014/59/UE, e fissa un termine chiaro entro il quale i membri del collegio di risoluzione esprimono preoccupazioni o divergenze d'opinione rispetto al progetto di valutazione o di decisione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

    EULAW_DA