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+Articolo 99 5 |
Articolo 99 55. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo allega al suo progetto di valutazione o di decisione tutte le informazioni importanti pertinenti che essa ha ricevuto a norma dell'articolo 81, 82, 91 o 92 della direttiva 2014/59/UE, e fissa un termine chiaro entro il quale i membri del collegio di risoluzione esprimono preoccupazioni o divergenze d'opinione rispetto al progetto di valutazione o di decisione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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