+Articolo 101 5

Articolo 101 5

5.   Qualora ritenga necessario un programma di risoluzione di gruppo, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo può decidere di non comunicare la sua valutazione o decisione finale, come previsto al paragrafo 4, e di procedere ad applicare la procedura per la preparazione del programma di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 102.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

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