1. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, una passività garantita non è considerata esclusa qualora, al momento della sua creazione, sia:
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a)
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non pienamente garantita;
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b)
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pienamente garantita ma disciplinata da clausole contrattuali che non obbligano il debitore a mantenere la passività interamente assistita da garanzia reale su base continua in conformità dei requisiti normativi del diritto dell'Unione o della normativa di un paese terzo che consegue effetti considerabili equivalenti a quelli del diritto dell'Unione.
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