+Knowledge of the Management Body
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Knowledge of the Management Body
The Management body shall ensure that it is kept up to date with sufficient knowledge and skills to understand and assess ICT risks and operations (e.g. through periodic trainings).
1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Regolamentazioni correlate
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Regolamentazioni correlate
Regolamentazioni
| Fonte |
Regolamentazione |
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EULAW
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Articolo 5 1
1. Le entità finanziarie predispongono un quadro di gestione e di controllo interno che garantisce una gestione efficace e prudente di tutti i rischi informatici, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, al fine di acquisire un elevato livello di resilienza operativa digitale.
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EULAW
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Articolo 5 2
2. L’organo di gestione dell’entità finanziaria definisce e approva l’attuazione di tutte le disposizioni concernenti il quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, vigila su tale attuazione e ne è responsabile.
Ai fini del primo comma, l’organo di gestione:
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a)
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assume la responsabilità finale per la gestione dei rischi informatici dell’entità finanziaria;
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b)
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predispone politiche miranti a garantire il mantenimento di standard elevati di disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati;
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c)
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definisce chiaramente ruoli e responsabilità per tutte le funzioni connesse alle TIC e stabilisce adeguati meccanismi di governance al fine di garantire una comunicazione, una cooperazione e un coordinamento efficaci e tempestivi tra tali funzioni;
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d)
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ha la responsabilità generale di definire e approvare la strategia di resilienza operativa digitale di cui all’articolo 6, paragrafo 8, compresa la determinazione del livello appropriato di tolleranza per i rischi informatici dell’entità finanziaria, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8, lettera b);
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e)
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approva, supervisiona e riesamina periodicamente l’attuazione della politica di continuità operativa delle TIC e dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC dell’entità finanziaria, di cui rispettivamente all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, che possono essere adottati come politica specifica dedicata che costituisce parte integrante della politica generale di continuità operativa e del piano di risposta e ripristino dell’entità finanziaria;
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f)
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approva e riesamina periodicamente i piani interni di audit in materia di TIC dell’entità finanziaria, gli audit in materia di TIC e le più importanti modifiche a essi apportate;
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g)
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assegna e riesamina periodicamente le risorse finanziarie adeguate per soddisfare le esigenze di resilienza operativa digitale dell’entità finanziaria rispetto a tutti i tipi di risorse, compresi i pertinenti programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza delle TIC e le attività di formazione sulla resilienza operativa digitale di cui all’articolo 13, paragrafo 6, nonché le competenze in materia di TIC per tutto il personale;
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h)
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approva e riesamina periodicamente la politica dell’entità finanziaria relativa alle modalità per l’uso dei servizi TIC prestati dal fornitore terzo di servizi TIC;
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i)
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istituisce a livello aziendale canali di comunicazione che gli consentono di essere debitamente informato in merito a quanto segue:
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i)
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gli accordi conclusi con i fornitori terzi di servizi TIC sull’uso di tali servizi;
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ii)
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le relative eventuali modifiche importanti e pertinenti previste riguardo ai fornitori terzi di servizi TIC;
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iii)
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il potenziale impatto di tali modiche sulle funzioni essenziali o importanti soggette agli accordi in questione, compresa una sintesi dell’analisi del rischio per valutare l’impatto di tali modifiche, nonché almeno gli gravi incidenti TIC e il loro impatto, le misure di risposta e ripristino e le misure correttive.
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EULAW
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Articolo 5 3
3. Le entità finanziarie diverse dalle microimprese istituiscono un ruolo al fine di monitorare gli accordi conclusi con i fornitori terzi di servizi TIC per l’uso di tali servizi, oppure designano un dirigente di rango elevato quale responsabile della sorveglianza sulla relativa esposizione al rischio e sulla documentazione pertinente.
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EULAW
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Articolo 5 4
4. I membri dell’organo di gestione dell’entità finanziaria mantengono attivamente aggiornate conoscenze e competenze adeguate per comprendere e valutare i rischi informatici e il loro impatto sulle operazioni dell’entità finanziaria, anche seguendo una formazione specifica su base regolare, commisurata ai rischi informatici gestiti.
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EULAW
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Articolo 6 8
8. Il quadro per la gestione dei rischi informatici comprende una strategia di resilienza operativa digitale che definisce le modalità di attuazione del quadro. A tal fine, la strategia di resilienza operativa digitale include metodi per affrontare i rischi informatici e conseguire specifici obiettivi in materia di TIC:
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a)
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spiegando in che modo il quadro per la gestione dei rischi informatici sostiene gli obiettivi e la strategia commerciale dell’entità finanziaria;
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b)
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fissando il livello di tolleranza per i rischi informatici, conformemente alla propensione al rischio dell’entità finanziaria e analizzando la tolleranza d’impatto per le perturbazioni a livello di TIC;
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c)
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indicando chiari obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni, compresi indicatori chiave di prestazione e parametri chiave di rischio;
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d)
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spiegando l’architettura di riferimento a livello di TIC e le eventuali modifiche necessarie per conseguire specifici obiettivi commerciali;
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e)
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delineando i differenti meccanismi introdotti per individuare incidenti connessi alle TIC, prevenire il loro impatto e proteggersi dallo stesso;
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f)
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documentando l’attuale situazione di resilienza operativa digitale sulla base del numero di gravi incidenti TIC segnalati, nonché l’efficacia delle misure preventive;
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g)
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attuando test di resilienza operativa digitale, conformemente al capo IV del presente regolamento;
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h)
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delineando una strategia di comunicazione in caso di incidenti connessi alle TIC di cui è richiesta la divulgazione a norma dell’articolo 14.
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EULAW
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Articolo 13 4
4. Le entità finanziarie monitorano l’efficacia dell’attuazione della loro strategia di resilienza operativa digitale stabilita all’articolo 6, paragrafo 8. Tracciano l’evoluzione nel tempo dei rischi informatici, analizzano la frequenza, i tipi, le dimensioni e l’evoluzione degli incidenti connessi alle TIC, in particolare gli attacchi informatici e i relativi schemi, al fine di comprendere il livello di esposizione ai rischi informatici — segnatamente in relazione alle funzioni essenziali o importanti — e migliorare la maturità informatica e la preparazione dell’entità finanziaria.
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