+Cyber Threat Classification Criteria and Information Exchenge

Cyber Threat Classification Criteria and Information Exchenge

Classify significant cyber threats. A threat is considered significant if it has a high probability of materialisation, could meet any of the criteria that classify as a 'major incident' when materialised, and when it could affect or could have affected critical or important functions of the financial entity, or could affect other financial entities, third party providers, clients or financial counterparts.

Cyber threat information and intelligence may be exchanged  with other financial entities, ensuring such sharing enhances digital operational resilience. In this case, ensure that the exchange  includes information such as indicators of compromise, tactics, techniques, procedures, alerts, and configuration tools. The exchange must occur within trusted communities and be governed by information-sharing arrangements that safeguard business confidentiality, personal data , and respect competition law. These arrangements shall clearly define participation conditions, address the potential involvement of public authorities and ICT third-party providers, and specify operational aspects, including the use of secure IT platforms. Notify competent authorities upon joining or leaving such arrangements.

1. Panoramica

Titolo Standard

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Regolamentazioni correlate

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Regolamentazioni correlate

Regolamentazioni
Fonte Regolamentazione
EULAW Articolo 18 1

1.   Le entità finanziarie classificano gli incidenti connessi alle TIC e ne determinano l’impatto in base ai criteri seguenti:

a)

il numero e/o la rilevanza di clienti o controparti finanziarie interessati e, ove applicabile, la quantità o il numero di transazioni interessate dall’incidente connesso alle TIC e il fatto che tale incidente abbia provocato o meno un impatto reputazionale;

b)

la durata dell’incidente connesso alle TIC, compreso il periodo di inattività del servizio;

c)

l’estensione geografica dell’incidente connesso alle TIC, con riferimento alle aree colpite, in particolare se interessa più di due Stati membri;

d)

le perdite di dati derivanti dall’incidente connesso alle TIC, in relazione alla disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati;

e)

la criticità dei servizi colpiti, comprese le operazioni dell’entità finanziaria;

f)

l’impatto economico dell’incidente connesso alle TIC — in particolare le perdite e i costi diretti e indiretti — in termini sia assoluti che relativi.

EULAW Articolo 18 2

2.   Le entità finanziarie classificano le minacce informatiche come significative in base alla criticità dei servizi a rischio, comprese le operazioni dell’entità finanziaria, il numero e/o la rilevanza di clienti o controparti finanziarie interessati e l’estensione geografica delle aree a rischio.

EULAW Articolo 45 1

1.   Le entità finanziarie possono scambiarsi reciprocamente informazioni e analisi delle minacce informatiche, tra cui indicatori di compromissione, tattiche, tecniche e procedure, segnali di allarme per la cibersicurezza e strumenti di configurazione, nella misura in cui tale condivisione di informazioni e dati:

a)

mira a potenziare la resilienza operativa digitale delle entità finanziarie, in particolare aumentando la consapevolezza in merito alle minacce informatiche, contenendo o inibendo la capacità di diffusione delle minacce informatiche, sostenendo le capacità di difesa, le tecniche di individuazione delle minacce, le politiche di mitigazione o le fasi di risposta e ripristino;

b)

si svolge entro comunità fidate di entità finanziarie;

c)

si realizza mediante meccanismi di condivisione delle informazioni che tutelano la natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise e sono disciplinati da norme di condotta pienamente rispettose della riservatezza dell’attività economica, della protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e delle linee guida sulla politica in materia di concorrenza.

EULAW Articolo 45 2

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), i meccanismi di condivisione delle informazioni definiscono le condizioni per la partecipazione e, se del caso, definiscono i dettagli concernenti il coinvolgimento delle autorità pubbliche e la veste in cui queste possono partecipare ai meccanismi di condivisione delle informazioni, il coinvolgimento dei fornitori terzi di servizi TIC, nonché gli elementi operativi tra cui l’utilizzo di piattaforme informatiche apposite.

EULAW Articolo 45 3

3.   Le entità finanziarie notificano alle autorità competenti la propria partecipazione ai meccanismi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 1, al momento della convalida della propria adesione o, se del caso, della cessazione dell’adesione, quando quest’ultima abbia effetto.