+Incident Communication and Reporting

Incident Communication and Reporting

Create communication plans to inform both internal (staff, senior management) and external (clients/customers, financial counterparts) stakeholders on incidents. Designate at least one person in the to be tasked with implementing the communication strategy for ICT- related incidents and fulfil the public and media function for that purpose. Inform affected customers promptly upon awareness of an incident that impacts them. Provide details on the incident and outline mitigating measures taken and planned. Report major incidents to the regulator, involving three stages: 1) initial notification upon discovering the incident (within 4 hours from the moment of classification of the incident as major, but no later than 24 hours from the time of detection of the incident) , 2) intermediate report on incident developments (within 72 hours from the submission of the initial notification even where the status or the handling of the incident have not changed, or when regular activities have been recovered), and 3) the final report with the root cause analysis and follow-up actions (no later than one month from the submission of the latest updated intermediate report). 

The reporting obligations may be outsourced to a third-party service provider. In case of such outsourcing, the financial entity remains fully responsible for the fulfilment of the incident reporting requirements.

Also provide notifications to the regulator on significant cyber threats. The incident reports and notifications on cyber threats shall follow the content guidelines defined in the corresponding RTS/ITS. 

1. Panoramica

Titolo Standard

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Regolamentazioni correlate

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Regolamentazioni correlate

Regolamentazioni
Fonte Regolamentazione
EULAW Articolo 13 2

2.   Dopo che un grave incidente connesso alle TIC ha perturbato le loro attività principali, le entità finanziarie svolgono un riesame successivo a tale incidente che analizzi le cause della perturbazione e identifichi i miglioramenti che è necessario apportare alle operazioni riguardanti le TIC o nell’ambito della politica di continuità operativa delle TIC di cui all’articolo 11.

Le entità finanziarie diverse dalle microimprese comunicano, su richiesta, alle autorità competenti le modifiche attuate a seguito del riesame successivo all’incidente connesso alle TIC di cui al primo comma.

Il riesame successivo all’incidente connesso alle TIC di cui al primo comma determina se le procedure stabilite siano state seguite e se le azioni adottate siano state efficaci, anche in relazione:

a)

alla tempestività della risposta agli allarmi di sicurezza e alla determinazione dell’impatto degli incidenti connessi alle TIC e della loro gravità;

b)

alla qualità e alla rapidità dell’analisi forense, ove ritenuto opportuno;

c)

all’efficacia della procedura di attivazione dei livelli successivi di intervento in caso di incidenti all’interno dell’entità finanziaria;

d)

all’efficacia della comunicazione interna ed esterna.

EULAW Articolo 14 3

3.   Nell’entità finanziaria vi è almeno una persona incaricata di attuare la strategia di comunicazione per gli incidenti connessi alle TIC e assolvere a tal fine la funzione di informazione al pubblico e ai media.

EULAW Articolo 17 1

1.   Le entità finanziarie definiscono, stabiliscono e attuano un processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC al fine di individuare, gestire e notificare tali incidenti.

EULAW Articolo 17 2

2.   Le entità finanziarie registrano tutti gli incidenti connessi alle TIC e le minacce informatiche significative. Le entità finanziarie istituiscono procedure e processi appropriati per garantire, in maniera coerente e integrata, il monitoraggio e il trattamento degli incidenti connessi alle TIC, nonché il relativo seguito, in modo da identificare, documentare e affrontare le cause di fondo e prevenire il verificarsi di tali incidenti.

EULAW Articolo 17 3

3.   Il processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC di cui al paragrafo 1:

a)

predispone indicatori di allerta precoce;

b)

stabilisce procedure per identificare, tracciare, registrare, categorizzare e classificare gli incidenti connessi alle TIC in base alla loro priorità e gravità e in base alla criticità dei servizi colpiti, conformemente ai criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1;

c)

assegna i ruoli e le responsabilità che è necessario attivare per i diversi scenari e tipi di incidenti connessi alle TIC;

d)

elabora piani per la comunicazione al personale, ai portatori di interessi esterni e ai mezzi di comunicazione conformemente all’articolo 14, nonché per la notifica ai clienti, per le procedure di attivazione dei livelli successivi di intervento, compresi i reclami dei clienti in materia di TIC, e per la comunicazione di informazioni alle entità finanziarie che agiscono da controparti, a seconda dei casi;

e)

assicura la segnalazione almeno degli incidenti gravi connessi alle TIC agli alti dirigenti interessati e informa l’organo di gestione almeno in merito a detti incidenti, illustrandone l’impatto e la risposta e i controlli supplementari da introdurre;

f)

stabilisce procedure di risposta agli incidenti connessi alle TIC per attenuarne l’impatto e garantisce tempestivamente l’operatività e la sicurezza dei servizi.

EULAW Articolo 19 1

1.   Le entità finanziarie segnalano gli gravi incidenti TIC all’autorità competente interessata di cui all’articolo 46 a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

Se un’entità finanziaria è soggetta alla vigilanza di più di un’autorità nazionale competente di cui all’articolo 46, gli Stati membri designano un’unica autorità competente quale autorità competente interessata responsabile dell’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo.

Gli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 segnalano i gravi incidenti TIC all’autorità nazionale competente designata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, che trasmette immediatamente tale segnalazione alla BCE.

Ai fini del primo comma, le entità finanziarie redigono, dopo aver raccolto e analizzato tutte le informazioni pertinenti, la notifica iniziale e le relazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo utilizzando i modelli di cui all’articolo 20 e le trasmettono all’autorità competente. Qualora un impedimento tecnico non consenta la trasmissione della notifica iniziale utilizzando il modello, le entità finanziarie informano in merito l’autorità competente con mezzi alternativi.

La notifica iniziale e le relazioni di cui al paragrafo 4 contengono tutte le informazioni necessarie all’autorità competente per determinare la rilevanza dell’grave incidente TIC e valutarne i possibili impatti transfrontalieri.

Fatta salva la segnalazione a norma del primo comma da parte dell’entità finanziaria all’autorità competente interessata, gli Stati membri possono stabilire, in aggiunta, che alcune o tutte le entità finanziarie forniscano altresì la notifica iniziale e ciascuna relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo utilizzando i modelli di cui all’articolo 20 alle autorità competenti o ai gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (computer security incident response teams — CSIRT) designati o istituiti a norma della direttiva (UE) 2022/2555.

EULAW Articolo 19 2

2.   Le entità finanziarie possono, su base volontaria, notificare le minacce informatiche significative all’autorità competente interessata qualora ritengano che la minaccia sia rilevante per il sistema finanziario, gli utenti dei servizi o i clienti. L’autorità competente interessata può fornire tali informazioni alle altre autorità pertinenti di cui al paragrafo 6.

Gli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 possono notificare, su base volontaria, le minacce informatiche significative all’autorità nazionale competente, designata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, che trasmette immediatamente la notifica alla BCE.

Gli Stati membri possono stabilire che le entità finanziarie che procedono alla notifica su base volontaria e a norma del primo comma possano altresì trasmettere tale notifica ai CSIRT nazionali designati o istituiti a norma della direttiva (UE) 2022/2555.

EULAW Articolo 19 3

3.   Qualora si verifichi un grave incidente TIC che eserciti un impatto sugli interessi finanziari dei clienti, le entità finanziarie, senza indebito ritardo e non appena ne vengono a conoscenza, informano i loro clienti in merito a tale incidente e alle misure che sono state adottate per attenuare gli effetti avversi dell’incidente.

In caso di minaccia informatica significativa, le entità finanziarie, se del caso, informano i loro clienti potenzialmente interessati in merito alle opportune misure di protezione che i clienti stessi possono prendere in considerazione.

EULAW Articolo 19 4

4.   Entro i termini da fissare a norma dell’articolo 20, primo comma, lettera a), punto ii), le entità finanziarie trasmettono all’autorità competente interessata:

a)

una notifica iniziale;

b)

una relazione intermedia dopo la notifica iniziale di cui alla lettera a), non appena lo stato originario dell’incidente cambia in maniera significativa o il trattamento dell’grave incidente TIC cambia alla luce delle nuove informazioni disponibili, seguita, a seconda dei casi, da notifiche aggiornate, ogni qualvolta sia disponibile un aggiornamento della situazione, nonché su specifica richiesta dell’autorità competente;

c)

una relazione finale, quando l’analisi delle cause che hanno dato origine all’incidente sia stata completata, indipendentemente dal fatto che le misure di attenuazione siano già state attuate, e quando al posto delle stime siano disponibili i dati dell’impatto effettivo.

EULAW Articolo 19 5

5.   Ai sensi del presente articolo, le entità finanziarie possono esternalizzare, conformemente al diritto settoriale dell’Unione e nazionale, gli obblighi di segnalazione a un fornitore terzo di servizi. In caso di esternalizzazione, l’entità finanziaria rimane pienamente responsabile di espletare gli obblighi di segnalazione degli incidenti.