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+Articolo 8 6. |
Articolo 8 6.Al fine di assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le prescrizioni relative ai GEFIA a norma del paragrafo 3;
b)
le prescrizioni relative agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui al paragrafo 1, lettera d);
c)
gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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