+Articolo 32 Abrogazione
---+Articolo 32 1.
---+Articolo 32 2.
---+Articolo 32 3.

Articolo 32 Abrogazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 32 1.
Il regolamento (UE) n. 347/2013 è abrogato a decorrere dal 23 giugno 2022. Il presente regolamento non comporta alcun diritto per i progetti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 347/2013.
Articolo 32 2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013, modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione ( 10 ), contenente il quinto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune, come pure gli articoli da 2 a 10, gli articoli 12, 13 e 14, gli allegati da I a IV e l’allegato VI del regolamento (UE) n. 347/2013, rimangono in vigore e producono effetti per quanto riguarda i progetti di interesse comune inclusi nel quinto elenco dell’Unione fino all’entrata in vigore del primo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, istituito a norma del presente regolamento.
Articolo 32 3.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i progetti che erano inclusi nel quinto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune istituito a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 e per i quali un fascicolo di domanda è stato ammesso all’esame dell’autorità competente mantengono i diritti e gli obblighi di cui al capo III del presente regolamento per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito