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+Articolo 12 5. |
Articolo 12 5.L’operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure a norma dell’articolo 8. Su richiesta, l’operatore mette tale documentazione a disposizione delle autorità competenti.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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