+Articolo 31bis 5.

Articolo 31bis 5.

In deroga al paragrafo 4, il Comitato non è tenuto a informare l’autorità o l’istituto finanziario, a seconda dei casi, in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) 

le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione dell’istituto finanziario o di altre entità giuridiche; oppure

b) 

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 ( 11 ) e (UE) 2018/1725 ( 12 ) del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito