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+Articolo 31bis 5. |
Articolo 31bis 5.In deroga al paragrafo 4, il Comitato non è tenuto a informare l’autorità o l’istituto finanziario, a seconda dei casi, in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione dell’istituto finanziario o di altre entità giuridiche; oppure
b)
le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 ( 11 ) e (UE) 2018/1725 ( 12 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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