+Articolo 32 3

Articolo 32 3

3.   Nell’applicare lo strumento dell’impresa-ponte, le autorità di risoluzione assicurano che il valore complessivo delle passività cedute all’impresa-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall’impresa soggetta a risoluzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito