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+Articolo 32 3 |
Articolo 32 33. Nell’applicare lo strumento dell’impresa-ponte, le autorità di risoluzione assicurano che il valore complessivo delle passività cedute all’impresa-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall’impresa soggetta a risoluzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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