4. All’atto dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le AEV tengono conto dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, come pure delle norme internazionali, degli orientamenti e delle specifiche elaborati e pubblicati dall’ENISA, tra cui, se del caso, le specifiche riguardanti altri settori economici. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, le AEV tengono debitamente conto della necessità delle microimprese e delle piccole e medie imprese di mobilitare risorse e capacità sufficienti per garantire una gestione rapida degli incidenti connessi alle TIC.
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni alla Commissione entro il 17 gennaio 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 in conformità degli articoli da 0 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.