+CAPO I OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
---+Articolo 1
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
------+Articolo 1 4.
------+Articolo 1 5.
------+Articolo 1 6.
------+Articolo 1 7.
---+Articolo 2
------+Articolo 2 1.
------+Articolo 2 2.
------+Articolo 2 3.
------+Articolo 2 4.
------+Articolo 2 5.
------+Articolo 2 6.
------+Articolo 2 7.
---+Articolo 3
---+Articolo 4

CAPO I OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

CAPO I OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3

Articolo 3

Non sono assoggettati alla presente direttiva:

a) 

organismi di investimento collettivo di tipo chiuso;

b) 

organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle proprie quote tra il pubblico all’interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa;

c) 

organismi di investimento collettivo la vendita delle cui quote è riservata dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società d’investimento al pubblico dei paesi terzi;

d) 

le categorie di organismi di investimento collettivo fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti tali organismi di investimento collettivo, per i quali non si possono applicare le norme previste dal capo VII e dall’articolo 83 in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.

Articolo 4

Articolo 4

Per l’applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito nel suo Stato membro di origine.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito