+CAPO I OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
---+Articolo 1
------+Articolo 1 1.
------+Articolo 1 2.
------+Articolo 1 3.
------+Articolo 1 4.
------+Articolo 1 5.
------+Articolo 1 6.
------+Articolo 1 7.
---+Articolo 2
------+Articolo 2 1.
------+Articolo 2 2.
------+Articolo 2 3.
------+Articolo 2 4.
------+Articolo 2 5.
------+Articolo 2 6.
------+Articolo 2 7.
---+Articolo 3
---+Articolo 4
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CAPO I OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO I OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 1
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Articolo 2
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Articolo 3
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Articolo 3
Non sono assoggettati alla presente direttiva:
a)
organismi di investimento collettivo di tipo chiuso;
b)
organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle proprie quote tra il pubblico all’interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa;
c)
organismi di investimento collettivo la vendita delle cui quote è riservata dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società d’investimento al pubblico dei paesi terzi;
d)
le categorie di organismi di investimento collettivo fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti tali organismi di investimento collettivo, per i quali non si possono applicare le norme previste dal capo VII e dall’articolo 83 in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.
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Articolo 4
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Articolo 4
Per l’applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito nel suo Stato membro di origine.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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