+Articolo 99ter 2.

Articolo 99ter 2.

Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative irrogate ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), comprese le eventuali impugnazioni delle stesse e l’esito di tali impugnazioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale irrogata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito