+Articolo 99ter 2.
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Articolo 99ter 2.
Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative irrogate ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), comprese le eventuali impugnazioni delle stesse e l’esito di tali impugnazioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale irrogata e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, ai soli fini dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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