+Articolo 102 5.

Articolo 102 5.

I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni nell’ambito di uno Stato membro o tra Stati membri ove tale scambio debba avere luogo tra l’autorità competente e:

a) 

le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione o altri istituti finanziari o le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;

b) 

gli organi che intervengono nella liquidazione o nel fallimento degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività, o gli organi che intervengono in procedure analoghe; o

c) 

i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento o di altri istituti finanziari;

▼M1

d) 

l’AESFEM, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 30 ), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 31 ), e il CERS.

▼B

In particolare i paragrafi 1 e 4 non ostano all’esercizio da parte delle summenzionate autorità competenti delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

Le informazioni scambiate a norma del primo comma sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito