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+Articolo 79 5 |
Articolo 79 55. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette al più presto e senza indebito ritardo alle autorità di risoluzione delle filiazioni eventuali osservazioni presentate dagli altri membri del collegio di risoluzione e discute con loro le misure proposte per affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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