+Articolo 116 1bis.

Articolo 116 1bis.

Al fine di agevolare i compiti di cui all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 114, paragrafo 1, e all'articolo 115, paragrafo 1, della presente direttiva, l'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce altresì collegi delle autorità di vigilanza anche quando tutte le filiazioni transfrontaliere di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE hanno sede in paesi terzi, a condizione che le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti agli obblighi di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e, se del caso, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 11.07.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013L0036
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