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Articolo 39 11. Il perito indipendente possiede le qualifiche, l'esperienza, le capacità e le conoscenze necessarie in tutte le materie considerate pertinenti dall'autorità che ha il potere di nomina. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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