+Articolo 49 1
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Articolo 49 1
1. L'avviso di cui all'articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, che l'autorità di risoluzione è tenuta a pubblicare, comprende i seguenti elementi:
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a)
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il nome, l'indirizzo della sede legale e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE oggetto di risoluzione;
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b)
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il nome e l'indirizzo della sede legale dell'impresa madre diretta e della capogruppo di tale ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, se del caso;
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c)
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l'elenco dei nomi delle altre entità del gruppo e relative succursali su cui hanno effetto le azioni di risoluzione, comprese, per quanto possibile, informazioni sulle succursali situate in paesi terzi;
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d)
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una sintesi delle azioni di risoluzione pertinenti adottate e le date a decorrere dalle quali esse diventano effettive, ed in particolare i loro effetti sui clienti al dettaglio; la sintesi comprende i seguenti elementi:
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i)
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informazioni sull'accesso ai depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi detenuti presso l'ente interessato dall'azione di risoluzione;
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ii)
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informazioni sull'accesso ad altre attività o fondi dei clienti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE detenuti presso l'ente interessato dall'azione di risoluzione;
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iii)
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informazioni sugli obblighi contrattuali di pagamento o di consegna oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 69 della direttiva 2014/59/UE, comprese la decorrenza e la scadenza del periodo di sospensione, se del caso;
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iv)
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informazioni sui creditori garantiti dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE oggetto di risoluzione soggetti a limitazioni all'opponibilità dei diritti di garanzia, comprese la decorrenza e la scadenza del suddetto periodo di limitazione, conformemente all'articolo 70 della direttiva 2014/59/UE, ove applicabile;
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v)
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informazioni sulle parti contrattuali interessate dalla sospensione temporanea dei diritti di recesso comprese la decorrenza e la scadenza del periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 71 della direttiva 2014/59/UE, se applicabile;
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e)
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la conferma del normale adempimento degli impegni contrattuali, compresi i piani di rimborso, non soggetti a sospensioni a norma degli articoli 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE;
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f)
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il punto di contatto all'interno dell'ente a cui clienti e creditori possono rivolgersi per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e sulle sue operazioni.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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