+Articolo 6 3.

Articolo 6 3.

La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell’individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) (ABE), e i rappresentanti delle Unità di informazione finanziaria dell’UE (UIF), di comprendere meglio i rischi in questione. Tale relazione è resa pubblica al più tardi sei mesi dopo essere stata messa a disposizione degli Stati membri, a eccezione degli elementi della relazione che contengono informazioni classificate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito