La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell’individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (
14
) (ABE), e i rappresentanti delle Unità di informazione finanziaria dell’UE (UIF), di comprendere meglio i rischi in questione. Tale relazione è resa pubblica al più tardi sei mesi dopo essere stata messa a disposizione degli Stati membri, a eccezione degli elementi della relazione che contengono informazioni classificate.