Articolo 30 10.
Gli Stati membri provvedono all’interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (
20
). Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2017/1132 e dell’articolo 31 bis della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua i paragrafi 5, 5 bis e 6 del presente articolo. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni successivi alla cancellazione della società o di altro soggetto giuridico dal registro. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso a norma del presente articolo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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