+Articolo 128 bis 1.

Articolo 128 bis 1.

A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 45 decies, paragrafo 3, della presente direttiva, l’entità pertinente trasmetta tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a) 

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b) 

sono corredate dei metadati seguenti:

i) 

tutte le denominazioni dell’entità pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) 

l’identificativo della persona giuridica dell’entità pertinente, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) 

le dimensioni dell’entità pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv) 

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v) 

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito