+Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera entro ventiquattro mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito