+Articolo 6 6.
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Articolo 6 6.
Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda informazioni finanziarie supplementari a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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