+Articolo 6 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per succursali significative
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Articolo 6 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per succursali significative

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 6 1.
I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base individuale. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative.
Articolo 6 2.
Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 includono le informazioni specificate nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato III di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.
Articolo 6 3.
Gli enti creditizi significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative.
Articolo 6 4.

Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 includono le informazioni specificate nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato IV di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.

Articolo 6 5.

Le informazioni specificate nei paragrafi 2 e 4 di cui sopra includono unicamente informazioni relative a:

a) 

attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi rilevati dal soggetto vigilato in base ai principi contabili applicabili;

b) 

esposizioni e attività fuori bilancio in cui il soggetto vigilato è coinvolto;

c) 

operazioni diverse da quelle specificate nei punti a) e b) eseguite dal soggetto vigilato;

d) 

regole di valutazione, compresi metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili applicabili e applicati dal soggetto vigilato.

Articolo 6 6.
Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda informazioni finanziarie supplementari a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.
Articolo 6 7.
In deroga ai paragrafi 2 e 4, gli enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo segnalano le informazioni specificate nei modelli, 17.1, 17.2 e 17.3 degli Allegati III e IV, e nel modello 40.2 degli allegati III e IV del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ esclusivamente se redigono bilanci consolidati.
Articolo 6 8.
In deroga ai paragrafi 2 e 4, le succursali significative non sono tenute a segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.1, 17.2 e 17.3 degli allegati III e IV, e nei modelli 40.1 e 40.2 degli allegati III e IV del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ .

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito