+Articolo 6 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per succursali significative
---+Articolo 6 1.
---+Articolo 6 2.
---+Articolo 6 3.
---+Articolo 6 4.
---+Articolo 6 5.
---+Articolo 6 6.
---+Articolo 6 7.
---+Articolo 6 8.
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Articolo 6 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per succursali significative
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 6 1.
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I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base individuale. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative.
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Articolo 6 2.
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Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 includono le informazioni specificate nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato III di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.
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Articolo 6 3.
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Gli enti creditizi significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative.
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Articolo 6 4.
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Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 includono le informazioni specificate nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato IV di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.
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Articolo 6 5.
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Le informazioni specificate nei paragrafi 2 e 4 di cui sopra includono unicamente informazioni relative a:
a)
attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi rilevati dal soggetto vigilato in base ai principi contabili applicabili;
b)
esposizioni e attività fuori bilancio in cui il soggetto vigilato è coinvolto;
c)
operazioni diverse da quelle specificate nei punti a) e b) eseguite dal soggetto vigilato;
d)
regole di valutazione, compresi metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili applicabili e applicati dal soggetto vigilato.
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Articolo 6 6.
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Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda informazioni finanziarie supplementari a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.
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Articolo 6 7.
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In deroga ai paragrafi 2 e 4, gli enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo segnalano le informazioni specificate nei modelli, 17.1, 17.2 e 17.3 degli Allegati III e IV, e nel modello 40.2 degli allegati III e IV del
►M3
regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ esclusivamente se redigono bilanci consolidati.
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Articolo 6 8.
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In deroga ai paragrafi 2 e 4, le succursali significative non sono tenute a segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.1, 17.2 e 17.3 degli allegati III e IV, e nei modelli 40.1 e 40.2 degli allegati III e IV del
►M3
regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ .
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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