+Articolo 8 3.
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Articolo 8 3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove a enti creditizi significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile non coincidente con l’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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