+Articolo 8 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi significativi e succursali significative
---+Articolo 8 1.
---+Articolo 8 2.
---+Articolo 8 3.
---+Articolo 8 4.
---+Articolo 8 5.

Articolo 8 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi significativi e succursali significative

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 8 1.

Le informazioni riguardanti gli enti creditizi significativi e le succursali significative di cui agli articoli 6 e 7 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

a) 

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b) 

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c) 

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

Articolo 8 2.
Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno civile alla data di riferimento per la segnalazione.
Articolo 8 3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove a enti creditizi significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile non coincidente con l’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.
Articolo 8 4.
Una volta ricevute da enti creditizi significativi e da succursali significative le informazioni di cui agli articoli 6 e 7 e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo.
Articolo 8 5.
Gli enti creditizi significativi e le succursali significative segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza alle ANC entro le date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 o entro una scadenza anteriore stabilita dall’ANC.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito