+Articolo 15 3.
|
Articolo 15 3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove a enti creditizi meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile non coincidente con l’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. I dati riferiti a un determinato periodo sono segnalati cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|