+Articolo 15 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi meno significativi e succursali meno significative
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Articolo 15 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi meno significativi e succursali meno significative

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 15 1.

Le informazioni riguardanti gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative di cui agli articoli 13 e 14 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

a) 

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b) 

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c) 

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

Articolo 15 2.
Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno civile alla data di riferimento per la segnalazione.
Articolo 15 3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove a enti creditizi meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile non coincidente con l’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. I dati riferiti a un determinato periodo sono segnalati cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.
Articolo 15 4.

Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui agli articoli 13 e 14 riguardanti gli enti creditizi meno significativi e le filiazioni meno significative entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451:

a) 

per gli enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per le filiazioni meno significative;

b) 

per gli enti creditizi meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo.

Articolo 15 5.
Le ANC decidono quando gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito