+Articolo 27 Disposizioni generali
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Articolo 27 Disposizioni generali
Disposizioni generali
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 27 1.
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Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di qualsiasi modifica dei dati contenuti nel fascicolo di omologazione. Nel caso di una tale modifica le autorità di omologazione decide quale tra le procedure stabilite all'articolo 28 occorre seguire. Se necessario l'autorità di omologazione può decidere, previa consultazione del costruttore, che occorre rilasciare una nuova omologazione UE.
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Articolo 27 2.
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La domanda di modifica di un'omologazione UE è presentata esclusivamente all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE originaria.
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Articolo 27 3.
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Se l'autorità di omologazione ritiene che, per apportare una modifica, sia necessario ripetere le ispezioni o le prove, ne informa il costruttore. Le procedure di cui all'articolo 28 si applicano solo se, in seguito a tali ispezioni o prove, l'autorità di omologazione conclude che le prescrizioni dell'omologazione UE continuano a essere soddisfatte.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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