+Articolo 33 Marcatura temporanea dei motori
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Articolo 33 Marcatura temporanea dei motori

Marcatura temporanea dei motori

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 33 1.
Il costruttore appone una marcatura temporanea su ogni motore che è fabbricato in conformità con il tipo omologato e che è immesso sul mercato sulla base dell'articolo 34, paragrafo 3.
Articolo 33 2.
Un motore che non è ancora in conformità con il tipo omologato e che è consegnato al costruttore di tale motore reca soltanto una marcatura temporanea.
Articolo 33 3.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il modello per le marcature temporanee di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese le informazioni essenziali obbligatorie che devono essere riportate su di esse. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito