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+Articolo 35 8. |
Articolo 35 8.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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