+Articolo 36 Successive modifiche degli atti delegati e di esecuzione
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Articolo 36 Successive modifiche degli atti delegati e di esecuzione

Successive modifiche degli atti delegati e di esecuzione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 36 1.
Se autorizza la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 35, la Commissione adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adeguare agli sviluppi tecnologici i pertinenti atti delegati o di esecuzione.

Qualora la deroga autorizzata ai sensi dell'articolo 35 riguardi una questione disciplinata da un regolamento UNECE, la Commissione propone una modifica di tale regolamento seguendo la procedura applicabile in base all'accordo del 1958 riveduto.

Articolo 36 2.
Una volta modificati i pertinenti atti delegati o di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione revoca qualsiasi restrizione imposta dalla decisione che autorizza la deroga.

Se non sono stati adottati i provvedimenti necessari per adeguare gli atti delegati o di esecuzione, la Commissione, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE provvisoria, può, per mezzo di una decisione sotto forma di atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2, autorizzare detto Stato membro a estenderla.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito