+Articolo 42 1.
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Articolo 42 1.
L'Unione può, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, riconoscere l'equivalenza tra le condizioni e le disposizioni relative all'omologazione UE dei motori previste dal presente regolamento e le procedure stabilite da normative internazionali o di paesi terzi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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