+Articolo 45 4.
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Articolo 45 4.
Il servizio tecnico, compresi i suoi massimi dirigenti, e il personale addetto allo svolgimento delle categorie di attività per le quali è designato il servizio tecnico a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, non sono il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore o il responsabile della manutenzione dei motori sottoposti alla sua valutazione, e non rappresentano soggetti impegnati in tali attività. Tale restrizione non preclude l'uso di motori valutati di cui al paragrafo 3 del presente articolo che sono necessari per il funzionamento del servizio tecnico né l'utilizzo di tali motori a fini personali. Il servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non ne pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità in relazione alle categorie di attività per le quali è stato designato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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