+Articolo 7 3.

Articolo 7 3.

Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che include le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo in questione e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito