+Articolo 7 3.
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Articolo 7 3.
Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che include le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo in questione e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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