+Articolo 5 8.

Articolo 5 8.

Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti a essi rilasciati a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 del presente regolamento senza limiti quantitativi di alcun tipo, purché sia evitata la doppia contabilizzazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito