+Articolo 6 3.
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Articolo 6 3.
Gli Stati membri che figurano nell’allegato II notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9. Gli Stati membri che figurano nell’allegato II possono decidere di rivedere la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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