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+Articolo 7 1. |
Articolo 7 1.Per le spedizioni soggette a un obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente che copra quanto segue:
a)
le spese di trasporto dei rifiuti;
b)
le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;
c)
le spese di deposito per 90 giorni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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