+Articolo 7 1.

Articolo 7 1.

Per le spedizioni soggette a un obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente che copra quanto segue:

a) 

le spese di trasporto dei rifiuti;

b) 

le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;

c) 

le spese di deposito per 90 giorni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito