+Articolo 17 2.
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Articolo 17 2.
Nel caso di una modifica essenziale di cui al paragrafo 1, è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate ritengano che non sia necessaria una nuova notifica e ne informino il notificatore. Le autorità competenti informano il notificatore quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. Una spedizione prevista non ha luogo prima che il notificatore sia stato informato dalle autorità competenti interessate. Se una spedizione è già iniziata, il notificatore provvede affinché la sua consegna sia interrotta non appena possibile fino a quando le autorità competenti interessate non gli avranno comunicato se è necessaria una nuova notifica.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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