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+Articolo 18 11. |
Articolo 18 11.La persona che organizza la spedizione o il destinatario fornisce alle autorità coinvolte nelle ispezioni, su loro richiesta, copia del contratto di cui al paragrafo 10 e di qualsiasi accordo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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