+Articolo 26 2.
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Articolo 26 2.
Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 8, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico del destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, dell’autorità competente di destinazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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