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+Articolo 19 3. |
Articolo 19 3.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:
a)
gli enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte A;
b)
i grandi enti presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti B, C ed E;
c)
gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parti B, C ed E, se il livello di gravame sulle attività dell’ente, calcolato conformemente all’allegato XVII, punto 1.6.9, è pari o superiore al 15 %;
d)
gli enti segnalano le informazioni specificate nell’allegato XVI, parte D, solo se emettono obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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