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ALLEGATO V




ALLEGATO V

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE

Indice

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.

Riferimenti

2.

Convenzioni

3.

Consolidamento

4.

Portafogli contabili di strumenti finanziari

4.1.

Attività finanziarie

4.2.

Passività finanziarie

5.

Strumenti finanziari

5.1.

Attività finanziarie

5.2.

Valore contabile lordo

5.3.

Passività finanziarie

6.

Disaggregazione della controparte

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.

Stato patrimoniale

1.1.

Attività (1.1)

1.2.

Passività (1.2)

1.3.

Patrimonio netto (1.3)

2.

Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (2)

3.

Prospetto di conto economico complessivo (3)

4.

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte (4)

5.

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto (5)

6.

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE (6)

7.

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute (7)

8.

Disaggregazione delle passività finanziarie (8)

9.

Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni (9)

10.

Derivati e contabilizzazione delle operazioni di copertura (10 e 11)

10.1.

Classificazione dei derivati per tipo di rischio

10.2.

Importi da segnalare per i derivati

10.3.

Derivati classificati come «Coperture economiche»

10.4.

Disaggregazione dei derivati per settore della controparte

10.5.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2)

10.6.

Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1)

10.7.

Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4)

11.

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti (12)

11.1.

Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0)

11.2.

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1)

11.3.

Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2)

12.

Garanzie reali e garanzie ricevute (13)

12.1.

Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1)

12.2.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio (possedute alla data di riferimento) (13.2.1)

12.3.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate (13.3.1)

13.

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo) (14)

14.

Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite (15)

15.

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (16)

15.1.

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)

15.2.

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.2)

15.3.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento (16.3)

15.4.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio (16.4)

15.5.

Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.4.1)

15.6.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.5)

15.7.

Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)

15.8.

Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7)

15.9.

Altre spese amministrative (16.8)

16.

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento del CRR (17)

17.

Esposizioni deteriorate (18)

17.1.

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate (18.0)

17.2.

Afflussi e deflussi delle esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte (18.1)

17.3.

Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive sui prestiti garantiti da beni immobili (18.2)

18.

Esposizioni oggetto di misure di concessione (19)

19.

Disaggregazione geografica (20)

19.1.

Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3)

19.2.

Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7)

20.

Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo (21)

21.

Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio (22)

21.1.

Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)

21.2.

Attività interessate dai servizi forniti (22.2)

22.

Interessenze in entità strutturate non consolidate (30)

23.

Parti correlate (31)

23.1.

Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)

23.2.

Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)

24.

Struttura del gruppo (40)

24.1.

Struttura del gruppo: «entità per entità» (40.1)

24.2.

Struttura del gruppo: «strumento per strumento» (40.2)

25.

Fair value (Valore equo) (41)

25.1.

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)

25.2.

Ricorso all’opzione del fair value (valore equo) (41.2)

26.

Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione (42)

27.

Accantonamenti (43)

28.

Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti (44)

28.1.

Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)

28.2.

Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)

28.3.

Spese di personale per tipo di benefici (44.3)

28.4.

Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale (44.4)

29.

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (45)

29.1.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile (45.1)

29.2.

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2)

29.3.

Altri ricavi e costi operativi (45.3)

30.

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (46)

31.

PRESTITI E ANTICIPAZIONI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (23)

32.

PRESTITI E ANTICIPAZIONI: FLUSSI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE, RIDUZIONI DI VALORE E CANCELLAZIONI DALLA FINE DELL’ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO 24)

32.1.

Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate (24.1)

32.2.

Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate (24.2)

32.3.

Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell’esercizio (24.3)

33.

GARANZIE REALI OTTENUTE ACQUISENDONE IL POSSESSO E TRAMITE PROCEDURE DI ESCUSSIONE (25)

33.1.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi (25.1)

33.2.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari - Tipo di garanzie reali ottenute (25.2)

33.3.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari (25.3)

34.

GESTIONE DELLA CONCESSIONE E QUALITÀ DELLA CONCESSIONE (26)

35.

PRESTITI E ANTICIPAZIONI: DURATA MEDIA E PERIODI DI RECUPERO (47)

ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE

PARTE 1

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   RIFERIMENTI

1. Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive sui modelli per le informazioni finanziarie (in appresso «FINREP») contenuti negli allegati III e IV del presente regolamento. Il presente allegato integra le istruzioni inserite in forma di riferimenti nei modelli di cui agli allegati III e IV.

2. Gli enti che utilizzano principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS («GAAP nazionali compatibili») applicano le istruzioni comuni e degli IFRS contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito. Ciò non pregiudica la conformità delle prescrizioni dei GAAP nazionali compatibili alle prescrizioni della BAD. Gli enti che utilizzano prescrizioni dei GAAP nazionali non compatibili con gli IFRS o che non sono ancora stati resi compatibili con le disposizioni dell’IFRS 9 applicano le istruzioni comuni e della BAD contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito.

3. I punti di dati individuati nei modelli sono redatti in conformità delle regole di rilevazione, compensazione e valutazione della disciplina contabile applicabile, così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Gli enti trasmettono soltanto le parti dei modelli che riguardano:

a) 

le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dall’ente;

b) 

le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui l’ente è coinvolto;

c) 

le operazioni compiute dall’ente;

d) 

le regole di valutazione applicate dall’ente, compresi i metodi di stima delle svalutazioni per il rischio di credito.

5. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applicano le seguenti abbreviazioni:

a) 

«CRR»: il regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

«IAS» o «IFRS»: i «principi contabili internazionali», come definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), adottati dalla Commissione;

c) 

«regolamento BSI della BCE» o «BCE/2013/33»: il regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ( 12 );

d) 

«regolamento NACE»: il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 );

e) 

«codici NACE»: i codici di cui al regolamento NACE;

f) 

«BAD»: la direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 14 );

g) 

«direttiva contabile»: la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 );

h) 

«GAAP nazionali»: i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale elaborati a norma della BAD;

i) 

«PMI»: le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione C(2003)1422 della Commissione ( 16 );

j) 

«codice ISIN»: il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari, composto di dodici caratteri alfanumerici e che identifica in modo univoco un’emissione di strumenti finanziari;

k) 

«codice LEI»: il codice identificativo mondiale del soggetto giuridico che identifica in modo univoco le parti di un’operazione finanziaria;

l) 

«fasi di riduzione di valore»: le categorie di riduzione di valore secondo quanto definito nell’IFRS 9, paragrafo 5.5. La «fase 1» si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.5. La «fase 2» si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.3. La «fase 3» si riferisce alla riduzione di valore su attività deteriorate ai sensi dell’IFRS 9, appendice A;

m) 

«raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili»: la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) ( 17 ).

2.   CONVENZIONI

6. Ai fini degli allegati III e IV, un punto di dati ombreggiato in grigio significa che quel punto non è richiesto o che non è possibile segnalarlo. Nell’allegato IV una riga o una colonna contenente riferimenti ombreggiati in nero significa che i corrispondenti punti di dati non devono essere trasmessi dagli enti che si attengono ai riferimenti riportati nella riga o colonna in questione.

7. I modelli di cui agli allegati III e IV includono regole di convalida implicite che sono stabilite nei modelli stessi mediante convenzioni.

8. L’uso di parentesi nell’intestazione di una voce di un modello significa che quella voce deve essere sottratta per ottenere il totale, ma non significa che la voce in questione è segnalata come negativa.

9. Le voci da segnalare come negative sono individuate nei modelli mediante l’inserimento di «(-)» all’inizio della relativa intestazione, come ad esempio in «(-) azioni proprie».

10. Nel «Modello dei punti di dati» (in appresso «DPM») per i modelli di segnalazione delle informazioni finanziarie descritti negli allegati III e IV, ciascun punto di dati (cella) ha una «Voce di base» alla quale è assegnato l’attributo «Credito/debito». In tal modo si garantisce che tutti i soggetti che segnalano i punti di dati si attengano alla «Convenzione dei segni» e si può conoscere l’attributo «Credito/debito» corrispondente a ciascun punto di dati.

11. Il funzionamento di questa convenzione è illustrato schematicamente nella tabella 1.



Tabella 1

Convenzioni credito/debito, segni positivi e negativi

Elemento

Credito /Debito

Saldo /Movimento

Cifra segnalata

Attività

Debito

Saldo delle attività

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Aumento delle attività

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Saldo negativo delle attività

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

Diminuzione delle attività

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

Costi

Saldo dei costi

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Aumento dei costi

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Saldo negativo (compresi gli storni) dei costi

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

Diminuzione dei costi

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

Passività

Credito

Saldo delle passività

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Aumento delle passività

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Saldo negativo delle passività

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

Diminuzione delle passività

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

Patrimonio netto

Saldo del patrimonio netto

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Aumento del patrimonio netto

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Saldo negativo del patrimonio netto

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

Diminuzione del patrimonio netto

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

Ricavi

Saldo dei ricavi

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Aumento dei ricavi

Positiva («normale», non occorre inserire il segno)

Saldo negativo (compresi gli storni) dei ricavi

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

Diminuzione dei ricavi

Negativa (occorre inserire il segno meno «-»)

3.   CONSOLIDAMENTO

12. Ove non diversamente specificato nel presente allegato, i modelli FINREP sono predisposti secondo l’ambito del consolidamento prudenziale ai sensi della parte 1, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. Per rilevare le rispettive filiazioni, joint venture e collegate gli enti applicano gli stessi metodi applicati per il consolidamento prudenziale:

a) 

agli enti può essere permesso o imposto di applicare il metodo del patrimonio netto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del CRR, agli investimenti in filiazioni assicurative e in filiazioni non finanziarie;

b) 

agli enti può essere permesso di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del CRR, alle filiazioni finanziarie;

c) 

agli enti può essere imposto di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del CRR, agli investimenti in joint venture.

4.   PORTAFOGLI CONTABILI DI STRUMENTI FINANZIARI

13. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, i «portafogli contabili» sono costituiti da strumenti finanziari aggregati in base alle regole di valutazione. Le aggregazioni non comprendono le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate, i saldi ottenibili a richiesta classificati come «Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista» né gli strumenti finanziari classificati come «Posseduti per la vendita» compresi nelle voci «Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita» e «Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita».

14. Nell’ambito dei GAAP nazionali, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione in conformità agli IFRS comunicano, nella misura in cui dette regole sono applicate, i portafogli contabili pertinenti per gli IFRS. Se le regole di valutazione per gli strumenti finanziari che gli enti sono autorizzati o tenuti a utilizzare in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD fanno riferimento alle regole di valutazione di cui allo IAS 39, gli enti comunicano i portafogli contabili basati sulla BAD per tutti i loro strumenti finanziari nella misura in cui le regole di valutazione applicate fanno riferimento alle regole di valutazione contenute nell’IFRS 9.

4.1.    Attività finanziarie

15. Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:

a) 

«Attività finanziarie possedute per negoziazione»;

b) 

«Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio»;

c) 

«Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio»;

d) 

«Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo»;

e) 

«Attività finanziarie al costo ammortizzato».

16. Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:

a) 

«Attività finanziarie per negoziazione»;

b) 

«Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio»;

c) 

«Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto»;

d) 

«Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo»;

e) 

«Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione».

17. Tra le «Attività finanziarie per negoziazione» sono ricomprese tutte le attività finanziarie classificate come per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo positivo per l’ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 22 della presente parte sono segnalati come attività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.

18. A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per le attività finanziarie, i «Metodi basati sul costo» comprendono le regole di valutazione utilizzate per valutare gli strumenti di debito al costo, maggiorato degli interessi maturati meno le perdite per riduzione di valore.

19. A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD le «Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo» comprendono gli strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo, nonché gli strumenti valutati al minore tra il costo e il valore di mercato (principio del «LOCOM» ossia «Lower Of COST Or Market») su base non continuativa (moderatamente al LOCOM), indipendentemente dalla loro effettiva valutazione alla data di riferimento per le segnalazioni. Le attività valutate moderatamente al LOCOM sono attività per le quali il LOCOM è applicato solo in specifiche circostanze. La disciplina contabile applicabile definisce tali circostanze quali, ad esempio, una riduzione del valore, una diminuzione prolungata del fair value (valore equo) rispetto al costo o un cambiamento delle intenzioni delle strutture dirigenziali.

20. Nei GAAP nazionali basati sulla BAD le «Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione» includono le attività finanziarie che non possono essere incluse in altri portafogli contabili. Questo portafoglio contabile comprende, tra l’altro, le attività finanziarie valutate al LOCOM su base continuativa («rigidamente al LOCOM»). Le attività valutate rigidamente al LOCOM sono attività per le quali la disciplina contabile applicabile dispone o una valutazione iniziale e una successiva al LOCOM o una valutazione iniziale al costo e una valutazione successiva al LOCOM.

21. A prescindere dal metodo di misurazione, le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate in «Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate», tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5.

22. Tra i «Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura» sono ricompresi i derivati con un saldo positivo per l’ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come derivati posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.

4.2.    Passività finanziarie

23. Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:

a) 

«Passività finanziarie possedute per negoziazione»;

b) 

«Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio»;

c) 

«Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato».

24. Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:

a) 

«Passività finanziarie per negoziazione»;

b) 

«Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo».

25. Tra le «Passività finanziarie per negoziazione» sono ricomprese tutte le passività finanziarie classificate come per negoziazione nei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo negativo per l’ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 26 della presente parte sono segnalati come passività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.

26. Tra i «Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura» sono ricompresi i derivati con un saldo negativo per l’ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.

5.   STRUMENTI FINANZIARI

27. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per «valore contabile» si intende l’importo che deve essere rilevato in bilancio. Il valore contabile degli strumenti finanziari comprende gli interessi maturati. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile dei derivati è o il valore contabile ai sensi dei GAAP nazionali, comprensivo di ratei, premi e accantonamenti se applicabili, o pari a zero se i derivati non sono rilevati in bilancio.

28. Se rilevati ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD i ratei e i risconti degli strumenti finanziari, ivi compresi interessi maturati, premi e sconti o costi dell’operazione, sono segnalati insieme allo strumento e non come «Altre attività» o «Altre passività».

29. Laddove applicabili ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD sono segnalati i «Coefficienti di scarto (haircut) per posizioni di negoziazione valutate al valore equo». I coefficienti di scarto riducono il valore delle attività di negoziazione e aumentano il valore delle passività di negoziazione.

5.1.    Attività finanziarie

30. Le attività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: «Cassa», «Derivati», «Strumenti rappresentativi di capitale», «Titoli di debito» e «Prestiti e anticipazioni».

31. «Titoli di debito» sono strumenti di debito posseduti dall’ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti, ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

32. «Prestiti e anticipazioni» sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questa voce comprende i «Prestiti» ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE (che includono i depositi a vista presso enti creditizi e banche centrali, indipendentemente dalla classificazione in base alla disciplina contabile applicabile) e le anticipazioni non classificabili come «Prestiti» ai sensi della medesima tabella. Le caratteristiche delle «Anticipazioni che non sono prestiti» sono ulteriormente descritte nella parte 2, punto 85, lettera g), del presente allegato.

33. Nella FINREP la voce «Strumenti di debito» include «Prestiti e anticipazioni» e «Titoli di debito».

5.2.    Valore contabile lordo

34. Per valore contabile lordo degli strumenti di debito si intende quanto segue:

a) 

ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio senza essere inseriti nel portafoglio di negoziazione o posseduto a fini di negoziazione, il valore contabile lordo varia in funzione del fatto che detti strumenti di debito siano classificati come in bonis o deteriorati. Per gli strumenti di debito in bonis il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Per gli strumenti di debito deteriorati il valore contabile lordo è il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito, secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 69, del presente allegato. Ai fini della misurazione del valore contabile lordo, la valutazione degli strumenti di debito deve essere effettuata a livello di singoli strumenti finanziari;

b) 

ai sensi degli IFRS, per gli strumenti di debito al costo ammortizzato, il valore contabile lordo è il valore contabile prima delle rettifiche per l’eventuale fondo a copertura perdite; per gli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il valore contabile lordo è il costo ammortizzato prima delle rettifiche per l’eventuale fondo a copertura perdite;

c) 

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito classificati come «Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo», il valore contabile lordo delle attività che hanno subito una riduzione di valore è pari al valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni specifiche per il rischio di credito. Il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore è il valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni generali per il rischio di credito e per svalutazioni generali per il rischio bancario, laddove incidano sul valore contabile;

d) 

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito classificati come «Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto» varia in funzione del fatto che dette attività finanziarie siano soggette o no a disposizioni in materia di riduzione di valore. Ove siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo è il valore contabile prima di rettifiche per eventuali riduzioni di valore accumulate, secondo i requisiti di cui alla lettera c) per le attività che hanno o non hanno subito riduzione di valore, o per l’eventuale importo accumulato delle rettifiche del fair value (valore equo) che è considerato perdita per riduzione di valore. Ove dette attività finanziarie non siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo delle stesse è il fair value (valore equo) per le esposizioni in bonis e, per le esposizioni deteriorate, il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali rettifiche negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito;

e) 

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito valutati rigidamente al LOCOM o moderatamente al LOCOM è il costo, se valutati al costo durante il periodo di riferimento per le segnalazioni. Se detti strumenti di debito sono valutati al valore di mercato, il valore contabile lordo è il valore di mercato prima delle rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito;

f) 

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito segnalati alla voce «Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione» valutate con metodi diversi dal LOCOM, il valore contabile lordo è il valore contabile calcolato prima di tener conto di eventuali rettifiche di valore che si configurano come riduzioni di valore;

g) 

per le attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD o per le attività finanziarie possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS, il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Se i GAAP basati sulla BAD prevedono coefficienti di scarto (haircut) su strumenti di negoziazione valutati al valore equo, il valore contabile degli strumenti finanziari è il fair value (valore equo) prima dell’applicazione di detti coefficienti di scarto.

5.3.    Passività finanziarie

35. Le passività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: «Derivati», «Posizioni corte», «Depositi», «Titoli di debito emessi» e «Altre passività finanziarie».

36. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per «Depositi» si intendono i depositi ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

37. «Titoli di debito emessi» sono strumenti di debito emessi dall’ente in forma di titoli che non sono depositi ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

38. «Altre passività finanziarie» comprendono tutte le passività finanziarie diverse dai derivati, dalle posizioni corte, dai depositi e dai titoli di debito emessi.

39. Ai sensi degli IFRS le «Altre passività finanziarie» comprendono le garanzie finanziarie date, laddove valutate o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o all’importo rilevato inizialmente meno l’ammortamento accumulato (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera c), punto ii)]. Gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati sono segnalati come «Altre passività finanziarie» se sono designati come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o se sono impegni all’erogazione di finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato (IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera c), e paragrafo 4.2.1, lettera d)].

40. Se gli impegni all’erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e gli altri impegni dati sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio, qualsiasi modifica del fair value (valore equo), ivi comprese variazioni dovute al rischio di credito, è segnalata come «Altre passività finanziarie» e non come accantonamenti per «Impegni e garanzie dati».

41. Le «Altre passività finanziarie» includono anche dividendi da pagare, importi dovuti per voci in sospeso e transitorie, nonché importi dovuti per regolamenti futuri di operazioni su titoli o valuta se gli importi dovuti per operazioni sono rilevati prima della data di pagamento.

6.   DISAGGREGAZIONE DELLA CONTROPARTE

42. Ove sia richiesta la disaggregazione della controparte, si utilizzano i seguenti settori della controparte:

a) 

banche centrali;

b) 

amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali, amministrazioni statali o regionali e amministrazioni locali, compresi organi amministrativi e imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un’attività commerciale (e sono segnalate alle voci «enti creditizi», «altre società finanziarie» o «società non finanziarie», a seconda della loro attività); enti di previdenza e assistenza sociale; organizzazioni internazionali, come le istituzioni dell’Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali;

c) 

enti creditizi: qualsiasi ente rientrante nella definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del CRR («impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto») e banche multilaterali di sviluppo (MDB);

d) 

altre società finanziarie: tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi;

e) 

società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 3, del regolamento BSI della BCE;

f) 

famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari e esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinati alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non destinati alla vendita per particolari gruppi di famiglie.

43. L’attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell’esposizione da parte dell’ente. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.

44. Nelle seguenti operazioni, le controparti immediate sono:

a) 

per i prestiti e le anticipazioni, il debitore diretto. Per i crediti commerciali il debitore diretto è la controparte tenuta a pagare i crediti, fatta eccezione per le cessioni pro solvendo, in cui il debitore diretto è il trasferente dei crediti se l’ente segnalante non acquisisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici della proprietà dei crediti trasferiti;

b) 

per i titoli di debito (compresi gli strumenti inerenti a cartolarizzazione) e per gli strumenti rappresentativi di capitale, l’emittente dei titoli;

c) 

per i depositi, il depositante;

d) 

per le posizioni corte, la controparte dell’operazione di assunzione in prestito di titoli o di vendita con patto di riacquisto passivo;

e) 

per i derivati, la controparte diretta del contratto derivato. Per i derivati OTC compensati a livello centrale, la controparte diretta è la stanza di compensazione che agisce come controparte centrale. La disaggregazione per controparte per i derivati su rischio di credito si riferisce al settore al quale appartiene la controparte contrattuale (acquirente o venditore della protezione);

f) 

per le garanzie finanziarie date, la controparte è la controparte diretta dello strumento di debito garantito sottostante;

g) 

per gli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, la controparte il cui rischio di credito è assunto dall’ente segnalante;

h) 

per gli impegni all’erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti, il garante o la controparte che si è impegnata con l’ente segnalante.

PARTE 2

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   STATO PATRIMONIALE

1.1.    Attività (1.1)

1. «Cassa» comprende le banconote e le monete nazionali ed estere circolanti in possesso dall’ente che sono utilizzate abitualmente per i pagamenti.

2. «Disponibilità presso banche centrali» comprende «prestiti e anticipazioni» che sono saldi esigibili a richiesta presso le banche centrali.

3. «Altri depositi a vista» comprende «prestiti e anticipazioni» che sono saldi esigibili a richiesta vantati nei confronti di enti creditizi.

4. «Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate» comprende le partecipazioni in società collegate, joint venture e filiazioni che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare, tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5, indipendentemente dalla modalità di valutazione, anche se i principi contabili consentono di includerle nei vari portafogli contabili utilizzati per gli strumenti finanziari. Il valore contabile delle partecipazioni considerato per l’applicazione del metodo del patrimonio netto comprende il relativo avviamento.

5. Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in «Altre attività». Le altre attività comprendono, tra l’altro, oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione.

6. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile delle azioni proprie riacquistate è segnalato in «Altre attività» se i pertinenti GAAP nazionali consentono la rilevazione come attività.

7. «Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita» ha lo stesso significato assunto nell’IFRS 5.

1.2.    Passività (1.2)

8. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga «Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura» se la perdita deriva dalla valutazione del derivato di copertura, o nella riga «Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse» se la perdita deriva dalla valutazione della posizione coperta. Se non è possibile distinguere la perdita derivante dalla valutazione del derivato di copertura dalla perdita derivante dalla valutazione della posizione coperta, tutti gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga «Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura».

9. Gli accantonamenti per «Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro» comprendono l’importo delle passività nette per benefici definiti.

10. Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per «Altri benefici a lungo termine per i dipendenti» comprendono l’importo dei disavanzi dei piani per benefici a lungo termine per i dipendenti di cui allo IAS 19, paragrafo 153. Le spese maturate per i benefici a breve termine per i dipendenti (IAS 19, paragrafo 11, lettera a)], i piani a contribuzione definita (IAS 19, paragrafo 51, lettera a)] e i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro (IAS 19, paragrafo 169, lettera a)] sono compresi in «Altre passività».

11. Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per «Impegni e garanzie dati» comprendono gli accantonamenti relativi a tutti gli impegni e le garanzie, a prescindere dal fatto che la loro riduzione di valore sia determinata in conformità all’IFRS 9 o che il loro accantonamento si attenga allo IAS 37 o che siano trattati come contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS 4. Le passività derivanti da impegni e garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio non sono segnalate come accantonamenti, benché dovute al rischio di credito, ma come «Altre passività finanziarie» conformemente alla parte 1, punto 40, del presente allegato. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per «Impegni e garanzie dati» comprendono accantonamenti relativi a tutti gli impegni e garanzie.

12. «Capitale sociale rimborsabile a richiesta» comprende gli strumenti di capitale emessi dall’ente che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto. Gli enti includono in questa voce le quote cooperative che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto.

13. Le passività diverse dalle passività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in «Altre passività».

14. «Passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita» ha lo stesso significato assunto nell’IFRS 5.

15. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i «Fondi per i rischi bancari generali» sono importi attribuiti in conformità all’articolo 38 della BAD. Se rilevati, appaiono separatamente o come passività in «Accantonamenti» oppure nel patrimonio netto in «Altre riserve», conformemente ai GAAP nazionali pertinenti.

1.3.    Patrimonio netto (1.3)

16. Ai sensi degli IFRS gli strumenti rappresentativi di capitale che sono strumenti finanziari includono i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 32.

17. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il «Capitale richiamato ma non versato» comprende il valore contabile del capitale emesso dall’ente che i sottoscrittori sono stati invitati a versare ma che non risulta ancora versato alla data di riferimento. Se l’aumento di capitale non ancora versato è rilevato come aumento del capitale azionario, il capitale richiamato ma non versato è segnalato alla voce «Capitale richiamato ma non versato» nel modello 1.3 nonché alla voce «Altre attività» nel modello 1.1. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, quando l’aumento di capitale può essere rilevato solo dopo il ricevimento del pagamento dagli azionisti, il capitale non versato non è segnalato nel modello 1.3.

18. «Componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti» comprende la componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti (cioè gli strumenti finanziari che hanno sia una componente di passività sia una componente di capitale) emessi dall’ente, se disaggregati in base alla disciplina contabile pertinente (compresi gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti).

19. «Altri strumenti rappresentativi di capitale emessi» comprende gli strumenti rappresentativi di capitale che sono strumenti finanziari diversi da «Capitale» e da «Componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti».

20. «Altre partecipazioni (other equity)» comprende tutti gli strumenti di capitale che non sono strumenti finanziari, incluse, tra l’altro, le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (IFRS 2, paragrafo 10).

21. «Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo» comprende gli utili e le perdite accumulati dovuti a variazioni di fair value (valore equo) su investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali il soggetto segnalante ha scelto in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di fair value (valore equo).

22. «Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo» comprende la parte inefficace della copertura accumulata derivante da coperture di fair value (valore equo) in cui l’elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La parte inefficace della copertura segnalata in questa riga è la differenza tra la variazione accumulata del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalata in «Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (elemento coperto)» e le variazioni accumulate del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalate in «Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (strumento di copertura)» (IFRS 9, paragrafi 6.5.3 e 6.5.8).

23. «Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibili a variazioni del rischio di credito» comprende gli utili e le perdite accumulati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e relativi al rischio di credito proprio per le passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, indipendentemente dal fatto che la designazione avvenga al momento della rilevazione iniziale o successivamente.

24. «Copertura di investimenti netti in gestioni estere (parte efficace)» comprende la riserva di conversione di valuta estera per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle che non si applicano più, pur restando le gestioni estere rilevate nello stato patrimoniale.

25. «Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari (parte efficace)» comprende la riserva per la copertura di flussi finanziari per la parte efficace della variazione di fair value (valore equo) dei derivati di copertura in una copertura di flussi finanziari, sia per le coperture in corso che per le coperture che non si applicano più.

26. «Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo» include gli utili o le perdite accumulati su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, al netto del fondo a copertura perdite valutato alla data della segnalazione secondo quanto previsto dall’IFRS 9, paragrafo 5.5.

27. «Strumenti di copertura (non elementi designati)» comprende le variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti:

a) 

il valore temporale di un’opzione, se le variazioni del valore temporale e il valore intrinseco di tale opzione sono separati e se soltanto la variazione del valore intrinseco è designata come strumento di copertura (IFRS 9, paragrafo 6.5.15);

b) 

l’elemento forward di un contratto forward, se l’elemento forward e l’elemento spot di tale contratto forward sono separati e se soltanto la variazione dell’elemento spot del contratto forward è designata come strumento di copertura;

c) 

il differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario, se lo si esclude dalla designazione di tale strumento finanziario come strumento di copertura (IFRS 9, paragrafi 6.5.15 e 6.5.16).

28. Ai sensi degli IFRS «Riserve di rivalutazione» include l’importo delle riserve risultanti dalla rilevazione iniziale negli IAS, non destinato ad altri tipi di riserve.

29. La voce «Altre riserve» è suddivisa in «Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto» e «Altro». «Riserve o perdite accumulate di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto» comprende l’importo accumulato dei ricavi e dei costi relativi alle suddette partecipazioni rilevato nell’utile (perdita) degli esercizi precedenti se sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. «Altro» comprende le riserve diverse da quelle indicate separatamente in altre voci e può includere la riserva legale e la riserva statutaria.

30. La voce «Azioni proprie» comprende tutti gli strumenti finanziari che hanno le caratteristiche di strumenti rappresentativi di capitale proprio riacquisiti dall’ente che non sono venduti o ammortizzati, tranne nel caso in cui, ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati in «Altre attività».

2.   PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (2)

31. Gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e dei derivati di copertura classificati nella categoria «Contabilizzazione delle operazioni di copertura» sono segnalati o separatamente dagli altri utili e perdite in «Interessi attivi» e «Interessi passivi» («corso secco») o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste categorie di strumenti («prezzo tel quel»). L’approccio «corso secco» o «prezzo tel quel» è applicato in modo coerente per tutti gli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e per i derivati di copertura classificati nella categoria «Contabilizzazione delle operazioni di copertura».

32. Gli enti segnalano le voci seguenti, che comprendono i ricavi e i costi in relazione alle parti correlate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare, disaggregandole per portafoglio contabile:

a) 

«Interessi attivi»;

b) 

«Interessi passivi»;

c) 

«Ricavi da dividendi»;

d) 

«Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto»;

e) 

«Utili o perdite derivanti da modifica, al netto»;

f) 

«Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio».

33. «Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione» e «Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione» comprendono, laddove è utilizzato il corso secco, gli importi relativi ai derivati classificati nella categoria «posseduti per negoziazione» che sono strumenti di copertura da un punto di vista economico ma non da un punto di vista contabile per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari coperti.

34. Se è utilizzato il corso secco, «Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione» e «Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione» comprendono anche le commissioni ripartite nel tempo e i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione (IFRS 9, paragrafo 6.7).

35. «Interessi attivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse» e «Interessi passivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse» comprendono, se è utilizzato il corso secco, gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria «Contabilizzazione delle operazioni di copertura», che coprono il rischio di tasso di interesse, in particolare le coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (coperture di una posizione netta), il cui rischio coperto riguarda voci diverse del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. Se è utilizzato il corso secco, detti importi sono segnalati come interessi attivi e passivi su base lorda per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli elementi coperti ai quali sono collegati. Con il corso secco, se l’elemento coperto genera interessi attivi (passivi), detti importi sono segnalati come interessi attivi (passivi) anche quando si tratta di un importo negativo (positivo).

36. «Interessi attivi – altre attività» comprende gli importi degli interessi attivi non inclusi nelle altre voci, quali interessi attivi correlati a contanti, a disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista nonché ad attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e come interessi attivi netti derivanti da attività nette per piani a benefici definiti.

37. Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi a passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in «Interessi attivi su passività». Tali passività e i relativi interessi generano un rendimento positivo per l’ente.

38. «Interessi passivi – altre passività» comprende gli importi degli interessi passivi non inclusi nelle altre voci, quali gli interessi passivi correlati a passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, spese derivanti da aumenti del valore contabile di un accantonamento che riflettono il passaggio del tempo oppure interessi passivi netti derivanti da passività nette per piani a benefici definiti.

39. Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi ad attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in «Interessi passivi su attività». Dette attività e i relativi interessi generano un rendimento negativo per l’ente.

40. I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono segnalati o separatamente da altri utili e perdite derivanti da queste classi di strumenti come «Ricavi da dividendi» se è utilizzato il corso secco, o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste classi di strumenti se è utilizzato il prezzo tel quel.

41. I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo comprendono i dividendi relativi agli strumenti eliminati contabilmente nel corso del periodo di riferimento per le segnalazioni e i dividendi relativi agli strumenti detenuti alla fine del periodo di riferimento per le segnalazioni.

42. I ricavi da dividendi derivanti da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate includono i dividendi di dette partecipazioni se la contabilizzazione non usa il metodo del patrimonio netto.

43. La voce «Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto» include gli utili e le perdite da rivalutazione ed eliminazione contabile di strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione. Questa voce comprende anche gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, nonché i dividendi e gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie possedute per negoziazione se è utilizzato il prezzo tel quel.

44. La voce «Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» comprende anche l’importo rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per il rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) se la rilevazione delle variazioni del rischio di credito proprio nelle altre componenti di conto economico complessivo crea o amplia un’asimmetria contabile (IFRS 9, paragrafo 5.7.8). Questa voce comprende anche gli utili e le perdite dagli strumenti coperti che sono designati come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se la designazione è utilizzata per gestire il rischio di credito, nonché gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se è utilizzato il prezzo tel quel.

45. La voce «Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» non comprende gli utili da strumenti rappresentativi di capitale che il soggetto segnalante ha scelto di valutare al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo (IFRS 9, paragrafo 5.7.1, lettera b)].

46. Se un cambiamento nel modello di business comporta la riclassificazione di un’attività finanziaria in un altro portafoglio contabile, gli utili o le perdite derivanti dalla riclassificazione sono segnalati nelle pertinenti righe del portafoglio contabile in cui l’attività finanziaria è riclassificata, con le seguenti modalità:

a) 

se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del portafoglio contabile al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.2), gli utili o le perdite dovuti alla riclassificazione sono segnalati alla voce «Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto» o alla voce «Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto», a seconda dei casi;

b) 

se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.7), gli utili o le perdite cumulati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio, sono segnalati alla voce «Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto» o alla voce «Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto», a seconda dei casi.

47. La voce «Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto» comprende gli utili e le perdite da strumenti di copertura ed elementi coperti, compresi quelli su elementi coperti valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da strumenti rappresentativi di capitale, in una copertura di fair value (valore equo) in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.5.8. Essa include inoltre la parte inefficace della variazione del fair value (valore equo) degli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari. Le riclassificazioni della riserva per la copertura di flussi di cassa o della riserva per le coperture di un investimento netto in una gestione estera sono rilevate nelle stesse righe del «Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio» che sono interessate da flussi di cassa derivanti dagli elementi coperti. La voce «Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto» comprende anche gli utili e le perdite derivanti dalle coperture di un investimento netto in gestioni estere. Questa voce comprende anche gli utili da coperture di posizioni nette.

48. La voce «Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie» comprende gli utili e le perdite risultanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie, tranne se classificate come possedute per la vendita o come partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate.

48i. La voce «Contributi in denaro a fondi di risoluzione e sistemi di garanzia dei depositi» comprende gli importi dei contributi ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi versati in contante. Se il contributo è in forma di impegno al pagamento, detto impegno è incluso in «Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti» se l’impegno al pagamento fa sorgere una passività conformemente al principio contabile applicabile.

49. La voce «Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto» comprende gli importi risultanti dalla rettifica del valore contabile lordo delle attività finanziarie intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali (IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A). Gli utili o le perdite derivanti da modifica non comprendono l’impatto delle modifiche sull’importo delle perdite attese su crediti, che è segnalato in «Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio».

50. La voce «Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti. Impegni e garanzie dati» comprende gli oneri netti nel «Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio» per gli accantonamenti su tutti gli impegni e le garanzie nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9, dello IAS 37 o dell’IFRS 4 in conformità al punto 11 della presente parte, o ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Ai sensi degli IFRS qualsiasi variazione del fair value (valore equo) degli impegni e delle garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) è segnalato alla voce «Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto». Gli accantonamenti comprendono pertanto l’importo di riduzione di valore per gli impegni e le garanzie per i quali la riduzione di valore è determinata in conformità all’IFRS 9 o il cui accantonamento si attiene allo IAS 37 o che sono trattati come contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS 4.

51. Ai sensi degli IFRS la voce «Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» include tutti gli utili o le perdite per riduzione di valore per gli strumenti di debito risultanti dall’applicazione delle regole sulla riduzione di valore di cui all’IFRS 9, paragrafo 5.5, a prescindere dal fatto che le perdite attese su crediti conformemente all’IFRS 9, paragrafo 5.5, siano stimate nell’arco di un periodo di dodici mesi o lungo tutta la vita del credito, e comprende gli utili o le perdite per riduzione di valore per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing (IFRS 9, paragrafo 5.5.15).

52. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, in «Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» sono inclusi tutte le svalutazioni e tutti gli storni di svalutazioni di strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo a seguito del cambiamento del merito di credito del debitore o dell’emittente, nonché, a seconda delle specifiche dei GAAP nazionali, le svalutazioni dovute alla riduzione di valore di strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e secondo altri metodi di misurazione, compreso il LOCOM.

53. La voce «Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» comprende anche gli importi cancellati – secondo la definizione di cui ai punti 72, 74 e 165, lettera b), della presente parte del presente allegato – che superano l’importo del fondo a copertura perdite alla data di cancellazione e, di conseguenza, sono rilevati come una perdita direttamente nell’utile (perdita) d’esercizio, nonché i recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.

54. Le quote di utili o perdite da filiazioni, joint venture e società collegate che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto nell’ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate alla voce «Quota dell’utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto». Conformemente allo IAS 28, paragrafo 10, il valore contabile della partecipazione è ridotto dell’importo dei dividendi versati da tali soggetti. La riduzione di valore su tali partecipazioni è segnalata alla voce «(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)». Gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile di tali partecipazioni sono segnalati in conformità con i punti 55 e 56 della presente parte.

55. La voce «Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate» comprende gli utili o le perdite generati da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili a attività operative cessate.

56. Ai sensi degli IFRS gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile delle partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate sono segnalati alla voce «Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate» se sono considerati attività operative cessate ai sensi dell’IFRS 5. Se le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate sono eliminate contabilmente senza essere precedentemente classificate come possedute per la vendita e senza essere assimilate ad attività operative cessate ai sensi dell’IFRS 5, eventuali utili o perdite risultanti dall’eliminazione contabile di tali partecipazioni sono segnalati in «Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto», a prescindere dal metodo di consolidamento applicato. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti gli utili e le perdite risultanti dall’eliminazione contabile di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate sono segnalati in «Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto».

3.   PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (3)

57. La voce «Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti rappresentativi di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo» comprende la variazione della parte inefficace della copertura accumulata nelle coperture di fair value (valore equo) in cui l’elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La variazione della parte inefficace della copertura accumulata segnalata in questa riga è la differenza tra i movimenti della variazione del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalati in «Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (elemento coperto)» e i movimenti della variazione del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalati in «Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (strumento di copertura)».

58. «Copertura di investimenti netti in gestioni estere (parte efficace)» comprende la variazione della riserva di conversione di valuta estera accumulata per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle cessate.

59. Per le coperture di investimenti netti in gestioni estere e le coperture di flussi finanziari, i rispettivi importi segnalati alla voce «Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio» comprendono gli importi trasferiti in ragione del fatto che i flussi coperti si sono verificati e non è più previsto che si verifichino.

60. La voce «Strumenti di copertura (non elementi designati)» comprende i movimenti delle variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti se non sono designati come componenti di copertura:

a) 

valore temporale delle opzioni;

b) 

elementi forward di contratti forward;

c) 

differenziali dovuti ai tassi di cambio di strumenti finanziari.

61. Per le opzioni, gli importi riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio e segnalati alla voce «Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio» comprendono riclassificazioni dovute ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un’operazione e ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un periodo di tempo.

62. In «Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo» sono inclusi gli utili o le perdite su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da utili o perdite per riduzione di valore e da utili e perdite su cambi, che sono rispettivamente segnalati alle voci «(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio)» e «Differenze di cambio (utile o (-) perdita), al netto» nel modello 2. «Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio» comprende, in particolare, il trasferimento all’utile (perdita) d’esercizio in seguito a eliminazione contabile o riclassificazione nella categoria del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio.

63. Se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria della valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (IFRS 9, paragrafo 5.6.4), gli utili o le perdite risultanti dalla riclassificazione sono segnalati in «Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo».

64. Se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.7) o a quella del costo ammortizzato (IFRS 9, paragrafo 5.6.5), gli utili e le perdite cumulati riclassificati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo sono rispettivamente segnalati in «Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio» e in «Altre riclassificazioni», in questo secondo caso tramite una rettifica del valore contabile dell’attività finanziaria.

65. Per tutti gli elementi delle altre componenti di conto economico complessivo, «Altre riclassificazioni» comprende i trasferimenti, diversi dalle riclassificazioni, dalle altre componenti di conto economico complessivo all’utile (perdita) d’esercizio o al valore contabile iniziale degli elementi coperti, nel caso di coperture di flussi finanziari.

66. Ai sensi degli IFRS, le «Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate» e le «Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell’utile o (-) perdita d’esercizio» (IAS 1, paragrafo 91, lettera b), e IG6) sono segnalate come voci separate.

4.   DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE (4)

67. Le attività finanziarie vengono disaggregate per portafoglio contabile e strumento e – ove richiesto – per controparte. Per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e al costo ammortizzato, il valore contabile lordo delle attività e delle riduzioni di valore accumulate è ripartito in fasi di riduzione di valore, ad eccezione dei casi in cui siano attività finanziarie acquistate o originate che sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale, ai sensi dell’IFRS 9, appendice A. Per tali attività, il valore contabile lordo e la riduzione di valore accumulata sono segnalati separatamente, al di fuori delle fasi di riduzione di valore, nei modelli 4.3.1 e 4.4.1.

68. I derivati segnalati come attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD comprendono gli strumenti valutati al fair value (valore equo), come pure gli strumenti valutati secondo metodi basati sul costo o al LOCOM.

69. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per «variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito» in relazione alle esposizioni deteriorate si intendono variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito se la variazione netta accumulata è negativa. La variazione netta accumulata del fair value (valore equo) dovuta al rischio di credito è calcolata sommando tutte le variazioni negative e positive del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito verificatesi dopo la rilevazione dello strumento di debito. Detto importo è segnalato soltanto se la somma delle variazioni positive e negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dà luogo ad un importo negativo. La valutazione degli strumenti di debito è effettuata a livello di singoli strumenti finanziari. Per ciascuno strumento di debito, le «Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito» sono segnalate fino all’eliminazione contabile dello strumento.

70. Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, «riduzione di valore accumulata» ha i seguenti significati:

a) 

per gli strumenti di debito valutati al costo ammortizzato o secondo un metodo basato sul costo che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, la riduzione di valore accumulata è l’importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore, al netto dell’uso e degli storni, che è stato rilevato, laddove opportuno per ciascuna fase di riduzione di valore. La riduzione di valore accumulata riduce il valore contabile dello strumento di debito mediante l’uso di un accantonamento ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD;

b) 

per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ai sensi degli IFRS che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, la riduzione di valore accumulata è la somma delle perdite attese su crediti e delle loro variazioni rilevate come una riduzione di fair value (valore equo) per un dato strumento finanziario dopo la rilevazione iniziale;

c) 

per gli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD soggetti a riduzione di valore, la riduzione di valore accumulata è l’importo cumulativo delle perdite per riduzione di valore, al netto dell’uso e degli storni, che è stato rilevato. La riduzione del valore contabile avviene o tramite l’uso di un accantonamento o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile;

d) 

per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, la stima iniziale delle perdite attese lungo tutta la vita del credito è incorporata nel calcolo del tasso di interesse effettivo corretto per il credito e la riduzione di valore accumulata è la somma delle variazioni successive delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dopo la rilevazione iniziale che sono rilevate come variazione del valore contabile/fair value (valore equo) su un dato strumento. La riduzione di valore accumulata per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate può essere positiva in caso di utili per riduzione di valore superiori a qualsiasi perdita per riduzione di valore precedentemente rilevata (IFRS 9, paragrafo 5.5.14).

71. Ai sensi degli IFRS la riduzione di valore accumulata comprende un fondo per le perdite attese su crediti per le attività finanziarie afferenti a ciascuna delle fasi di riduzione di valore specificate nell’IFRS 9 e un fondo per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, essa comprende svalutazioni specifiche e generali per il rischio di credito, nonché una svalutazione generale per il rischio bancario se riduce il valore contabile degli strumenti di debito. La riduzione di valore accumulata comprende anche le rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito su attività finanziarie valutate al LOCOM.

72. Le «Cancellazioni parziali accumulate» e «Cancellazioni totali accumulate» comprendono, rispettivamente, l’importo parziale e totale accumulato alla data di riferimento del capitale e le commissioni e gli interessi scaduti maturati di tutti gli strumenti di debito che sono stati eliminati contabilmente fino a quel momento utilizzando uno dei metodi descritti al punto 74 in quanto l’ente non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali. Questi importi vengono segnalati fino all’estinzione totale di tutti i diritti dell’ente segnalante per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause o fino al loro recupero. Pertanto gli importi cancellati, se non sono recuperati, devono essere segnalati mentre sono oggetto di esecuzione forzata.

73. Se uno strumento di debito viene infine cancellato totalmente a causa di cancellazioni parziali successive, l’importo cumulativo cancellato viene riclassificato, spostandolo dalla colonna «Cancellazioni parziali accumulate» alla colonna «Cancellazioni totali accumulate».

74. Le cancellazioni costituiscono un caso di eliminazione contabile e riguardano un’attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa, anche nei casi in cui la modifica di un’attività induca l’ente a rinunciare al suo diritto di raccogliere flussi finanziari su una parte o sulla totalità di tale attività, come spiegato più in dettaglio al punto 72. Le cancellazioni comprendono importi risultanti sia da riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente nell’utile (perdita) d’esercizio, sia da riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.

75. La colonna «di cui: strumenti con rischio di credito basso» include gli strumenti ritenuti a basso rischio di credito alla data della segnalazione e per i quali l’ente presuppone che il rischio di credito non sia aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.10.

76. I crediti commerciali nell’accezione di cui allo IAS 1, paragrafo 54, lettera h), le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali è stato applicato il metodo semplificato di cui all’IFRS 9, paragrafo 5.5.15, per la stima del fondo a copertura perdite sono segnalati in «Prestiti e anticipazioni» nel modello 4.4.1. Il fondo a copertura perdite corrispondente per le attività che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate è segnalato o in «Riduzione di valore accumulata su attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)» o in «Riduzione di valore accumulata su attività deteriorate (Fase 3)», in funzione del fatto che i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto o i crediti impliciti nei contratti di leasing nell’ambito del metodo semplificato siano considerati attività deteriorate.

78. Nel modello 4.5 gli enti segnalano il valore contabile di «Prestiti e anticipazioni» e «Titoli di debito» che rientrano nella definizione di «debito subordinato» di cui al punto 100 della presente parte.

79. Nel modello 4.8 le informazioni da segnalare variano a seconda che le attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, in applicazione dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Se dette attività finanziarie sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano in questo modello informazioni relative al valore contabile, al valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito una riduzione, alla riduzione di valore accumulata e alle cancellazioni accumulate. Se dette attività non sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le esposizioni deteriorate.

80. Nel modello 4.9 le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM e le relative rettifiche di valore sono inserite separatamente dalle altre attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo e dalla relativa riduzione di valore. Le attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, comprese le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM, sono segnalate come attività che non hanno subito riduzione di valore se non presentano rettifiche di valore o riduzioni di valore ad esse collegate, e come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore o come riduzione di valore ad esse collegata. Le rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore sono rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito che riflettono il deterioramento del merito di credito della controparte. Le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato che riflettono l’incidenza delle variazioni delle condizioni di mercato sul valore dell’attività non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.

81. Nel modello 4.10 le attività valutate rigidamente al LOCOM nonché le relative rettifiche di valore sono segnalate separatamente dalle attività valutate secondo altri metodi di misurazione. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM e le attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione sono segnalate come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito secondo la definizione di cui al punto 80 o una riduzione di valore ad esse collegata. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato secondo la definizione di cui al punto 80 non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.

82. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, l’importo delle svalutazioni generali per il rischio bancario da segnalare nei pertinenti modelli è soltanto quello relativo alla parte che incide sul valore contabile degli strumenti di debito (articolo 37, paragrafo 2, della BAD).

5.   DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI NON PER NEGOZIAZIONE PER PRODOTTO (5)

83. I prestiti e le anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione, da attività per negoziazione o da attività possedute per la vendita sono disaggregati per tipo di prodotto e per settore della controparte per quanto riguarda il valore contabile, e per tipo di prodotto solo per quanto riguarda il valore contabile lordo.

84. Nel medesimo modello vengono segnalati anche i saldi esigibili su richiesta classificati come «Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista» indipendentemente dalla modalità di valutazione.

85. I prestiti e le anticipazioni sono allocati ai seguenti prodotti:

a) 

«su richiesta (call) e con breve preavviso (conto corrente)» comprende i saldi esigibili su richiesta (call), con breve preavviso (entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della richiesta), conti correnti e saldi simili che includono prestiti che costituiscono depositi overnight per il debitore (prestiti da rimborsare entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della concessione), indipendentemente dalla loro forma giuridica. Comprende inoltre «Scoperti» che sono saldi a debito sui saldi dei conti correnti e riserve obbligatorie detenute presso la banca centrale;

b) 

«Debito da carta di credito» comprende il credito concesso mediante carte di addebito posticipato o carte di credito ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE;

c) 

«Crediti commerciali» comprende i prestiti ad altri debitori concessi sulla base di fatture o altri documenti che conferiscono il diritto di ricevere i proventi delle operazioni di vendita di beni o fornitura di servizi. Questa voce comprende tutte le operazioni di factoring e simili, come le accettazioni, l’acquisto a titolo definitivo di crediti commerciali, il forfaiting, lo sconto di fatture, cambiali, carte commerciali e altri crediti quando l’ente segnalante acquista crediti commerciali (sia con che senza rivalsa);

d) 

«Leasing finanziari» comprende il valore contabile dei crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario. Ai sensi degli IFRS i «Crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario» sono quelli di cui alla definizione dello IAS 17;

e) 

«Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo» comprende i finanziamenti concessi in cambio di titoli o oro acquistati nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o presi a prestito sulla base di accordi di concessione di titoli in prestito, secondo la definizione di cui ai punti 183 e 184 della presente parte;

f) 

«Altri prestiti a termine» comprende i saldi a debito con scadenze o termini contrattuali fissi non compresi in altre voci;

g) 

«Anticipazioni che non sono prestiti» comprende le anticipazioni non classificabili come «prestiti» ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE. Questa voce include, tra l’altro, gli importi lordi a credito a fronte di voci in sospeso (come fondi in attesa di investimento, trasferimento o regolamento) e voci transitorie (come assegni bancari e altri mezzi di pagamento inviati all’incasso).

86. I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base delle garanzie reali ricevute come segue:

a) 

«Crediti garantiti da beni immobili» comprende i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da beni immobili residenziali o commerciali a titolo di garanzia reale, a prescindere dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente «loan-to-value») e dalla forma giuridica della garanzia reale;

b) 

«Altri prestiti garantiti da garanzia reale» comprende i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da garanzie reali, a prescindere dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente rapporto «loan-to-value» (LTV)] e dalla forma giuridica della garanzia reale, diversi dai «crediti garantiti da beni immobili». Queste garanzie reali comprendono il pegno di titoli, contanti e altre garanzie reali, a prescindere dalla forma giuridica della garanzia.

87. I prestiti e le anticipazioni sono classificati in base alla garanzia reale, a prescindere dalla finalità del prestito. Il valore contabile dei prestiti e delle anticipazioni garantiti da più di un tipo di garanzia reale è classificato e segnalato come garantito da beni immobili se tali prestiti e anticipazioni sono garantiti da immobili, indipendentemente dal fatto che siano garantiti anche da altri tipi di garanzie reali.

88. I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base della loro finalità come segue:

a) 

«Credito al consumo» comprende prestiti concessi principalmente per il consumo privato di beni e servizi ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE;

b) 

«Mutui per l’acquisto di abitazione» comprende i crediti concessi alle famiglie a fini di investimento in abitazioni destinate all’uso personale e alla locazione, comprese la costruzione e il rinnovamento ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

89. I prestiti sono classificati in base al modo in cui possono essere recuperati. «Prestiti per il finanziamento di progetti» comprende i prestiti che soddisfano le caratteristiche delle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 147, paragrafo 8, del CRR.

6.   DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI NON PER NEGOZIAZIONE ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE PER CODICI NACE (6)

90. I valori contabili lordi dei prestiti e delle anticipazioni concessi a società non finanziarie diversi da quelli inseriti nel portafoglio posseduto per negoziazione, in quello di negoziazione o in quello posseduto per la vendita sono classificati per settore di attività economica utilizzando i codici NACE sulla base dell’attività principale della controparte.

91. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore avviene in conformità della parte 1, punto 43, del presente allegato.

92. La segnalazione dei codici NACE avviene con il primo livello di disaggregazione (per «sezione»). Gli enti segnalano i prestiti e le anticipazioni alle società non finanziarie che esercitano attività finanziarie o assicurative in «K – Attività finanziarie e assicurative».

93. Ai sensi degli IFRS, le attività finanziarie soggette a riduzione di valore sono quelle incluse nei seguenti portafogli contabili: i) attività finanziarie al costo ammortizzato e ii) attività finanziarie al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le attività finanziarie soggette a riduzione di valore comprendono attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, anche al LOCOM. A seconda delle specifiche dei diversi GAAP nazionali, possono includere i) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e ii) attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione.

7.   ATTIVITÀ FINANZIARIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE SCADUTE (7)

94. Il valore contabile degli strumenti di debito inclusi nei portafogli contabili soggetti a riduzione di valore è segnalato nel modello 7.1 solo se gli strumenti sono scaduti. Gli strumenti scaduti sono allocati alle corrispondenti categorie dello scaduto sulla base della loro situazione individuale.

95. I portafogli contabili soggetti a riduzione di valore sono attività finanziarie soggette a riduzione di valore secondo la definizione di cui al punto 93 della presente parte.

96. Le attività finanziarie sono considerate scadute se l’importo inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto. Le esposizioni scadute sono segnalate per il loro intero valore contabile e ripartite in funzione del numero di giorni di ritardo di pagamento dell’importo più vecchio scaduto, alla data di riferimento. Ai sensi degli IFRS, i valori contabili delle attività che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate sono segnalati per fasi di riduzione di valore; il valore contabile delle attività finanziarie deteriorate acquistate o originate è segnalato separatamente. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le attività scadute sono segnalate per livello di riduzione di valore in conformità ai principi contabili applicabili.

8.   DISAGGREGAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE (8)

97. I «Depositi» e la disaggregazione dei prodotti sono definiti come nella tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE. I depositi di risparmio amministrati sono classificati ai sensi di detto regolamento e suddivisi in base alla controparte. In particolare, i depositi di risparmio a vista non trasferibili che, pur essendo a norma di legge rimborsabili su richiesta, sono soggetti a penali e restrizioni considerevoli e hanno caratteristiche molto simili a quelle dei depositi overnight sono classificati come depositi rimborsabili con preavviso.

98. I «Titoli di debito emessi» sono disaggregati nei seguenti tipi di prodotti:

a) 

«Certificati di deposito»: titoli che autorizzano i titolari a ritirare fondi da un conto;

b) 

«Titoli garantiti da attività (ABS)»: titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR;

c) 

«Obbligazioni garantite» di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del CRR;

d) 

«Contratti ibridi»: contratti che comprendono contratti con derivati incorporati non inclusi nei prodotti di cui alle lettere b) e c) o classificati come strumenti finanziari composti convertibili di cui alla lettera e);

e) 

«Altri titoli di debito emessi»: i titoli di debito non inclusi tra i prodotti di cui alle lettere da a) a d), divisi tra strumenti finanziari composti convertibili e strumenti non convertibili.

99. Le «Passività finanziarie subordinate» emesse sono trattate alla stregua di altre passività finanziarie assunte. Le passività subordinate emesse in forma di titoli sono classificate come «Titoli di debito emessi» e le passività subordinate in forma di depositi sono classificate come «Depositi».

100. Il modello 8.2 comprende il valore contabile dei «Depositi» e dei «Titoli di debito emessi» che sono debito subordinato, ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE, classificati in base ai portafogli contabili. Gli strumenti di «Debito subordinato» forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’ente emittente che può essere fatto valere soltanto dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri crediti di livello superiore.

101. «Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito proprio» include tutte le predette variazioni accumulate di fair value (valore equo), indipendentemente dal fatto che siano rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo.

9.   IMPEGNI ALL’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, GARANZIE FINANZIARIE E ALTRI IMPEGNI (9)

102. Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I del CRR. Nei modelli 9.1, 9.1.1 e 9.2 tutte le esposizioni fuori bilancio elencate nell’allegato I del CRR sono disaggregate in impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni.

103. Le informazioni relative agli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati e ricevuti comprendono sia gli impegni revocabili che quelli irrevocabili.

104. Gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati elencati nell’allegato I del CRR possono essere strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9 se sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o se sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, come pure strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4.

105. Ai sensi degli IFRS gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati sono segnalati nel modello 9.1.1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9;

b) 

sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio) ai sensi dell’IFRS 9;

c) 

rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4.

106. Le passività che sono rilevate come perdite su crediti per le garanzie finanziarie e gli impegni dati di cui al punto 105, lettere a) e c), della presente parte del presente allegato sono segnalate come accantonamenti a prescindere dai criteri di misurazione applicati.

107. Gli enti soggetti agli IFRS segnalano l’importo nominale e gli accantonamenti degli strumenti che sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, compresi quelli valutati al costo iniziale meno i proventi cumulati rilevati, ripartiti in fasi di riduzione di valore, ad eccezione dei casi in cui siano considerati deteriorati al momento della rilevazione iniziale coerentemente con la definizione di attività finanziarie acquistate o originate di cui all’IFRS 9, appendice A. Per tali esposizioni, l’importo nominale e gli accantonamenti sono segnalati separatamente, al di fuori delle fasi di riduzione di valore, nel modello 9.1.1.

108. Nel modello 9.1.1 è segnalato solo l’importo nominale dell’impegno se lo strumento di debito comprende sia uno strumento in bilancio che una componente fuori bilancio. Se il soggetto segnalante non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente in bilancio da quelle sulla componente fuori bilancio, le perdite attese su crediti sull’impegno sono segnalate insieme alle riduzioni di valore accumulate sulla componente in bilancio. Se la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dello strumento di debito, il saldo delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella colonna appropriata del modello 9.1.1 (IFRS 9, paragrafo 5.5.20 e IFRS 7, paragrafo B8E).

109. La garanzia finanziaria o l’impegno all’erogazione di un finanziamento a un tasso inferiore a quello di mercato valutati in conformità all’IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera d), e per i quali il fondo a copertura perdite è determinato in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5, sono segnalati nella colonna appropriata.

110. Se gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni sono valutati al fair value (valore equo) secondo l’IFRS 9, gli enti segnalano in apposite colonne del modello 9.1.1 l’importo nominale e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di tali garanzie finanziarie e impegni. Le «Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito» sono segnalate applicando i criteri di cui al punto 69 della presente parte.

111. L’importo nominale e gli accantonamenti di altri impegni o garanzie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4 sono segnalati in apposite colonne.

112. Gli enti soggetti ai GAAP nazionali basati sulla BAD segnalano nel modello 9.1 l’importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie di cui ai punti 102 e 103, nonché l’ammontare degli accantonamenti che devono essere detenuti per dette esposizioni fuori bilancio.

113. Gli «Impegni all’erogazione di finanziamenti» sono impegni irrevocabili a fornire credito a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati, perché possono essere regolati al netto in disponibilità liquide oppure mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario. I seguenti elementi dell’allegato I del CRR sono classificati come «Impegni all’erogazione di finanziamenti»:

a) 

«Depositi forward»;

b) 

«Aperture di credito non utilizzate» comprendenti impegni a «prestare» o fornire «aperture per accettazione» a termini e condizioni prestabiliti.

114. Le «Garanzie finanziarie» sono contratti che impongono all’emittente di effettuare pagamenti specifici per rimborsare al possessore una perdita dovuta alla mancata esecuzione di un pagamento, se dovuto, da parte di un determinato debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito, comprese le garanzie prestate per altre garanzie finanziarie. Ai sensi degli IFRS questi contratti sono conformi alla definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui all’IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), e all’IFRS 4, appendice A. I seguenti elementi dell’allegato I del CRR sono classificati come «Garanzie finanziarie»:

a) 

«Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito»;

b) 

«Derivati su crediti»: corrisponde alla definizione di garanzia finanziaria;

c) 

«Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito».

115. «Altri impegni» comprende i seguenti elementi dell’allegato I del CRR:

a) 

«Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti»;

b) 

«Crediti documentari accordati o confermati»;

c) 

«Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio»;

d) 

«Crediti documentari nei quali la merce ha funzione di garanzia e altre operazioni autoliquidantisi»;

e) 

«Garanzie e cauzioni» (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione) e «Garanzie che non assumono la forma di sostituti del credito»;

f) 

«Fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds)»;

g) 

«Agevolazioni per l’emissione di effetti (NIF) e di credito rinnovabile (RUF)»;

h) 

«Aperture di credito non utilizzate» comprendenti impegni a «prestare» o fornire «aperture per accettazione» se i termini e le condizioni non sono prestabiliti;

i) 

«Aperture di credito non utilizzate» comprendenti impegni ad «acquistare titoli» o «fornire garanzie»;

j) 

«Aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di corretta esecuzione»;

k) 

«Altri elementi fuori bilancio» di cui all’allegato I del CRR.

116. Ai sensi degli IFRS i seguenti elementi sono iscritti a bilancio e, quindi, non sono segnalati come esposizioni fuori bilancio:

a) 

i «Derivati su crediti» che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie sono considerati «Derivati» ai sensi dell’IFRS 9;

b) 

le «Accettazioni» sono obbligazioni assunte da un ente di pagare alla scadenza il valore nominale di una cambiale; poiché le cambiali sono utilizzate di solito nella vendita di merci, le accettazioni sono classificate in bilancio come «Crediti commerciali»;

c) 

le «Girate su effetti» che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all’IFRS 9;

d) 

le «Cessioni pro solvendo» che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all’IFRS 9;

e) 

le «Attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo» sono «derivati» ai sensi dell’IFRS 9;

f) 

le «Operazioni di vendita di attività con patto di riacquisto ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE». Questi contratti, nei quali il cessionario ha la facoltà, ma non l’obbligo, di restituire le attività a un prezzo concordato in anticipo a una data determinata (o da determinarsi), corrispondono alla definizione di derivati di cui all’IFRS 9, appendice A.

117. La voce «di cui: deteriorati» include l’importo nominale degli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati considerati deteriorati ai sensi dei punti da 213 a 239 della presente parte.

118. Per le garanzie finanziarie, gli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, l’«Importo nominale» è l’importo che rappresenta al meglio l’esposizione massima dell’ente al rischio di credito senza tener conto delle garanzie reali possedute o di altri supporti del credito. In particolare, per le garanzie finanziarie date l’importo nominale è l’importo massimo che l’entità dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia. Per gli impegni all’erogazione di finanziamenti, l’importo nominale è l’importo non utilizzato che l’ente si è impegnato a prestare. Gli importi nominali sono i valori di esposizione senza l’applicazione dei fattori di conversione e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

119. Nel modello 9.2, per gli impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti l’importo nominale è l’importo totale non utilizzato che la controparte si è impegnata a prestare all’ente. Per gli altri impegni ricevuti, l’importo nominale è l’importo totale impegnato dall’altra parte dell’operazione. Nelle garanzie finanziarie ricevute l’«Importo massimo della garanzia che può essere considerato» è l’importo massimo che la controparte dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia. Se una garanzia finanziaria ricevuta è stata emessa da più di un garante, l’importo garantito è segnalato una sola volta in questo modello ed è attribuito al garante più pertinente per l’attenuazione del rischio di credito.

10.   DERIVATI E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA (10 E 11)

120. Ai fini dei modelli 10 e 11, i derivati sono considerati o derivati di copertura se sono impiegati in una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali applicabili a norma della BAD, o posseduti per negoziazione negli altri casi.

121. Il valore contabile e l’importo nozionale dei derivati posseduti per negoziazione, comprese le coperture economiche, e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati nei modelli 10 e 11 disaggregati per tipo di rischio sottostante, tipo di mercato e tipo di prodotto. Gli enti segnalano i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura anche disaggregati per tipo di copertura. I dati relativi agli strumenti di copertura non derivati sono segnalati separatamente, ripartiti per tipo di copertura.

122. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati sono segnalati in questi modelli indipendentemente dal fatto che siano o no rilevati in bilancio ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali.

123. La ripartizione del valore contabile, del fair value (valore equo) e dell’importo nozionale dei derivati per negoziazione e di copertura in base ai portafogli contabili e ai tipi di copertura è attuata tenendo in considerazione i portafogli contabili e i tipi di copertura applicabili negli IFRS o nei GAAP nazionali a norma della BAD, a seconda del quadro che si applica al soggetto segnalante.

124. I derivati di negoziazione e i derivati di copertura che, secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, sono valutati al costo o al LOCOM sono indicati separatamente.

125. Il modello 11 comprende strumenti di copertura ed elementi coperti a prescindere dal principio contabile utilizzato per rilevare una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità, anche se questa relazione riguarda una posizione netta. Se l’ente ha scelto di continuare ad applicare lo IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (IFRS 9, paragrafo 7.2.21), i riferimenti e i nomi per i tipi di copertura e i portafogli contabili vanno letti come i riferimenti e i nomi pertinenti nello IAS 39, paragrafo 9: «Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo» si riferisce a «Attività disponibili per la vendita», mentre «Attività al costo ammortizzato» riunisce «Posseduti fino a scadenza» e «Finanziamenti e crediti».

126. I derivati inclusi in strumenti ibridi che sono stati separati dal contratto primario sono segnalati nei modelli 10 e 11 a seconda della natura del derivato. L’importo del contratto primario non è incluso nei modelli. Il valore del contratto primario non è incluso nei modelli; tuttavia, se lo strumento ibrido è valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, il contratto è segnalato nella sua interezza e i derivati incorporati non sono segnalati nei modelli 10 e 11.

127. Gli impegni considerati derivati (IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera b)] e i derivati su crediti che non soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati nel modello 10 e nel modello 11 secondo le stesse suddivisioni degli altri strumenti derivati, ma non sono segnalati nel modello 9.

128. Il valore contabile delle attività finanziarie non derivate o delle passività finanziarie non derivate che sono rilevate come strumento di copertura in applicazione degli IFRS o dei GAAP nazionali pertinenti a norma della BAD è segnalato separatamente nel modello 11.3.

10.1.    Classificazione dei derivati per tipo di rischio

129. Tutti i derivati sono classificati in una delle seguenti categorie di rischio:

a) 

tasso di interesse: i derivati su tassi di interesse sono contratti relativi a uno strumento finanziario che genera interessi i cui flussi di cassa sono determinati da tassi di interesse di riferimento o da un altro contratto basato su tassi di interesse, come un’opzione su un contratto future per l’acquisto di titoli di Stato. Questa categoria è limitata alle operazioni nelle quali tutte le componenti sono esposte al tasso di interesse di un’unica valuta. Sono perciò esclusi i contratti che comportano il cambio di una o più valute estere, come i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute e le opzioni su valute, nonché altri contratti la cui caratteristica di rischio predominante è il rischio di cambio, che devono essere segnalati come contratti di cambio. L’unica eccezione si presenta quando i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, nel qual caso sono segnalati nelle apposite righe riservate a questi tipi di coperture. I contratti su tassi di interesse includono i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement, i contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta, i contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future, le opzioni su tassi di interesse (tra cui cap, floor, collar e corridor), swap su tassi di interesse e warrant su tassi di interesse;

b) 

azioni (equity): i derivati su azioni sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di una determinata azione o da un indice di prezzi di azioni;

c) 

cambi e oro: questi derivati includono contratti riguardanti i tassi di cambio di valute nel mercato a termine e l’esposizione all’oro. Coprono, quindi, operazioni in cambi a termine secco (outright forward), swap su tassi di cambio, swap su valute (compresi swap su tassi di interesse in differenti valute), contratti a termine su valute del tipo future, opzioni su valute, swap su valute e warrant su valute. I derivati su tassi di cambio includono tutti i contratti che comportano un’esposizione a più di una valuta, sia in tassi di cambio che in tassi di interesse, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse. I contratti sull’oro includono tutti i contratti che comportano un’esposizione all’oro;

d) 

credito: i derivati su crediti sono contratti nei quali il pagamento è collegato principalmente a una determinata misura del merito di credito di un particolare credito di riferimento e che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera c)]. I contratti prevedono specificamente uno scambio di pagamenti nel quale almeno una delle due componenti dipende dalla performance del credito di riferimento. I pagamenti possono essere attivati da una serie di eventi, tra cui l’insorgere di uno stato di default, il declassamento del rating o un cambio concordato del differenziale creditizio dell’attività di riferimento. I derivati su crediti che soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati solo nel modello 9;

e) 

merci: questi derivati sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di un bene o da un indice di prezzi di un bene, quali un metallo prezioso (diverso dall’oro), petrolio, legname o prodotti agricoli;

f) 

altro: questi derivati sono tutti gli altri contratti derivati che non comportano l’esposizione a cambi, tassi di interesse, azioni, merci o rischio di credito; sono, ad esempio, i derivati sul clima e i derivati assicurativi.

130. Se il derivato è influenzato da più di un tipo di rischio sottostante, lo strumento è attribuito al tipo di rischio più sensibile. Nei derivati multiesposizione, in caso di incertezza le operazioni devono essere attribuite in base al seguente ordine di precedenza:

a) 

merci: in questa categoria sono segnalate tutte le operazioni su derivati che comportano l’esposizione a una merce o un indice di merci, con o senza esposizione congiunta a merci e ogni altra categoria di rischio che può includere cambi, tassi di interesse o azioni;

b) 

azioni: in questa categoria sono segnalate, ad eccezione dei contratti con esposizione congiunta a merci e azioni, che devono essere segnalati come merci, tutte le operazioni su derivati collegate alla performance di azioni o indici di azioni. Questa categoria include anche le operazioni su azioni con esposizione a cambi o tassi di interesse;

c) 

cambi e oro: questa categoria include tutte le operazioni con derivati (ad eccezione di quelle già segnalate nelle categorie delle merci o delle azioni) con esposizione a più di una valuta, sia che riguardino strumenti finanziari che generano interessi, sia che riguardino tassi di cambio, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse.

10.2.    Importi da segnalare per i derivati

131. Ai sensi degli IFRS il «Valore contabile» per tutti i derivati (per copertura o per negoziazione) è il fair value (valore equo). I derivati con un fair value (valore equo) positivo (superiore a zero) sono «Attività finanziarie»; i derivati con un fair value (valore equo) negativo (inferiore a zero) sono «Passività finanziarie». Il «Valore contabile» è segnalato separatamente per i derivati con fair value (valore equo) positivo («Attività finanziarie») e per i derivati con fair value (valore equo) negativo («Passività finanziarie»). Alla data della rilevazione iniziale un derivato viene classificato come «Attività finanziaria» o come «Passività finanziaria» a seconda del suo fair value (valore equo) iniziale. Dopo la rilevazione iniziale, a seconda che il fair value (valore equo) di un derivato aumenti o diminuisca, i termini di cambio possono variare in senso favorevole all’ente (e allora il derivato viene classificato come «Attività finanziaria») o in senso sfavorevole (il derivato viene classificato come «Passività finanziaria»). Il valore contabile dei derivati di copertura è il loro intero fair value (valore equo) comprendente, se del caso, le componenti di tale fair value (valore equo) che non sono state designate come strumenti di copertura.

132. Oltre ai valori contabili definiti al punto 27 della parte 1 del presente allegato, gli enti segnalanti segnalano i valori di fair value (valore equo) in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD per tutti gli strumenti derivati, sia che debbano essere iscritti in bilancio, sia che debbano essere iscritti fuori bilancio ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD.

133. L’«Importo nozionale» è il valore nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento, a prescindere dal fatto che generino esposizioni su derivati iscritte in bilancio. In particolare, nel determinare l’importo nozionale si deve tener conto di quanto segue:

a) 

nei contratti in cui gli importi nozionali o nominali del capitale sono variabili, la base di segnalazione è costituita dagli importi nozionali o nominali del capitale alla data di riferimento;

b) 

il valore dell’importo nozionale da segnalare per un contratto derivato con una componente moltiplicatrice è l’importo nozionale effettivo del contratto o il valore alla pari;

c) 

swap: l’importo nozionale di uno swap è l’importo del capitale sottostante su cui si basa lo scambio di interessi, valute o altri ricavi o costi;

d) 

contratti collegati ad azioni e merci: l’importo nozionale da segnalare per un contratto collegato ad azioni o merci è la quantità della merce o del prodotto azionario per la quale è stato concluso un contratto di acquisto o di vendita moltiplicata per il prezzo unitario previsto dal contratto. L’importo nozionale da segnalare per i contratti collegati a merci con scambi multipli di capitale è il valore del contratto moltiplicato per il numero degli scambi di capitale rimanenti nel contratto;

e) 

derivati su crediti: il valore del contratto da segnalare per i derivati su crediti è il valore nominale del credito di riferimento pertinente;

f) 

le opzioni digitali hanno un pagamento predefinito che può essere un importo monetario oppure un numero di contratti di un sottostante. L’importo nozionale delle opzioni digitali è o l’importo monetario predefinito o il fair value (valore equo) del sottostante alla data di riferimento.

134. La colonna «Importo nozionale» dei derivati include, per ciascuna voce, la somma degli importi nozionali di tutti i contratti nei quali l’ente è controparte, a prescindere dal fatto che i derivati siano considerati attività oppure passività sotto il profilo del bilancio o che non siano iscritti nel bilancio. Tutti gli importi nozionali sono segnalati indipendentemente dal fatto che il fair value (valore equo) dei derivati sia positivo, negativo o uguale a zero. Non è consentito compensare tra i diversi importi nozionali.

135. L’«Importo nozionale» è segnalato come «Totale» e «di cui: venduto» per le seguenti voci: «Opzioni OTC», «Opzioni mercato organizzato», «Credito», «Merci» e «Altri». La voce «di cui: venduto» include gli importi nozionali (prezzo base) dei contratti nei quali le controparti (titolari dell’opzione) dell’ente (emittente) hanno il diritto di esercitare l’opzione, nonché, nelle voci correlate ai derivati sul rischio di credito, gli importi nozionali dei contratti nei quali l’ente (venditore della protezione) ha venduto (fornisce) protezione alle controparti (acquirenti della protezione).

136. L’allocazione di un’operazione alla voce «OTC» o «Mercato organizzato» si basa sulla natura del mercato in cui l’operazione ha luogo e non sull’esistenza o meno di un obbligo di compensazione per tale operazione. Un «Mercato organizzato» è un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 92, del CRR. Pertanto, nel caso in cui stipuli un contratto derivato in un mercato OTC in cui la compensazione centrale è obbligatoria, il soggetto segnalante classifica tale derivato come «OTC» e non come «Mercato organizzato».

10.3.    Derivati classificati come «Coperture economiche»

137. I derivati che sono posseduti a fini di copertura ma che non soddisfano i criteri per essere effettivi strumenti di copertura ai sensi dell’IFRS 9, ai sensi dello IAS 39 se quest’ultimo si applica ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura o ai sensi della disciplina contabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati nel modello 10 come «Coperture economiche». Ciò si applica anche a tutti i seguenti casi:

a) 

derivati che coprono strumenti di capitale non quotati il cui costo può rappresentare una stima adeguata del fair value (valore equo);

b) 

derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7;

c) 

derivati classificati come «Posseduti per negoziazione» in conformità all’IFRS 9, appendice A, o come attività di negoziazione conformemente ai GAAP nazionali basati sulla BAD, ma che non fanno parte del portafoglio di negoziazione, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del CRR.

138. La voce «Coperture economiche» non include i derivati per operazioni per conto proprio.

139. I derivati che corrispondono alla definizione di «Coperture economiche» sono segnalati separatamente per ciascun tipo di rischio nel modello 10.

140. I derivati su crediti utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7, sono segnalati in un’apposita riga del modello 10 in rischio di credito. Le altre coperture economiche del rischio di credito per le quali il soggetto segnalante non applica il paragrafo 6.7 dell’IFRS 9 sono segnalate separatamente.

10.4.    Disaggregazione dei derivati per settore della controparte

141. Il valore contabile e l’importo nozionale totale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura negoziati sul mercato OTC vengono segnalati per controparte applicando le seguenti categorie:

a) 

«Enti creditizi»,

b) 

«Altre società finanziarie» e

c) 

«Controparti restanti», che comprende tutte le altre controparti.

142. Tutti i derivati OTC, a prescindere dal tipo di rischio al quale sono correlati, vengono disaggregati in base alle controparti elencate.

10.5.    Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2)

143. Se i GAAP nazionali a norma della BAD impongono l’allocazione dei derivati di copertura in categorie di coperture, i derivati di copertura sono segnalati separatamente per ciascuna delle categorie applicabili: «coperture di fair value», «coperture di flussi di cassa», «coperture al prezzo di costo», «coperture di investimenti netti in gestioni estere», «coperture di fair value (valore equo) di portafoglio dal rischio di tasso di interesse» e «coperture di flussi finanziari di portafoglio dal rischio di tasso di interesse».

144. Ove applicabile secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, per «coperture di prezzo di costo» si intende una categoria di copertura in cui il derivato di copertura è in genere valutato al costo.

10.6.    Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1)

145. Per gli strumenti di copertura non derivati l’importo da segnalare è il loro valore contabile secondo le norme di misurazione applicabili per i portafogli contabili ai quali gli strumenti appartengono contenute negli IFRS o nei GAAP basati sulla BAD. Per gli strumenti di copertura non derivati non va segnalato alcun «importo nozionale».

10.7.    Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4)

146. Il valore contabile degli elementi coperti in una copertura di fair value (valore equo) rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è disaggregato per portafoglio contabile e per tipo di rischio coperto per le attività finanziarie coperte e le passività finanziarie coperte. Uno strumento finanziario coperto da più di un rischio è segnalato nel tipo di rischio in cui è segnalato lo strumento di copertura, in conformità al punto 129.

147. Le «Microcoperture» sono coperture diverse dalla copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse in conformità allo IAS 39.89 A. Le microcoperture comprendono le coperture di posizioni nette pari a zero definite in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.6.6.

148. Le «Rettifiche delle coperture sulle microcoperture» includono tutte le rettifiche delle coperture per tutte le microcoperture quali definite al punto 147.

149. Le «Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività» sono l’importo accumulato degli utili e delle perdite sugli elementi coperti che hanno rettificato il valore contabile di tali elementi e sono stati rilevati nell’utile (perdita). Le rettifiche delle coperture degli elementi coperti che sono patrimonio netto valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo sono segnalate nel modello 1.3. Le rettifiche delle coperture per impegni irrevocabili non rilevati o una loro componente non sono segnalate.

150. Le «Rettifiche residue per microcoperture cessate comprese le coperture delle posizioni nette» includono quelle rettifiche delle coperture che, a seguito della cessazione del rapporto di copertura e della fine della rettifica di elementi coperti per gli utili e le perdite di copertura, devono ancora essere ammortizzate rispetto agli utili (alle perdite) tramite un tasso di interesse effettivo ricalcolato per gli elementi coperti valutati al costo ammortizzato, o all’importo che rappresenta l’utile o la perdita di copertura cumulato rilevato precedentemente per le attività coperte valutate al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo.

151. Se un gruppo di attività o di passività finanziarie, compreso un gruppo di attività o di passività finanziarie che costituiscono una posizione netta, è ammissibile come elemento coperto, le attività e le passività finanziarie che costituiscono tale gruppo sono segnalate al valore contabile su base lorda, prima del netting tra strumenti all’interno del gruppo, in «Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del netting)».

152. Gli «Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse» includono attività e passività finanziarie comprese in una copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o di passività finanziarie. Questi strumenti finanziari sono segnalati al valore contabile su base lorda, prima del netting tra strumenti nel portafoglio.

11.   MOVIMENTI RIGUARDANTI SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI PER PERDITE SU CREDITI (12)

11.1.    Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0)

153. Il modello 12.0 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell’accantonamento per attività finanziarie valutate secondo metodi basati sul costo e per attività finanziarie con altri metodi di misurazione o valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono che tali attività siano soggette a riduzione di valore (comprese disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista). Le rettifiche di valore su attività valutate al minore tra il costo e il valore di mercato non sono segnalate nel modello 12.0.

154. Vengono segnalati gli «Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell’esercizio» quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell’esercizio comporta la rilevazione di spese nette; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione gli aumenti della riduzione di valore nell’esercizio superano le diminuzioni. Vengono segnalate le «Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell’esercizio» quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell’esercizio comporta la rilevazione di ricavi netti; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione le diminuzioni della riduzione di valore nell’esercizio superano gli aumenti.

155. Le variazioni degli importi delle svalutazioni dovuti per il rimborso e le dismissioni di attività finanziarie sono segnalate in «Altre rettifiche». Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74.

11.2.    Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1)

156. Il modello 12.1 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell’accantonamento per attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, secondo una ripartizione per fasi di riduzione di valore, per strumento (comprese disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista) e per controparte. Nel modello è segnalata una riconciliazione distinta per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate.

157. Gli accantonamenti per esposizioni fuori bilancio che sono soggette alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9 sono segnalati per fasi di riduzione di valore; sono segnalati separatamente per le esposizioni deteriorate acquistate o originate. La riduzione di valore degli impegni all’erogazione di finanziamenti è segnalata solo come accantonamenti qualora non sia considerata congiuntamente alla riduzione di valore delle attività in bilancio in conformità dell’IFRS 9, paragrafo 7.B8E, e del punto 108 della presente parte. I movimenti degli accantonamenti per impegni e garanzie finanziarie valutati secondo le disposizioni dello IAS 37 e le garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4 sono segnalati non in questo modello ma nel modello 43. Le variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di impegni e garanzie finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9 sono segnalate non in questo modello ma alla voce «Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto», in conformità del punto 50 della presente parte.

158. Le voci «di cui: svalutazioni misurate collettivamente» e «di cui: svalutazioni misurate individualmente» includono i movimenti dell’importo cumulativo della riduzione di valore relativa alle attività finanziarie che sono state misurate su base collettiva o individuale.

159. Gli «Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione» includono l’importo degli aumenti delle perdite attese contabilizzate nella rilevazione iniziale delle attività finanziarie create o acquisite. Questo aumento delle svalutazioni è segnalato alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla creazione o all’acquisizione di tali attività finanziarie. Gli aumenti o le diminuzioni delle perdite attese su tali attività finanziarie dopo la loro rilevazione iniziale sono indicati nelle altre colonne. Le attività create o acquisite includono le attività risultanti dall’utilizzo di impegni fuori bilancio.

160. Le «Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile» includono l’importo delle variazioni delle svalutazioni per attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente nell’esercizio di riferimento per motivi diversi dalla cancellazione, che comprendono i trasferimenti a terzi o la scadenza dei diritti contrattuali a causa del rimborso integrale, della dismissione di tali attività finanziarie o del loro trasferimento ad un altro portafoglio contabile. La variazione della svalutazione è rilevata in questa colonna alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva al rimborso, alla dismissione o al trasferimento. Per le esposizioni fuori bilancio questa voce comprende anche le diminuzioni della riduzione di valore dovute alla trasformazione di un elemento fuori bilancio in un’attività in bilancio.

161. Le «Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)» includono l’importo netto delle variazioni delle perdite attese alla fine dell’esercizio di riferimento a causa di un aumento o una diminuzione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali variazioni abbiano comportato il trasferimento dell’attività finanziaria a un’altra fase. Sono segnalati in questa colonna gli effetti su tale svalutazione dovuti all’aumento o alla diminuzione dell’importo delle attività finanziarie in conseguenza degli interessi attivi maturati e pagati. Questa voce comprende anche gli effetti del passare del tempo sulle perdite attese calcolate in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.4.1, lettere a) e b). Anche le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici sono segnalate in questa colonna. Le variazioni delle perdite attese dovute al rimborso parziale delle esposizioni mediante rate sono segnalate in questa colonna, ad eccezione dell’ultima quota, che è segnalata nella colonna «Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile».

162. Tutte le variazioni delle perdite attese su crediti relative a esposizioni rotative sono segnalate in «Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)», tranne per le variazioni relative a cancellazioni e ad aggiornamenti della metodologia seguita dall’ente per stimare le perdite su crediti. Le esposizioni rotative sono quelle esposizioni per le quali è consentita la fluttuazione dei saldi in essere dei clienti sulla base della decisione di questi ultimi di prendere a prestito e di rimborsare entro il limite stabilito dall’ente.

163. Le «Variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia di stima dell’ente (al netto)» includono le variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia seguita dall’ente per la stima delle perdite attese a causa di modifiche ai modelli esistenti o della creazione di nuovi modelli utilizzati per stimare la riduzione di valore. Gli aggiornamenti metodologici includono anche gli effetti dell’adozione di nuove norme. Le modifiche della metodologia che determinano la variazione della fase di riduzione di valore di un’attività sono valutate in relazione ad un cambiamento complessivo di modello. Le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici non sono segnalate in questa colonna.

164. La segnalazione delle variazioni delle perdite attese relative alle attività modificate (IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A) dipende dalle caratteristiche della modifica, secondo le seguenti modalità:

a) 

se la modifica comporta l’eliminazione contabile parziale o totale di un’attività a causa di una cancellazione, quale definita al punto 74, l’effetto di tale cancellazione sulle perdite attese è segnalato nel campo «Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni», e qualsiasi altro effetto dovuto a variazioni delle perdite attese su crediti è segnalato nelle altre colonne corrispondenti;

b) 

se la modifica comporta la completa eliminazione contabile di un’attività per motivi diversi dalla cancellazione, quale definita al punto 74, e la sua sostituzione con una nuova attività, l’effetto della modifica sulle perdite attese su crediti è segnalato in «Variazioni dovute a eliminazione contabile» per le variazioni dovute all’attività eliminata contabilmente, e in «Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione» per le variazioni dovute all’attività modificata di nuova rilevazione. L’eliminazione contabile per motivi diversi dalla cancellazione include l’eliminazione nel caso in cui le condizioni dell’attività modificata siano state oggetto di variazioni sostanziali;

c) 

se la modifica non determina l’eliminazione contabile totale o parziale dell’attività modificata, i suoi effetti sulle perdite attese sono segnalati in «Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile».

165. Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74 della presente parte del presente allegato e conformemente alle seguenti disposizioni:

a) 

se lo strumento di debito è eliminato contabilmente, in tutto o in parte, a causa dell’assenza di una ragionevole aspettativa di recupero, la diminuzione del fondo a copertura perdite segnalata e dovuta agli importi cancellati è indicata alla voce «Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni»;

b) 

gli «Importi cancellati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio» sono gli importi delle attività finanziarie cancellati durante l’esercizio di riferimento che superano gli accantonamenti della rispettiva attività finanziaria alla data di eliminazione contabile. Essi includono tutti gli importi cancellati durante l’esercizio di riferimento e non soltanto quelli che sono ancora oggetto di esecuzione forzata;

166. le «Altre rettifiche» includono gli importi non segnalati nelle colonne precedenti, comprese le rettifiche delle perdite attese per le differenze di cambio ove ciò sia coerente con la comunicazione degli effetti del cambio nel modello 2.

166i. Gli «Utili o perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito» comprendono la differenza tra il valore contabile delle attività finanziarie misurato alla data dell’eliminazione contabile e il corrispettivo percepito.

11.3.    Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2)

167. Per le attività finanziarie incluse nei portafogli contabili e le esposizioni fuori bilancio, diverse dalle esposizioni finanziarie deteriorate acquistate o originate, che sono soggette alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, rispettivamente il valore contabile lordo e l’importo nominale che sono stati trasferiti tra fasi di riduzione di valore durante l’esercizio di riferimento sono segnalati nel modello 12.2.

168. È segnalato solo il valore contabile lordo o l’importo nominale delle attività finanziarie o delle esposizioni fuori bilancio che si trovano in una diversa fase di riduzione di valore alla data di riferimento per le segnalazioni rispetto all’inizio dell’esercizio finanziario o alla loro rilevazione iniziale. Per le esposizioni in bilancio per le quali la riduzione di valore segnalata nel modello 12.1 include una componente fuori bilancio (IFRS 9, paragrafo 5.5.20, e IFRS 7, paragrafo B8E), è tenuta in considerazione la variazione di fase della componente in bilancio e fuori bilancio.

169. Per la segnalazione dei trasferimenti effettuati nel corso dell’esercizio finanziario, le attività finanziarie o le esposizioni fuori bilancio che hanno cambiato più volte fase di riduzione di valore dall’inizio dell’esercizio finanziario o dalla loro rilevazione iniziale sono segnalate come trasferite dalla fase di riduzione di valore in cui si trovavano all’inizio dell’esercizio finanziario o alla rilevazione iniziale alla fase di riduzione di valore in cui sono incluse alla data di riferimento per le segnalazioni.

170. Il valore contabile lordo o l’importo nominale da segnalare nel modello 12.2 è il valore contabile lordo o l’importo nominale alla data della segnalazione, indipendentemente dal fatto che tale importo fosse superiore o inferiore alla data del trasferimento.

12.   GARANZIE REALI E GARANZIE RICEVUTE (13)

12.1.    Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1)

171. Le garanzie reali e le garanzie a copertura dei prestiti e delle anticipazioni inclusi nei portafogli contabili, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono segnalate per tipo di pegno: crediti garantiti da beni immobili e altri prestiti garantiti da garanzia reale e da garanzie finanziarie ricevute. I prestiti e le anticipazioni sono disaggregati per controparte e per finalità. Alla voce «di cui: deteriorati», prestiti e anticipazioni sono segnalati come definito ai punti da 213 a 239 o al punto 260 della presente parte.

172. Nel modello 13.1 è segnalato l’ «Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato». La somma degli importi della garanzia finanziaria e/o della garanzia reale indicati nelle relative colonne del modello 13.1 non supera il valore contabile del relativo prestito.

173. Per segnalare prestiti e anticipazioni per tipo di pegno si utilizzano le seguenti definizioni:

a) 

«Crediti garantiti da beni immobili»: quelli «Residenziali» includono i crediti garantiti da immobili residenziali, quelli «Non residenziali» includono i crediti garantiti da ipoteche su beni immobili non residenziali, compresi uffici e locali commerciali e altri tipi di beni immobili non residenziali. La determinazione del carattere residenziale o non residenziale dei beni immobili a titolo di garanzia reale è effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 75, del CRR;

b) 

«Altri prestiti garantiti da garanzia reale»:

i) 

«Contante, depositi (titoli di debito emessi)» includono a) depositi presso l’ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito e b) titoli di debito emessi dall’ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito;

ii) 

i «Beni mobili» includono il pegno di garanzie reali diverse da beni immobili e comprende autovetture, aerei, navi, apparecchiature industriali e meccaniche (macchinari, apparecchiature meccaniche e tecniche), scorte e merci (beni, prodotti finiti e semilavorati, materie prime) e altre forme di beni mobili;

iii) 

i «Titoli di capitale e di debito» includono garanzie sotto forma di strumenti di capitale, comprese le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate, nonché sotto forma di titoli di debito emessi da terzi;

iv) 

i «Prestiti rimanenti» includono i pegni di attività;

c) 

le «Garanzie finanziarie ricevute» includono i contratti che, in conformità del punto 114 della presente parte del presente allegato, impongono all’emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare all’ente una perdita da esso sostenuta a causa della mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di uno specifico debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito.

174. Per i prestiti e le anticipazioni che hanno contemporaneamente diversi tipi di garanzie reali o di garanzie, l’«Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato» è allocato in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore. Per i crediti garantiti da beni immobili, tali beni immobili a titolo di garanzia reale sono sempre segnalati per primi, indipendentemente dalla loro qualità rispetto alle altre garanzie reali. Se l’«Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato» è superiore al valore dei beni immobili, il suo valore residuo è assegnato ad altri tipi di garanzie reali e di garanzie in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore.

12.2.    Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio (possedute alla data di riferimento) (13.2.1)

175. Questo modello è utilizzato per segnalare informazioni relative alle garanzie reali ottenute tra inizio e fine esercizio e che sono ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono le attività che non sono state costituite in garanzie reali dal debitore, ma che sono state ottenute in cambio della cancellazione del debito, su base volontaria o nel quadro di un procedimento giudiziario. I tipi di garanzie reali sono indicati al punto 173, a eccezione dei tipi di cui alla lettera (b), punto (i), del medesimo punto.

175i. Per «Valore al momento della rilevazione iniziale» si intende il valore contabile lordo della garanzia reale ottenuta acquisendone il possesso al momento della rilevazione iniziale nel bilancio dell’ente segnalante.

175ii. Per «Variazioni negative accumulate» si intende la differenza, a livello di singola garanzia reale, tra il valore al momento della rilevazione iniziale della garanzia reale e il valore contabile alla data di riferimento per le segnalazioni, se la differenza è negativa.

12.3.    Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate (13.3.1)

176. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che sono ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento, indipendentemente dal momento in cui sono state ottenute, sono segnalate nel modello 13.3.1. Sono incluse sia le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come «Immobili, impianti e macchinari», sia le altre garanzie reali ottenute acquisendone il possesso. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono le attività che non sono state costituite in garanzie reali dal debitore, ma che sono state ottenute in cambio della cancellazione del debito, su base volontaria o nel quadro di un procedimento giudiziario.

13.   GERARCHIA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO): STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (14)

177. Gli enti segnalano il valore degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) secondo la gerarchia prevista dall’IFRS 13, paragrafo 72. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.

178. La «Variazione del fair value (valore equo) nell’esercizio» include gli utili o le perdite risultanti dalle rivalutazioni nell’esercizio degli strumenti che continuano ad esistere alla data della segnalazione effettuate ai sensi dell’IFRS 9, dell’IFRS 13 o dei GAAP nazionali, ove applicabili. Gli utili e le perdite sono segnalati analogamente alla rilevazione a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, oppure, ove applicabile, a prospetto di conto economico complessivo, ossia al lordo delle imposte.

179. La «Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte» include l’importo degli utili o delle perdite risultante dalle rivalutazioni degli strumenti accumulata dal momento del rilevamento iniziale fino alla data di riferimento.

14.   ELIMINAZIONE CONTABILE E PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE TRASFERITE (15)

180. Il modello 15 include le informazioni sulle attività finanziarie trasferite che in tutto o in parte non soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile, nonché sulle attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente per le quali l’ente conserva i diritti inerenti al servizio.

181. Le passività associate sono segnalate in base al portafoglio nel quale le correlate attività finanziarie trasferite sono state incluse nel lato delle attività, e non in base al portafoglio nel quale sono state incluse nel lato delle passività.

182. La colonna «Importi eliminati contabilmente a fini di capitale» include il valore contabile delle attività finanziarie rilevate a fini contabili ma eliminate contabilmente a fini prudenziali, perché l’ente le tratta come posizioni verso la cartolarizzazione a fini di capitale, ai sensi degli articoli 109, 243 e 244 del CRR.

183. I «Contratti di vendita con patto di riacquisto» («repos») sono operazioni nelle quali l’ente riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l’impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Le operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro a fronte di garanzia in contante sono considerate contratti di vendita con patto di riacquisto. Gli importi ricevuti dall’ente in cambio delle attività finanziarie trasferite a terzi («acquirente temporaneo») sono classificati tra i «Contratti di vendita con patto di riacquisto» laddove sussista un impegno, e non una semplice opzione, a effettuare l’operazione inversa. I contratti di vendita con patto di riacquisto comprendono anche operazioni simili, tra cui:

a) 

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante;

b) 

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego (sell/buy back).

184. I «Contratti di vendita con patto di riacquisto» («repos») e i «Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo» («reverse repos») comportano contante ricevuto o prestato dall’ente.

185. In un’operazione di cartolarizzazione, se le attività finanziarie trasferite sono state eliminate contabilmente, gli enti dichiarano nel prospetto del conto economico gli utili (le perdite) generati dalla voce in questione corrispondenti ai «Portafogli contabili» nei quali le attività finanziarie erano inserite prima dell’eliminazione contabile.

15.   DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (16)

186. Per determinate voci selezionate del prospetto del conto economico sono segnalate ulteriori disaggregazioni degli utili (o proventi) e delle perdite (o spese).

15.1.    Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)

187. Gli interessi attivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:

a) 

interessi attivi sulle attività finanziarie incluse nei portafogli contabili e altre attività (compresi cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista);

b) 

interessi attivi su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

188. Gli interessi passivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:

a) 

interessi passivi su passività finanziarie incluse nei portafogli contabili e altre passività;

b) 

interessi passivi su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

189. Gli interessi attivi su attività finanziarie e su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi attivi su derivati posseduti per negoziazione, titoli di debito e prestiti e anticipazioni, nonché su depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

190. Gli interessi passivi su passività finanziarie e su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi passivi su derivati posseduti per negoziazione, depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie, nonché su titoli di debito e prestiti e anticipazioni con tasso di interesse effettivo negativo.

191. Ai fini del modello 16.1, le posizioni corte sono considerate all’interno di altre passività finanziarie. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti inclusi nei vari portafogli, tranne quelli inclusi nella voce «Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura» non utilizzati per coprire il rischio di tasso di interesse.

192. I «Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse» comprendono gli interessi attivi e passivi su strumenti di copertura laddove gli elementi coperti generano interessi.

193. Se è utilizzato il corso secco, gli interessi su derivati posseduti per negoziazione includono gli importi relativi ai derivati posseduti per negoziazione classificabili come «Coperture economiche» che vengono inclusi come interessi attivi e passivi per correggere i ricavi e i costi degli strumenti finanziari coperti sotto il profilo economico ma non sotto quello contabile. In tal caso gli interessi attivi su derivati in coperture economiche sono segnalati separatamente nell’ambito degli interessi attivi su derivati di negoziazione. Anche le commissioni ripartite nel tempo o i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione, sono segnalati nell’ambito degli interessi su derivati posseduti per negoziazione.

194. Ai sensi degli IFRS, «di cui: «interessi attivi su attività finanziarie deteriorate»: interessi attivi su attività finanziarie deteriorate, comprese le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate se queste ultime sono considerate deteriorate conformemente al punto 215 della presente parte. Ai sensi dei GAAP nazionali a norma della BAD, sono inclusi gli interessi attivi sulle attività finanziarie deteriorate con un fondo specifico per la perdita di valore per il rischio di credito.

194i. «Di cui: credito al consumo» e «di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni» rispecchiano i ricavi e i costi sui prestiti e le anticipazioni descritti al punto 88 della presente parte.

194ii. «Di cui: interessi da leasing» rispecchia rispettivamente gli interessi attivi del locatore sul credito da leasing (leasing finanziari) e gli interessi passivi del locatario sulla passività del leasing.

15.2.    Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.2)

195. Gli utili e le perdite derivanti dall’eliminazione contabile di attività finanziarie e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento finanziario e di portafoglio contabile. Per ciascuna voce sono segnalati l’utile netto realizzato o la perdita derivante dall’operazione eliminata contabilmente. L’importo netto rappresenta la differenza tra gli utili realizzati e le perdite subite.

196. Il modello 16.2 si applica ai sensi degli IFRS alle attività e alle passività finanziarie al costo ammortizzato e agli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il modello 16.2 si applica alle attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e in base a metodi di misurazione come il minore tra il costo e il valore di mercato. Gli utili e le perdite su strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD non sono segnalati in questo modello a prescindere dalle regole di valutazione applicabili a detti strumenti.

15.3.    Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento (16.3)

197. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.

198. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni in valuta sul mercato a pronti, escluse le operazioni di cambio di banconote e monete in valuta estera, sono inclusi come utili e perdite da negoziazione. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni su metalli preziosi o dalla loro eliminazione contabile e rivalutazione non sono inclusi negli utili e nelle perdite da negoziazione ma in «Altri ricavi operativi» o in «Altri costi operativi», in conformità al punto 316 della presente parte.

199. La voce «di cui: coperture economiche con l’uso dell’opzione del fair value (valore equo)» comprende solo gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in tale occasione in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7. Gli utili o le perdite derivanti della riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel portafoglio dei posseduti per negoziazione (IFRS 9, paragrafo 5.6.2) sono segnalati in «di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato».

15.4.    Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio (16.4)

200. Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati anche per tipo di rischio. Ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) del rischio sottostante (tasso di interesse, patrimonio netto, cambio, crediti, merci e altro) associato all’esposizione, compresi i relativi derivati. Gli utili e le perdite derivanti da differenze di cambio sono inclusi nella voce in cui è incluso il resto degli utili e delle perdite derivanti dallo strumento convertito. Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie diverse dai derivati sono inclusi nelle categorie di rischio come segue:

a) 

tasso di interesse: è inclusa la negoziazione di prestiti e anticipazioni, di depositi e di titoli di debito (posseduti o emessi);

b) 

strumenti rappresentativi di capitale: è inclusa la negoziazione di azioni, di quote di OICVM e di altri strumenti rappresentativi di capitale;

c) 

operazioni sui cambi: sono incluse esclusivamente le operazioni sui cambi;

d) 

rischio di credito: è inclusa la negoziazione di credit linked note;

e) 

merci: questa voce include soltanto i derivati, perché gli utili e le perdite da merci possedute per negoziazione devono essere segnalati negli «Altri ricavi operativi» o negli «Altri costi operativi» in conformità al punto 316 della presente parte;

f) 

altro: è inclusa la negoziazione di strumenti finanziari non classificabili in altre disaggregazioni.

15.5.    Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.4.1)

201. Gli utili e le perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento. Ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.

202. Gli utili o le perdite derivanti della riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello delle attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.2) sono segnalati in «di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato».

15.6.    Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.5)

203. Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento. Gli enti segnalano gli utili (o le perdite) netti realizzati e non realizzati nonché l’importo della variazione del fair value (valore equo) delle passività finanziarie verificatasi nell’esercizio a causa di variazioni del rischio di credito (rischio di credito proprio del debitore o dell’emittente) se il rischio di credito proprio non è segnalato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

204. Se un derivato su crediti valutato al fair value (valore equo) è utilizzato per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in tale occasione, gli utili o le perdite dello strumento finanziario al momento di tale designazione sono segnalati in «di cui: utili o (-) perdite al momento della designazione delle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto». I successivi profitti e perdite al fair value (valore equo) su questi strumenti finanziari sono riportati in «di cui: utili o (-) perdite dopo la designazione sulle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto».

15.7.    Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)

205. Tutti gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, esclusi gli interessi attivi o passivi se è utilizzato il corso secco, sono disaggregati per tipo di contabilizzazione delle operazioni di copertura: copertura di fair value (valore equo), copertura di flusso finanziario e copertura di un investimento netto in una gestione estera. Gli utili e le perdite derivanti dalla copertura di fair value (valore equo) sono disaggregati per lo strumento di copertura e per l’elemento coperto. Gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura non comprendono gli utili e le perdite relativi a elementi degli strumenti di copertura che non sono designati come strumenti di copertura in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.2.4. Gli strumenti di copertura non designati sono segnalati in conformità al punto 60 della presente parte. Gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura includono anche gli utili e le perdite sulle coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (copertura di una posizione netta).

206. Le «Variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto attribuibili al rischio coperto» comprendono gli utili e le perdite su elementi coperti qualora i prodotti siano strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità all’IFRS 9, paragrafo 4.1.2 A (IFRS 9, paragrafo 6.5.8).

207. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, la disaggregazione per tipo di copertura, come previsto in questo modello, è segnalata nella misura in cui la disaggregazione è compatibile con i requisiti contabili applicabili.

15.8.    Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7)

208. Sono segnalati «Incrementi» se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell’esercizio si traduce nella rilevazione di spese nette. Sono segnalati «Storni» se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell’esercizio si traduce nella rilevazione di ricavi netti.

15.9.    Altre spese amministrative (16.8)

208i. Le «Spese relative alle tecnologie dell’informazione (IT)» sono le spese sostenute per realizzare processi aziendali, servizi applicativi e soluzioni di infrastrutture resi possibili dalla tecnologia dell’informazione per i risultati dell’azienda, inclusi i costi connessi alla creazione e alla manutenzione di sistemi informatici ed esclusi i compensi per gli specialisti informatici nel libro paga dell’ente, che dovrebbero invece essere segnalati come spese di personale.

208ii. Tra le spese per le tecnologie dell’informazione, per «Esternalizzazione IT» si intendono le spese connesse all’uso di fornitori esterni di servizi. Non sono incluse le spese connesse a i) servizi di personale puri (personale delle agenzie) nella misura in cui l’ente semplicemente assume personale temporaneamente e mantiene il controllo assoluto dei servizi forniti e ii) contratti di manutenzione di software/hardware operativi puramente standardizzati su beni meramente acquistati.

208iii. Le «Imposte e tasse (altro)» includono le imposte e le tasse diverse da i) imposte connesse a imposte sugli utili o sulle perdite e ii) imposte e tasse da attività operative cessate. Sono incluse in tale voce le imposte e tasse come le imposte su beni e servizi e le tasse pagate dall’ente.

208iv. Per «Servizi di consulenza e professionali» si intendono le spese effettuate per la consulenza di esperti o strategica.

208v. «Pubblicità, marketing e comunicazione» include le spese connesse alle attività di comunicazione di marketing come la pubblicità, il marketing diretto o online e gli eventi.

208vi. Per «Spese connesse al rischio di credito» si intendono le spese amministrative nel contesto di eventi di credito, come le spese sostenute per prendere possesso di garanzie reali o per procedimenti giudiziari.

208vii. Per «Spese di contenzioso non coperte da accantonamenti» si intendono le spese legali non connesse a rischio di credito che non erano coperte da un accantonamento associato.

208viii. Per «Spese connesse ad attività immobiliari» si intendono le spese per la riparazione e la manutenzione che non migliorano l’uso, né prolungano la vita utile del bene immobile, nonché le spese per i servizi (acqua, elettricità e riscaldamento).

208ix. Ai sensi degli IFRS, la voce «Spese connesse ai leasing» include le spese per il locatario imputabili a leasing a breve termine e a leasing di attività di scarso valore di cui all’IFRS 16, paragrafi 5 e 6. A norma dei GAAP nazionali, le spese connesse ai leasing includono le spese del locatario, laddove il principio contabile preveda il trattamento dei pagamenti dovuti per il leasing come spese.

208x. La voce «Altre spese amministrative - parte restante» comprende tutte le componenti restanti di «altre spese amministrative», quali commissioni di vigilanza o prelievi a carico delle banche, servizi amministrativi e logistici, l’affrancatura e il trasporto di documenti, i servizi di sorveglianza e sicurezza, i servizi di contazione di denaro e trasporto valori. I conferimenti in denaro ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi non sono segnalati in questa categoria, ma sono invece segnalati in una riga separata del modello 2.

16.   RICONCILIAZIONE TRA AMBITO DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE E AMBITO DI CONSOLIDAMENTO DEL CRR (17)

209. L’«Ambito di consolidamento contabile» include il valore contabile di attività, passività e patrimonio netto, nonché gli importi nominali delle esposizioni fuori bilancio determinati tenendo conto dell’ambito di consolidamento contabile, ossia includendo nel consolidamento filiazioni che sono imprese di assicurazioni e società non finanziarie. Per rilevare filiazioni, joint ventures e collegate gli enti applicano lo stesso metodo applicato nel proprio bilancio.

210. In questo modello la voce «Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate» non include le filiazioni perché tutte le filiazioni sono interamente consolidate nell’ambito del consolidamento contabile.

211. Le «Attività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione» includono le attività relative a riassicurazioni cedute nonché, ove esistenti, le attività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

212. Le «Passività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione» includono le passività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

17.   ESPOSIZIONI DETERIORATE (18)

17.1.    Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate (18.0)

213. Ai fini del modello 18 sono considerate esposizioni deteriorate quelle elencate all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del CRR.

215. Ai sensi degli IFRS, ai fini del modello 18, le esposizioni deteriorate sono quelle che sono state ritenute deteriorate (Fase 3). Le esposizioni incluse in fasi di riduzione di valore diverse dalla fase 3 e quelle che sono deteriorate acquistate o originate sono considerate deteriorate se soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del CRR.

216. Le esposizioni sono classificate sulla base del loro intero importo e senza tener conto dell’esistenza di eventuali garanzie reali. Con riferimento alle esposizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, lettera a), del CRR, la rilevanza è valutata conformemente all’articolo 178 del CRR e al regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione (norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato).

217. Ai fini del modello 18, le «esposizioni» comprendono tutti gli strumenti di debito (titoli di debito, prestiti e anticipazioni, che includono disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista) e le esposizioni fuori bilancio, ad eccezione delle esposizioni possedute per negoziazione.

218. Gli strumenti di debito sono inclusi nei seguenti portafogli contabili: (a) strumenti di debito al costo o al costo ammortizzato; (b) strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore; e c) Strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore, in conformità dei criteri di cui al punto 233 della presente parte. Ciascuna categoria è disaggregata per strumento e per controparte.

219. Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le esposizioni fuori bilancio comprendono i seguenti elementi revocabili e irrevocabili:

a) 

impegni all’erogazione di finanziamenti dati;

b) 

garanzie finanziarie date;

c) 

altri impegni dati.

220. Gli strumenti di debito classificati come posseduti per la vendita conformemente all’IFRS 5 sono segnalati separatamente.

221. Nel modello 18 per gli strumenti di debito, il «Valore contabile lordo» è segnalato così come indicato alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per le esposizioni fuori bilancio è segnalato l’importo nominale quale definito al punto 118 del presente allegato.

222. Ai fini del modello 18 un’esposizione è considerata scaduta quando soddisfa i criteri di cui al punto 96 della presente parte. Ai fini della classificazione delle esposizioni come esposizioni deteriorate in conformità dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, lettera a), del CRR, il conteggio di 90 giorni di arretrato inizia una volta che l’importo scaduto, pari alla somma del capitale, degli interessi e delle commissioni scaduti, supera la soglia di rilevanza definita al punto 216 della presente parte. Se la parte scaduta delle esposizioni continua a essere rilevante per 90 giorni consecutivi, l’esposizione dovrebbe essere classificata come deteriorata.

223. Ai fini del modello 18 per «debitore» si intende un debitore ai sensi dell’articolo 178 del CRR.

226. Le esposizioni classificate come deteriorate conformemente al punto 213 sono classificate come tali o su base individuale («con riferimento all’operazione») o per l’esposizione complessiva verso un dato debitore («con riferimento al debitore»). Per i diversi tipi di esposizioni deteriorate su base individuale o verso un dato debitore sono utilizzati i seguenti metodi di classificazione:

a) 

per le esposizioni deteriorate classificate come in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR, si applica il metodo di classificazione di tale articolo;

b) 

per le esposizioni che sono classificate come deteriorate a causa di una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile, si applicano i criteri di riconoscimento per la riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;

c) 

per altre esposizioni deteriorate che non sono classificate né come esposizioni in stato di default né come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore, si applicano le disposizioni dell’articolo 178 del CRR per le esposizioni in stato di default.

227. Nei casi in cui un ente ha in bilancio esposizioni verso un debitore che sono scadute da oltre 90 giorni e il valore contabile lordo delle esposizioni scadute rappresenta più del 20 % del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tale debitore sono considerate deteriorate. Se un debitore appartiene a un gruppo, si valuta la necessità di considerare deteriorate anche le esposizioni verso altri soggetti del gruppo, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte.

228. Le esposizioni cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 4, del CRR.

230. L’esposizione deteriorata classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell’IFRS 5 non cessa di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 5, del CRR.

231. L’esposizione deteriorata cui sono concesse misure di concessione non cessa di essere in stato di deterioramento. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione, come indicato al punto 262, cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 6, del CRR.

232. Se le condizioni di cui al punto 231 della presente parte del presente allegato non sono soddisfatte alla fine del periodo di un anno indicato all’articolo 47 bis, paragrafo 6, lettera b), del CRR, l’esposizione continua ad essere indicata come esposizione deteriorata oggetto di misure di concessione fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.

233. I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell’ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono così segnalati nel modello 18:

a) 

«Strumenti di debito al costo o al costo ammortizzato» comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i) 

«Attività finanziarie al costo ammortizzato» (IFRS);

ii) 

«Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo», tra cui strumenti di debito moderatamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

iii) 

«Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione», fatta eccezione per gli strumenti di debito valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

b) 

«Strumenti di debito al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore» comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i) 

«Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo» (IFRS);

ii) 

«Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto», laddove gli strumenti rientranti in tale categoria di valutazione possono essere soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD;

c) 

«Strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore» comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i) 

«Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» (IFRS);

ii) 

«Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» (IFRS);

iii) 

«Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» (GAAP nazionali basati sulla BAD);

iv) 

«Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione» laddove gli strumenti di debito sono valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

v) 

«Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto», laddove gli strumenti di debito rientranti in tale categoria di valutazione non sono soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP basati sulla BAD.

234. Se gli IFRS o i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono la designazione di impegni al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, il valore contabile di ogni attività risultante da tale designazione e dalla valutazione al fair value è indicata alla voce «Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» (IFRS) o alla voce «Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» (GAAP nazionali basati sulla BAD). Il valore contabile di eventuali passività risultanti da tale designazione non è segnalato nel modello 18. L’importo nozionale di tutti gli impegni designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio è segnalato nel modello 9.

234i. Le esposizioni seguenti sono inserite in righe separate:

a) 

Crediti garantiti da beni immobili, definiti al punto 86, lettera a), e al punto 87 della presente parte;

b) 

Credito al consumo, definito al punto 88, lettera a), della presente parte.

235. Le esposizioni scadute sono segnalate separatamente nelle categorie «in bonis» e «deteriorate» per il loro intero importo come definito al punto 96 della presente parte. Le esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma che non sono rilevanti conformemente all’articolo 178 del CRR sono segnalate tra le esposizioni in bonis in «Scadute da > 30 giorni < = 90 giorni».

236. Le esposizioni deteriorate sono segnalate disaggregate per fasce temporali di scadenza. In caso di applicazione dell’approccio del debitore per la classificazione delle esposizioni come deteriorate di cui al punto 226 della presente parte del presente allegato, le esposizioni del debitore sono segnalate nelle fasce temporali di scadenza delle esposizioni deteriorate in base al loro status individuale di scaduto. Le esposizioni non scadute o scadute da 90 giorni o meno ma ciononostante individuate come deteriorate a causa della probabilità di non rimborso integrale sono segnalate in un’apposita colonna. Le esposizioni che presentano sia importi scaduti che la probabilità di non rimborso integrale sono classificate per fasce temporali di scadenza in funzione del numero di giorni di arretrato.

237. Le esposizioni seguenti sono inserite in colonne separate:

a) 

esposizioni che sono considerate deteriorate ai sensi della disciplina contabile applicabile; ai sensi degli IFRS, è segnalato l’importo delle attività deteriorate (Fase 3) che non comprende le attività deteriorate acquistate o originate; ai sensi dei GAAP nazionali, è segnalato l’importo delle attività deteriorate;

b) 

esposizioni considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR;

c) 

ai sensi degli IFRS, attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2) che non comprendono le attività deteriorate acquistate o originate;

d) 

ai sensi degli IFRS, per le esposizioni in bonis, attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1);

e) 

esposizioni considerate attività finanziarie acquistate o originate che sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale in conformità all’IFRS 9, appendice A, comprese le eventuali esposizioni fuori bilancio che sono considerate deteriorate al momento della loro rilevazione iniziale;

f) 

per le esposizioni in bonis, l’importo della riduzione di valore accumulata per le esposizioni scadute da più di 30 giorni.

238. La riduzione di valore accumulata, le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e gli accantonamenti sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.

239. Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie ricevute su esposizioni in bonis o deteriorate sono segnalate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile o al valore nominale previa deduzione degli accantonamenti della relativa esposizione.

17.2.    Afflussi e deflussi delle esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte (18.1)

239i. Il modello 18.1 fornisce gli afflussi e i deflussi di prestiti e anticipazioni, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come attività finanziarie per negoziazione o posseduti per negoziazione, che sono stati classificati nella o fuori dalla categoria delle esposizioni deteriorate ai sensi dei punti da 213 a 239 o del punto 260 della presente parte. Gli afflussi e i deflussi di prestiti e anticipazioni deteriorati sono disaggregati per settore della controparte.

239ii. Gli afflussi alla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati su base cumulativa dall’inizio dell’esercizio finanziario. Gli afflussi rispecchiano il valore contabile lordo delle esposizioni che si sono deteriorate definite ai punti da 213 a 239 o al punto 260 della presente parte durante il periodo, incluse le esposizioni deteriorate acquistate. L’aumento del valore contabile lordo dell’esposizione deteriorata dovuto agli interessi maturati o all’aumento delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito è altresì segnalato come afflusso.

239iii. Per l’esposizione che nel corso del periodo sia stata riclassificata varie volte da deteriorata a in bonis o viceversa, l’importo degli afflussi e dei deflussi è individuato confrontando lo stato dell’esposizione (in bonis o deteriorata) all’inizio dell’esercizio finanziario o al momento della rilevazione iniziale e il suo stato alla data di riferimento per le segnalazioni.

239iv. I deflussi dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati su base cumulativa dall’inizio dell’esercizio finanziario. I deflussi rispecchiano la somma dei valori contabili lordi delle esposizioni che cessano di essere deteriorate nel corso del periodo e, ove applicabile, comprendono l’importo delle cancellazioni effettuate nel contesto dell’eliminazione contabile parziale o completa dell’esposizione. La riduzione del valore contabile lordo dell’esposizione deteriorata dovuta agli interessi corrisposti o alla riduzione delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito è altresì segnalata come deflusso.

239v. Un deflusso è segnalato nei seguenti casi:

a) 

l’esposizione deteriorata soddisfa i criteri per non essere più classificata come deteriorata conformemente ai punti da 228 a 232 della presente parte ed è riclassificata come esposizione in bonis non oggetto di misure di concessione o esposizione in bonis oggetto di misure di concessione;

b) 

l’esposizione deteriorata è rimborsata parzialmente o integralmente; in caso di rimborso parziale, solo l’importo rimborsato è classificato come deflusso;

c) 

la garanzia reale è liquidata, inclusi i deflussi dovuti ad altre procedure di liquidazione o legali, come la liquidazione di attività diverse dalla garanzia reale acquisita tramite procedure legali e la vendita volontaria della garanzia reale;

d) 

l’ente acquisisce il possesso della garanzia reale come previsto al punto 175 della presente parte, inclusi i casi di debt asset swap (scambio di debito contro attivi), cessione volontaria e debt equity swap (scambio di debito contro capitale proprio);

e) 

vendita dell’esposizione deteriorata;

f) 

il rischio inerente all’esposizione deteriorata è trasferito e l’esposizione soddisfa i criteri per essere eliminata contabilmente;

g) 

cancellazione, parziale o totale, dell’esposizione deteriorata; nel caso della cancellazione parziale, solo l’importo cancellato è classificato come deflusso;

h) 

l’esposizione deteriorata, o parti dell’esposizione deteriorata, cessa di essere deteriorata per altri motivi.

239vi. La riclassificazione dell’esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non è segnalata né come afflusso né come deflusso. In via eccezionale, la riclassificazione dell’esposizione deteriorata da qualsiasi portafoglio contabile a «posseduta per la vendita» è segnalata come deflusso dal portafoglio contabile originario e come afflusso a «posseduta per la vendita».

239vii. Le esposizioni seguenti sono inserite in righe separate:

a) 

I prestiti su immobili non residenziali (CRE) definiti al punto 239ix, disaggregati in prestiti CRE a PMI o prestiti CRE a società non finanziarie diverse da PMI;

b) 

i crediti garantiti da beni immobili, definiti i punti 86, lettera a), e 87 della presente parte;

c) 

il credito al consumo, definito al punto 88, lettera a), della presente parte.

17.3.    Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive sui prestiti garantiti da beni immobili (18.2)

239viii. Il modello 18.2 presenta informazioni concernenti i prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie e i prestiti garantiti da beni immobili non residenziali o residenziali a titolo di garanzia reale rispettivamente a società non finanziarie e famiglie, disaggregati per rapporto tra prestito e valore (rapporto «loan-to-value»). Sono esclusi prestiti e anticipazioni classificati come detenuti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione e strumenti di debito posseduti per la vendita.

239ix. La voce «Prestiti su immobili non residenziali» comprende le esposizioni definite alla sezione 2, capo 1, paragrafo 1, della raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili ( 18 ).

239x. Il rapporto «loan-to-value» è calcolato conformemente ai metodi di calcolo del rapporto prestito/valore corrente (rapporto «current loan-to-value») di cui alla sezione 2, capo 1, paragrafo 1, della raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili.

239xi. Le informazioni sulla garanzia reale ricevuta e sulle garanzie finanziarie ricevute sui prestiti sono segnalate conformemente al punto 239 della presente parte. Pertanto, la somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

18.   ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE (19)

240. Ai fini del modello 19, le esposizioni oggetto di misure di concessione sono contratti di debito per i quali sono state applicate misure di concessione come definite all’articolo 47 ter, paragrafi 1 e 2, del CRR.

243. Le misure di concessione comprendono anche l’esercizio di clausole che, se utilizzate a discrezione del debitore, permettono al debitore di modificare i termini del contratto («clausole di concessione incorporate») e che sono considerate una concessione se l’ente approva l’esercizio di tali clausole e conclude che il debitore si trova in difficoltà finanziarie.

244. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, per «rifinanziamento» si intende l’uso di contratti di debito al fine di garantire il pagamento totale o parziale di altri contratti di debito i cui termini il debitore non è in grado di rispettare.

245. Ai fini del modello 19 per «debitore» si intende un debitore ai sensi dell’articolo 47 ter, paragrafo 4, del CRR.

246. Ai fini del modello 19, per «debito» si intendono i prestiti e le anticipazioni (che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista), i titoli di debito e gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati, revocabili e irrevocabili, compresi gli impegni all’erogazione di finanziamenti designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio che costituiscono attività alla data di riferimento del bilancio. Dal «debito» sono escluse le esposizioni possedute per negoziazione.

247. Il «debito» comprende anche i prestiti e le anticipazioni e i titoli di debito classificati come attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell’IFRS 5.

248. Ai fini del modello 19, «esposizione» ha lo stesso significato di «debito» di cui ai punti 246 e 247 della presente parte.

249. I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell’ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono segnalati nel modello 19 in conformità al punto 233 della presente parte.

250. Ai fini del modello 19, per «ente» si intende l’ente che ha applicato le misure di concessione.

251. Nel modello 19 per il «debito», il «Valore contabile lordo» è segnalato in conformità alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati che sono esposizioni fuori bilancio è segnalato l’importo nominale quale definito al punto 118 della presente parte di questo allegato.

252. Le esposizioni sono considerate oggetto di misure di concessione se è stata fatta una concessione in conformità dell’articolo 47 ter, paragrafo 1, del CRR, a prescindere dal fatto che un importo sia scaduto o dalla classificazione delle esposizioni come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile o come in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR. Le esposizioni non sono considerate oggetto di misure di concessione se il debitore non si trova in difficoltà finanziarie. Ai sensi degli IFRS, le attività finanziarie modificate (IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A) sono considerate oggetto di misure di concessione laddove vi sia stata una concessione quale definita all’articolo 47 ter, paragrafo 1, del CRR, indipendentemente dall’incidenza della modifica sulle variazioni del rischio di credito dell’attività finanziaria rispetto alla rilevazione iniziale.

254. Vi è una presunzione relativa del fatto che sono state prese misure di concessione in ciascuna delle circostanze elencate all’articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR.

255. Le difficoltà finanziarie sono valutate a livello di debitore come indicato al punto 245. Solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di concessione sono indicate come esposizioni oggetto di misure di concessione.

256. Le esposizioni oggetto di misure di concessione sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate o nella categoria delle esposizioni in bonis conformemente ai punti da 213 a 239 e al punto 260 della presente parte. La classificazione come esposizione oggetto di misure di concessione cessa se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 7, del CRR.

257. Se le condizioni di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 7, del CRR non sono soddisfatte alla fine del periodo di prova, l’esposizione continua ad essere indicata come esposizione in bonis oggetto di misure di concessione in prova fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.

258. L’esposizione oggetto di misure di concessione classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell’IFRS 5 continua a essere classificata come esposizione oggetto di misure di concessione.

259. Un’esposizione oggetto di misure di concessione può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di concessione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

tale applicazione non ha determinato la classificazione dell’esposizione come esposizione deteriorata;

b) 

l’esposizione non era considerata un’esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di concessione.

260. Quando a un’esposizione in bonis oggetto di misure di concessione in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono applicate misure di concessione aggiuntive o l’esposizione oggetto di misure di concessione in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate è scaduta da più di 30 giorni, essa è classificata come deteriorata in conformità dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, lettera c), del CRR.

261. Le «esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione» comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che non soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni in bonis. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione sono in prova fino a quando non sono soddisfatti tutti i criteri di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 7, del CRR, anche se si applica il punto 259 della presente parte. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione sono segnalate separatamente nell’ambito delle esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione nella colonna «di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate».

262. Le «esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione» comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione includono:

a) 

esposizioni divenute deteriorate a causa dell’applicazione di misure di concessione;

b) 

esposizioni che erano deteriorate prima dell’applicazione di misure di concessione;

c) 

esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate in applicazione del punto 260.

263. Quando le misure di concessione sono applicate a esposizioni che erano deteriorate prima dell’applicazione di misure di concessione, l’importo di queste esposizioni oggetto di misure di concessione è indicato separatamente nella colonna «di cui: concessione relativa ad esposizioni deteriorate prima delle misure di concessione».

264. Le seguenti esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione sono inserite in colonne separate:

a) 

esposizioni che ai sensi della disciplina contabile applicabile sono considerate deteriorate. Ai sensi degli IFRS, sono segnalati in questa colonna l’importo delle attività deteriorate (Fase 3) e l’importo delle attività finanziarie deteriorate acquistate o originate se sono considerate deteriorate in conformità al punto 215 della presente parte;

b) 

esposizioni considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR.

265. La colonna «Rifinanziamento» include il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifinanziamento del debito») concesso nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento che si configura come misura di concessione, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.

266. Le esposizioni oggetto di misure di concessione che combinano modifiche e rifinanziamento sono assegnate alla colonna «Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni» o alla colonna «Rifinanziamento» in funzione della misura che ha il maggiore impatto sui flussi di cassa. Il rifinanziamento da parte di un pool di banche è segnalato nella colonna «Rifinanziamento» per l’importo totale del rifinanziamento del debito fornito dall’ente segnalante o del debito rifinanziato tuttora in essere presso l’ente segnalante. Il riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo debito è segnalato come modifica, a meno che vi sia anche un’operazione di rifinanziamento che ha un impatto maggiore sui flussi di cassa. Quando la concessione tramite la modifica dei termini e delle condizioni di un’esposizione problematica comporta l’eliminazione contabile della stessa e la rilevazione di una nuova esposizione, questa nuova esposizione è considerata debito oggetto di misure di concessione.

267. La riduzione di valore accumulata, le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e gli accantonamenti sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.

268. Le garanzie reali e garanzie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione sono segnalate per tutte le esposizioni oggetto di misure di concessione, indipendentemente dal loro status in bonis o deteriorato. Inoltre, le garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione sono indicate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione in bilancio o al valore nominale previa deduzione degli accantonamenti della relativa esposizione fuori bilancio.

19.   DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA (20)

269. Il modello 20 viene trasmesso se l’ente supera la soglia di cui all’articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento.

19.1.    Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3)

270. La disaggregazione geografica per luogo di attività nei modelli da 20.1 a 20.3 distingue tra «Attività nazionali» e «Attività non nazionali». Ai fini della presente parte, per «luogo» si intende la giurisdizione di registrazione del soggetto giuridico che ha rilevato l’attività o la passività corrispondente; per le succursali si intende la giurisdizione di residenza. Alla voce «nazionali» sono incluse le attività rilevate nello Stato membro in cui ha sede l’ente segnalante.

19.2.    Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7)

271. I modelli da 20.4 a 20.7 contengono informazioni «paese per paese» sulla base della residenza della controparte immediata, secondo la definizione di cui alla parte 1, punto 43, del presente allegato. La disaggregazione fornita comprende le esposizioni o le passività verso soggetti residenti in ciascuno degli Stati esteri nei quali l’ente ha esposizioni. Le esposizioni o passività nei confronti di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo non sono assegnate al paese di residenza dell’ente bensì all’area geografica «Altri paesi».

272. I «Derivati» comprendono sia i derivati di negoziazione, comprese le coperture economiche, che i derivati di copertura ai sensi degli IFRS e GAAP, segnalati nei modelli 10 e 11.

273. Le attività possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS e le attività di negoziazione ai sensi dei GAAP sono inserite separatamente. Le attività finanziarie soggette a riduzione di valore si intendono con lo stesso significato di cui al punto 93 della presente parte. Ai fini del modello 20.4, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista sono segnalati insieme alle attività finanziarie soggette a riduzione di valore. Le attività valutate al LOCOM che presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito sono considerate deteriorate.

274. Nei modelli 20.4 e 20.7 sono segnalate la «Riduzione di valore accumulata» e le «Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate», determinate conformemente ai punti da 69 a 71 della presente parte.

275. Nel modello 20.4 per gli strumenti di debito, è segnalato il «Valore contabile lordo» determinato conformemente al punto 34 della parte 1 del presente allegato. Per i derivati e gli strumenti rappresentativi di capitale, l’importo da segnalare è il valore contabile. Nella colonna «di cui: deteriorati» sono segnalati gli strumenti di debito determinati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte. Il debito oggetto di misure di concessione comprende tutti i contratti di debito ai fini del modello 19 ai quali sono applicate misure di concessione, come definite ai punti da 240 a 268 della presente parte.

276. Nel modello 20.5, gli «Accantonamenti per impegni e garanzie dati» comprendono gli accantonamenti valutati secondo le disposizioni dello IAS 37, le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4 e gli accantonamenti per l’erogazione di finanziamenti e garanzie finanziarie ai sensi delle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9 e gli accantonamenti per impegni e garanzie ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD conformemente al punto 11 della presente parte.

277. Nel modello 20.7 i prestiti e le anticipazioni non posseduti per negoziazione, non per negoziazione o non posseduti per la vendita sono segnalati con la classificazione secondo i codici NACE «paese per paese». I codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per «sezione»). I prestiti e le anticipazioni soggetti a riduzione di valore si riferiscono ai medesimi portafogli di cui al punto 93 della presente parte.

20.   ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: ATTIVITÀ SOGGETTE A LEASING OPERATIVO (21)

278. Per il calcolo della soglia di cui all’articolo 9, lettera e), del presente regolamento, le attività materiali date in leasing dall’ente (locatore) a terzi in forza di contratti che qualificano tali operazioni come leasing operativo ai sensi della disciplina contabile applicabile vengono divise per il totale delle attività materiali.

279. Ai sensi degli IFRS le attività date in leasing dall’ente (in qualità di locatore) a terzi a titolo di leasing operativo sono disaggregate per metodo di misurazione.

21.   GESTIONE DI ATTIVITÀ, CUSTODIA E ALTRE FUNZIONI DI SERVIZIO (22)

280. Per il calcolo della soglia di cui all’articolo 9, lettera f), del presente regolamento, l’importo dei «Ricavi netti da commissioni e compensi» è il valore assoluto della differenza tra i «Ricavi da commissioni e compensi» e i «Costi per commissioni e compensi». Analogamente, l’importo degli «Interessi netti» è il valore assoluto della differenza tra gli «Interessi attivi» e gli «Interessi passivi».

21.1.    Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)

281. I ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi sono segnalati per tipo di attività. Ai sensi degli IFRS, il presente modello comprende ricavi e costi relativi a commissioni e compensi diversi da entrambi i seguenti elementi:

a) 

importi considerati ai fini del calcolo dell’interesse effettivo degli strumenti finanziari (IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)];

b) 

importi derivanti da strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 7, paragrafo 20, lettera c), punto i)].

282. Non sono inclusi i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione o emissione di strumenti finanziari non misurati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio. Tali costi di transazione sono compresi nel valore iniziale di acquisizione/emissione di detti strumenti e sono ammortizzati nell’utile (perdita) d’esercizio al tasso d’interesse effettivo nell’arco della loro durata residua (IFRS 9, paragrafo 5.1.1).

283. Ai sensi degli IFRS, i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione o emissione di strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono inclusi in quanto parte degli «Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto», degli «Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto» o degli «Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto», a seconda del portafoglio contabile in cui sono inclusi. Tali costi di transazione non sono compresi nel valore iniziale di acquisizione o emissione di detti strumenti e sono rilevati immediatamente nell’utile (perdita) d’esercizio.

284. Gli enti segnalano i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi in base ai seguenti criteri:

a) 

«Titoli. Emissioni»: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all’emissione di titoli non creati né emessi dall’ente;

b) 

«Titoli. Ordini di trasferimento»: include le commissioni e i compensi generati dal ricevimento, dalla trasmissione e dall’esecuzione di ordini di acquisto o vendita di titoli per conto di clienti;

c) 

«Titoli. Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a titoli»: include le commissioni e i compensi generati dalla fornitura, da parte dell’ente, di altri servizi correlati a titoli non creati né emessi dall’ente stesso;

d) 

tra i costi relativi a commissioni e compensi, quelli per i «titoli» includono le commissioni e i compensi addebitati all’ente destinatario di servizi correlati a titoli indipendentemente dal fatto che siano stati o no creati o emessi dall’ente stesso;

e) 

«Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance). Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione»: include le commissioni e i compensi per servizi di consulenza inerenti alle attività di fusione e acquisizione dei clienti aziendali;

f) 

«Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance). Servizi di tesoreria»: include le commissioni e i compensi per servizi finanziari per l’impresa inerenti alla consulenza sui mercati dei capitali per i clienti aziendali;

g) 

«Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance). Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi finanziari per l’impresa»: include tutte le altre commissioni e tutti gli altri compensi inerenti ai servizi finanziari per l’impresa;

h) 

«Consulenza a parcella»: include le commissioni e i compensi addebitati per servizi di consulenza ai clienti non direttamente collegati alla gestione di attività, ad esempio le commissioni di private banking. Le commissioni per consulenza in operazioni di fusione e acquisizione non sono incluse qui bensì nella voce «Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance). Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione»;

i) 

«Compensazione e regolamento»: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente (o a esso addebitati) qualora detto ente partecipi a sistemi di controparte, compensazione e regolamento;

j) 

«Gestione di attività», «Custodia», «Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo» e «Operazioni fiduciarie»: includono i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente che fornisce detti servizi (o a esso addebitati);

k) 

«Servizi di pagamento»: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente che fornisce i servizi di pagamento di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) (o addebitati all’ente che riceve detti servizi). Le informazioni sui ricavi relativi alle commissioni e ai compensi sono segnalate separatamente per i conti correnti, le carte di credito, le carte di debito e altri pagamenti con carta, i bonifici e altri ordini di pagamento, nonché altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento. «Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento» include gli oneri per l’utilizzo della rete ATM dell’ente mediante carte non emesse dall’ente stesso. Le informazioni sui costi relativi alle commissioni e ai compensi su carte di credito, di debito e di altro tipo sono segnalate separatamente;

l) 

«Risorse della clientela distribuite ma non gestite (per tipo di prodotto)»: comprende i ricavi relativi alle commissioni e ai compensi per la distribuzione ai clienti attuali dell’ente di prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale. Queste informazioni sono segnalate per tipo di prodotto;

m) 

tra i costi relativi a commissioni e compensi, quelli per «Distribuzione di prodotti effettuata da fornitori esterni» comprendono i costi di distribuzione dei prodotti e dei servizi dell’ente tramite una rete di agenti esterni/mediante un accordo di distribuzione con fornitori esterni quali broker ipotecari, piattaforme di prestito online o interfacce frontali di fintech;

n) 

«Finanza strutturata»: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli creati o emessi dall’ente;

o) 

commissioni per le «Attività di gestione del prestito»: includono, sul lato dei ricavi, i ricavi da commissioni e compensi generati dall’ente grazie alla fornitura di servizi di gestione del prestito e, sul lato dei costi, i costi per le commissioni e i compensi addebitati all’ente dai fornitori di servizi di prestito;

p) 

«Impegni all’erogazione di finanziamenti dati» e «Garanzie finanziarie date»: includono l’importo, rilevato come ricavo nell’esercizio, dell’ammortamento delle commissioni e dei compensi relativi alle attività rilevate inizialmente come «Altre passività»;

q) 

«Impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti» e «Garanzie finanziarie ricevute»: includono le spese per le commissioni e i compensi rilevate dall’ente durante l’esercizio a seguito dell’addebito ad opera della controparte che si è impegnata all’erogazione del finanziamento o alla fornitura della garanzia finanziaria inizialmente rilevati come «altre attività»;

r) 

alla voce «Prestiti concessi» sono segnalati commissioni e compensi che vengono addebitati durante l’iter di concessione dei prestiti, ma che non rientrano nel calcolo del tasso di interesse effettivo;

s) 

«Cambio»: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi per i servizi di cambio (tra cui il cambio di banconote o monete estere, le commissioni sugli assegni internazionali in valuta, il differenziale denaro-lettera) e i ricavi/costi connessi a operazioni internazionali. Qualora i ricavi (costi) attribuibili alle operazioni di cambio possano essere distinti da altri ricavi da commissioni inerenti alle carte di debito/credito, questa voce include anche le commissioni e i compensi di cambio generati mediante carte di credito o di debito;

t) 

«Merci»: include i ricavi relativi alle commissioni e ai compensi connessi all’attività su merci, tranne i ricavi connessi alla negoziazione delle merci che sono segnalati come altri ricavi operativi;

u) 

«Altri ricavi (costi) relativi a commissioni e compensi»: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente (o a esso addebitati) che non possono essere attribuiti a nessuna delle altre voci dell’elenco.

21.2.    Attività interessate dai servizi forniti (22.2)

285. Le operazioni correlate alla gestione di attività, a funzioni di custodia e ad altri servizi forniti dall’ente sono segnalate utilizzando le seguenti definizioni:

a) 

«Gestione di attività»: si riferisce alle attività appartenenti direttamente ai clienti e gestite dall’ente. La «Gestione di attività» è segnalata per tipo di cliente: organismi di investimento collettivo, fondi pensionistici, portafogli di clienti gestiti su base discrezionale e altri veicoli di investimento;

b) 

«Attività in custodia»: si riferisce ai servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari forniti dall’ente per conto dei clienti nonché ai servizi relativi alla custodia, come la gestione di contanti e garanzie reali. Le «Attività in custodia» sono segnalate per tipo di clienti per i quali l’ente detiene tali attività, distinguendo tra organismi di investimento collettivo e altri soggetti. La voce «di cui: affidate ad altri soggetti» si riferisce all’importo delle attività incluse nelle attività in custodia la cui custodia effettiva è stata affidata dall’ente ad altri soggetti;

c) 

«Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo»: si riferisce ai servizi amministrativi forniti dall’ente a organismi di investimento collettivo. Includono, tra l’altro, i servizi di agente di trasferimenti, di compilazione della documentazione contabile, di preparazione dei prospetti, dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di disbrigo della corrispondenza mediante distribuzione dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di gestione delle emissioni e dei rimborsi e di tenuta del registro degli investitori, nonché di calcolo del valore netto delle attività;

d) 

«Operazioni fiduciarie»: si riferisce alle attività nelle quali l’ente opera in nome proprio ma per conto e a rischio dei suoi clienti. Non di rado, in questo tipo di operazioni l’ente fornisce servizi, quali servizi di custodia e gestione di attività, a un’entità strutturata, oppure la gestione di portafogli su base discrezionale. Tutte le operazioni fiduciarie sono segnalate esclusivamente in questa voce, a prescindere dal fatto che l’ente fornisca o no anche altri servizi;

e) 

«Servizi di pagamento»: si riferisce ai servizi di pagamento elencati nell’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366;

f) 

«Risorse della clientela distribuite ma non gestite»: si riferisce ai prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale che l’ente ha distribuito ai suoi clienti attuali. Questa voce è segnalata per tipo di prodotto;

g) 

«Importo delle attività interessate dai servizi forniti»: include l’importo, determinato applicando il fair value (valore equo), delle attività per le quali l’ente agisce. Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l’ente fornisca servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso.

22.   INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE (30)

286. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, per «Supporto di liquidità utilizzato» si intende la somma del valore contabile di prestiti e anticipazioni concessi a entità strutturate non consolidate e del valore contabile dei titoli di debito detenuti emessi da entità strutturate non consolidate.

287. Le «Perdite subite dall’ente segnalante nell’esercizio corrente» comprendono le perdite dovute a riduzione di valore e tutte le altre perdite subite da un ente segnalante durante il periodo di riferimento per le segnalazioni e riguardanti le interessenze dell’ente segnalante in entità strutturate non consolidate.

23.   PARTI CORRELATE (31)

288. Gli enti segnalano gli importi o le operazioni relativi alle esposizioni in bilancio e fuori bilancio in cui la controparte è una parte correlata di cui allo IAS 24.

289. Le operazioni infragruppo e i saldi residui infragruppo del gruppo prudenziale sono eliminati. Alla voce «Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo» gli enti includono i saldi e le operazioni con filiazioni che non sono stati eliminati o perché le filiazioni non sono interamente consolidate nell’ambito del consolidamento prudenziale o perché sono escluse dall’ambito del consolidamento prudenziale in conformità dell’articolo 19 del CRR in quanto trascurabili o, nel caso di enti facenti parte di un gruppo più grande, perché le filiazioni appartengono all’ente impresa madre e non all’ente in questione. Alla voce «Società collegate e joint venture» gli enti registrano le quote di saldi e operazioni con joint venture e società collegate del gruppo di appartenenza dell’entità che non sono stati eliminati in sede di applicazione del consolidamento proporzionale.

23.1.    Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)

290. Alla voce «Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti» gli importi da segnalare sono la somma del «nominale» degli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni ricevuti, e dell’«Importo massimo della garanzia che può essere considerato» delle garanzie finanziarie ricevute come indicato al punto 119.

291. «Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate», determinate conformemente ai punti da 69 a 71 della presente parte, sono segnalate solo per le esposizioni deteriorate. «Accantonamenti su esposizioni fuori bilancio deteriorate» include gli accantonamenti in conformità ai punti 11, 106 e 111 della presente parte per esposizioni deteriorate determinate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.

23.2.    Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)

292. La voce «Utili o perdite da eliminazione contabile non su attività finanziarie» include tutti gli utili e tutte le perdite derivanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate. Questa voce include gli utili e le perdite risultanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate e che rientrano in una delle seguenti voci del «Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio»:

a) 

«Utili o perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate», per le segnalazioni ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD;

b) 

«Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie»;

c) 

«Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate»;

d) 

«Utili o perdite al netto delle imposte da attività operative cessate».

293. «Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di esposizioni deteriorate» include le perdite per riduzione di valore di cui ai punti da 51 a 53 della presente parte per esposizioni deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte. «Accantonamenti o (-) storno degli accantonamenti su esposizioni deteriorate» include gli accantonamenti di cui al punto 50 della presente parte per esposizioni fuori bilancio deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.

24.   STRUTTURA DEL GRUPPO (40)

294. Gli enti forniscono alla data di segnalazione informazioni dettagliate sulle filiazioni, le joint venture e le società collegate consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito di consolidamento contabile, e sulle entità indicate come «Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate» conformemente al punto 4 della presente parte, comprese le entità in cui le partecipazioni sono possedute per la vendita ai sensi dell’IFRS 5. Le informazioni fornite riguardano tutte le entità, indipendentemente dall’attività svolta.

295. Gli strumenti rappresentativi di capitale che non soddisfano i criteri per essere classificati come partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate e le azioni proprie possedute dall’ente segnalante («Azioni proprie») sono esclusi dal presente modello.

24.1.    Struttura del gruppo: «entità per entità» (40.1)

296. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni entità. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, sono richiesti:

a) 

«Codice»: il codice identificativo della partecipata. Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità segnalata. Per gli enti e le imprese di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per le altre entità il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore;

b) 

«Tipo di codice»: gli enti identificano il tipo di codice segnalato nella colonna «Codice» come «codice LEI» o «codice non-LEI». Indicare sempre il tipo di codice;

c) 

«Codice nazionale»: gli enti possono inoltre segnalare il codice nazionale quando segnalano il codice LEI come identificativo nella colonna «Codice»;

d) 

«Denominazione dell’entità»: il nome della partecipata;

e) 

«Data di entrata»: la data alla quale la partecipata è entrata nell’«ambito del gruppo»;

f) 

«Capitale azionario della partecipata»: il valore totale, alla data di riferimento, del capitale emesso dalla partecipata;

g) 

«Patrimonio netto della partecipata», «Attività totali della partecipata» e «Utile o (-) perdita della partecipata»: gli importi di tali voci riportati nell’ultimo bilancio approvato dal consiglio di amministrazione della partecipata o altro organo autorizzato analogo;

h) 

«Residenza della partecipata»: il paese di residenza della partecipata;

i) 

«Settore della partecipata»: il settore della controparte di cui alla parte 1, punto 42, del presente allegato;

j) 

«Codice NACE»: indicato sulla base dell’attività principale della partecipata. Nel caso di società non finanziarie, i codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per «sezione»). Nel caso di società finanziarie, i codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per «divisione»);

k) 

«Interessenze accumulate (%)»: la percentuale di strumenti partecipativi posseduti dall’ente alla data di riferimento;

l) 

«Diritti di voto (%)»: la percentuale di diritti di voto associati agli strumenti partecipativi posseduti dall’ente alla data di riferimento;

m) 

«Struttura del gruppo (rapporti)»: indica i rapporti esistenti tra l’impresa madre capogruppo e la partecipata (impresa madre o entità che controlla congiuntamente l’ente segnalante, la filiazione, la joint venture o la società collegata);

n) 

«Trattamento contabile (gruppo contabile)»: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l’ambito di consolidamento contabile (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);

o) 

«Trattamento contabile (gruppo CRR)»: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l’ambito di consolidamento del CRR (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);

p) 

«Valore contabile»: importi che l’ente rileva a bilancio per partecipate non consolidate né totalmente né proporzionalmente;

q) 

«Costo di acquisizione»: l’importo pagato dagli investitori;

r) 

«Avviamento in relazione alla partecipata»: l’importo dell’avviamento rilevato nello stato patrimoniale consolidato dell’ente segnalante per la partecipata nelle voci «Avviamento» o «Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate»;

s) 

«Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali»: il prezzo alla data di riferimento. Viene fornito solo laddove gli strumenti sono quotati.

24.2.    Struttura del gruppo: «strumento per strumento» (40.2)

297. Le seguenti informazioni sono fornite per ogni strumento:

a) 

«Codice del titolo»: il codice ISIN del titolo. Per i titoli privi di codice ISIN, indicare un altro codice che individui il titolo in modo univoco. «Codice del titolo» e «Società di partecipazione/Codice» sono un identificativo di riga composito e insieme sono unici per ciascuna riga del modello 40.2;

b) 

«Società di partecipazione/Codice»: il codice identificativo dell’entità nel gruppo che possiede l’investimento. Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità segnalata. Per gli enti e le imprese di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per le altre entità il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore;

c) 

«Società di partecipazione/Tipo di codice»: gli enti identificano il tipo di codice segnalato nella colonna «Società di partecipazione/Codice» come «codice LEI» o «codice non-LEI». Indicare sempre il tipo di codice;

d) 

«Società di partecipazione/Codice nazionale»: gli enti possono inoltre segnalare il codice nazionale quando segnalano il codice LEI come identificativo nella colonna «Società di partecipazione/Codice»;

e) 

«Partecipata/Codice», «Partecipata/Tipo di codice», «Interessenze accumulate (%)», «Valore contabile» e «Costo di acquisizione»: sono definiti al punto 296 della presente parte. I relativi importi corrispondono al titolo posseduto dalla corrispondente società di partecipazione.

25.   FAIR VALUE (VALORE EQUO) (41)

25.1.    Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)

298. In questo modello sono segnalate le informazioni sul fair value (valore equo) degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, secondo la gerarchia di cui all’IFRS 13, paragrafi 72, 76, 81 e 86. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono inoltre la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.

25.2.    Ricorso all’opzione del fair value (valore equo) (41.2)

299. In questo modello sono segnalate le informazioni sul ricorso all’opzione del fair value (valore equo) per le attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio.

300. «Contratti ibridi»: per le passività, include il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente nel portafoglio contabile delle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio; questa voce include pertanto gli strumenti ibridi non separati nella loro interezza.

301. «Gestione per il rischio di credito»: il valore contabile degli strumenti che sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in occasione della loro copertura contro il rischio di credito di derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7.

26.   ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: VALORE CONTABILE PER METODO DI MISURAZIONE (42)

302. «Immobili, impianti e macchinari», «Investimenti immobiliari» e «Altre attività immateriali» sono segnalati in base ai criteri applicati per la loro misurazione.

303. «Altre attività immateriali»: include tutte le attività immateriali diverse dall’avviamento. Le attività sotto forma di software sono segnalate alla voce «Altre attività immateriali» o alla voce «Immobili, impianti e macchinari» in conformità della disciplina contabile applicabile.

303i. Qualora l’ente assuma il ruolo di locatario, fornisce informazioni separate sulle attività in leasing (attività consistenti nel diritto di utilizzo).

27.   ACCANTONAMENTI (43)

304. Questo modello include la riconciliazione tra il valore contabile della voce «Accantonamenti» a inizio e fine esercizio per natura dei movimenti, fatta eccezione per gli accantonamenti valutati a norma dell’IFRS 9, che sono invece segnalati nel modello 12.

305. «Altri impegni e garanzie dati valutati a norma dello IAS 37 e garanzie date valutate a norma dell’IFRS 4»: include gli accantonamenti valutati a norma dello IAS 37 e le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4.

28.   PIANI A BENEFICI DEFINITI E BENEFICI PER I DIPENDENTI (44)

306. Questi modelli includono informazioni accumulate riguardanti tutti i piani a benefici definiti dell’ente. In presenza di più di un piano a benefici definiti, va segnalato il valore aggregato di tutti i piani.

28.1.    Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)

307. Il modello sulle componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti espone la riconciliazione del valore attuale accumulato di tutte le passività (attività) nette dei piani a benefici definiti e i diritti a ricevere un indennizzo (IAS 19, paragrafo 140, lettere a) e b)].

308. La voce «Attività nette per benefici definiti» include, in caso di avanzo, gli importi degli avanzi da rilevare nello stato patrimoniale in quanto non soggetti ai limiti di cui allo IAS 19, paragrafo 63. Il valore di questa voce e l’importo rilevato nella voce per memoria «Fair value (valore equo) di tutti i diritti a ricevere un indennizzo rilevati come attività» sono inclusi nella voce «Altre attività» dello stato patrimoniale.

28.2.    Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)

309. Il modello sui movimenti delle obbligazioni per benefici definiti espone la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura del valore attuale accumulato di tutte le obbligazioni per i benefici definiti dell’ente. Gli effetti dei diversi elementi elencati nello IAS 19, paragrafo 141, nell’esercizio sono presentati separatamente.

310. L’importo della voce «Saldo di chiusura (valore attuale)» nel modello relativo ai movimenti delle obbligazioni per benefici definiti è uguale a quello della voce «Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti».

28.3.    Spese di personale per tipo di benefici (44.3)

311. Per segnalare le spese di personale per tipo di benefici si utilizzano le seguenti definizioni:

a) 

«Pensioni e spese simili»: include l’importo rilevato nell’esercizio a titolo di spese di personale relative a tutte le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (sia in piani a contributi definiti, sia in piani a benefici definiti), compresi i contributi inerenti al periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro versati a fondi di previdenza sociale (fondi pensione) gestiti dallo Stato o da enti di sicurezza sociale;

b) 

«Pagamenti basati su azioni»: include l’importo rilevato nel periodo di riferimento a titolo di spese di personale per pagamenti basati su azioni;

c) 

«Salari e stipendi»: include la remunerazione dei dipendenti dell’ente per il loro lavoro o i loro servizi, ma esclude le indennità di cessazione del rapporto di lavoro e la remunerazione sotto forma di elementi basati su azioni che sono segnalati in voci separate;

d) 

«Contributi per la previdenza sociale»: include i contributi versati ai fondi di previdenza sociale, gli importi versati allo Stato o a enti di sicurezza sociale per beneficiare di una futura prestazione sociale, ma esclude i contributi inerenti al periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro versati a fondi di previdenza sociale a fini pensionistici (contributi ai fondi pensione);

e) 

«Indennità di cessazione del rapporto di lavoro»: include le indennità inerenti alla cessazione anticipata di un contratto e quindi le prestazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro quali definite nello IAS 19, paragrafo 8;

f) 

«Altri tipi di spese di personale»: include le spese di personale che non possono essere assegnate a nessuna delle categorie di cui sopra.

28.4.    Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale (44.4)

311i. Per segnalare le spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale si utilizzano le seguenti definizioni:

a) 

«Retribuzione fissa», «Retribuzione variabile», «Personale più rilevante» e «Organo di amministrazione nella sua funzione di gestione» hanno lo stesso significato assunto negli orientamenti dell’ABE «su sane politiche di remunerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, e dell’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull’informativa ai sensi dell’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013» (EBA/GL/2015/22);

b) 

«Organo di amministrazione», «Organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica» e «Alta dirigenza» comprendono il personale come definito all’articolo 3, paragrafo 1, punti 7), 8) e 9), della CRD.

311ii. «Numero di dipendenti»: include, alla data di riferimento per le segnalazioni, il numero di dipendenti, espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP), più il numero di membri dell’organo di amministrazione espresso in termini di effettivi per l’ambito di consolidamento prudenziale (CRR). Di questi, il numero dei membri del personale più rilevante e il numero dei rappresentanti nell’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e nell’alta dirigenza, nonché il numero dei rappresentanti nell’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica sono segnalati separatamente.

29.   DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (45)

29.1.    Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile (45.1)

312. «Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio» contiene solo i profitti e le perdite dovuti alla modifica del rischio di credito proprio degli emittenti di passività designate al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio laddove l’ente segnalante ha scelto di rilevarle nell’utile (perdita) d’esercizio perché la rilevazione nelle altre componenti di conto economico complessivo creerebbe o amplierebbe un’asimmetria contabile.

29.2.    Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2)

313. Gli «Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie» sono disaggregati per tipo di attività. Ciascuna voce include l’utile o la perdita sull’attività che è stata eliminata contabilmente. «Altre attività» comprende altre attività materiali, attività immateriali e investimenti non segnalati altrove.

29.3.    Altri ricavi e costi operativi (45.3)

314. Gli altri ricavi e costi operativi sono disaggregati secondo le seguenti voci: rettifiche del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo), ricavi per canoni e costi operativi diretti connessi a investimenti immobiliari, ricavi e costi relativi ad attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari, altri ricavi e costi operativi.

315. La voce «Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari» include, nella colonna «Ricavi», i rendimenti ottenuti e, nella colonna «Costi», i costi sostenuti dall’ente in qualità di locatore nelle attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari. I costi per l’ente in qualità di locatario sono inclusi nella voce «Altre spese amministrative».

316. Gli utili o le perdite derivanti da eliminazione contabile e rivalutazioni di oro, di altri metalli preziosi e di altre merci posseduti valutati al fair value (valore equo), al netto dei costi di vendita, sono segnalati tra le voci incluse in «Altri ricavi operativi. Altro» oppure «Altri costi operativi. Altro».

30.   PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO (46)

317. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto espone la riconciliazione tra il valore contabile a inizio (saldo di apertura) e a fine esercizio (saldo di chiusura) per ciascuna voce del patrimonio netto.

318. I «trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto» comprendono tutti gli importi trasferiti nel patrimonio netto, compresi gli utili e le perdite dovuti al rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e le variazioni accumulate del fair value degli strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo che sono trasferiti ad altre componenti del patrimonio netto al momento dell’eliminazione contabile.

31.   PRESTITI E ANTICIPAZIONI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (23)

319. Il modello 23 riporta informazioni aggiuntive su prestiti e anticipazioni, esclusi prestiti e anticipazioni classificati come disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista, come posseduti per negoziazione, come attività finanziarie per negoziazione e come strumenti di debito posseduti per la vendita.

320. Ai fini della determinazione del «numero di strumenti», si intende per strumento un prodotto bancario con un saldo in essere e, se del caso, un limite di credito, di norma associato a un conto. L’esposizione verso una specifica controparte può essere costituita da molteplici strumenti. Il numero di strumenti è determinato in base al modo in cui l’ente gestisce l’esposizione. Il numero di strumenti è indicato separatamente per le esposizioni in fase di precontenzioso e le esposizioni in fase di contenzioso come definite ai punti 321 e 322 della presente parte.

321. Un’esposizione è «in fase di precontenzioso» laddove al debitore è stato formalmente comunicato che l’ente avvierà un’azione legale nei suoi confronti entro un periodo di tempo definito a meno che non vengano assolte determinate obbligazioni contrattuali o altri obblighi di pagamento. Sono compresi anche i casi in cui l’ente segnalante ha risolto il contratto per formale violazione da parte del debitore dei termini e delle condizioni del contratto e ha effettuato la relativa comunicazione al debitore ma non ha ancora avviato formalmente un’azione legale nei confronti del debitore. Le esposizioni classificate «in fase di precontenzioso» possono cessare di essere così classificate se vengono pagati gli importi dovuti o se passano alla fase di contenzioso come definita al punto seguente.

322. Un’esposizione è «in fase di contenzioso» laddove è stata formalmente avviata un’azione legale nei confronti del debitore. Sono compresi i casi in cui un organo giurisdizionale ha confermato che si è svolto un procedimento giudiziario formale o al sistema giudiziario è stata comunicata l’intenzione di avviare un procedimento giudiziario.

323. La voce «Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie» si riferisce alle esposizioni per le quali non sono state costituite garanzie reali né sono state ricevute garanzie; non è inclusa la parte non garantita di un’esposizione parzialmente garantita.

324. I prestiti e anticipazioni con un coefficiente di copertura accumulata superiore al 90 % sono segnalati separatamente. A tal fine, per «coefficiente di copertura accumulata» si intende il rapporto tra le riduzioni di valore accumulate, rispettivamente le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative a un prestito o un’anticipazione, al numeratore, e il valore contabile lordo di tale prestito o anticipazione, al denominatore.

325. I crediti garantiti da beni immobili di cui al punto 86, lettera a), e al punto 87 della presente parte, nonché i prestiti su immobili non residenziali di cui al punto 239ix della presente parte sono segnalati disaggregati per rapporto tra prestito e garanzia reale (rapporto «loan-to-value») come definito al punto 239x della presente parte.

326. Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie ricevute sui prestiti e sulle anticipazioni sono segnalate conformemente al punto 239 della presente parte. Di conseguenza, la somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione. I beni immobili costituiti in garanzia reale sono segnalati anche separatamente.

327. In deroga al punto precedente, la voce «Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni – importi senza massimale» riflette il valore totale delle garanzie reali ricevute senza massimale al valore contabile della relativa esposizione.

32.   PRESTITI E ANTICIPAZIONI: FLUSSI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE, RIDUZIONI DI VALORE E CANCELLAZIONI DALLA FINE DELL’ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO (24)

32.1.    Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate (24.1)

328. Il modello 24.1 presenta la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura dello stock di prestiti e anticipazioni, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista, come attività finanziarie per negoziazione, come posseduti per negoziazione o come posseduti per la vendita, che sono classificati come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte e segnalati nel modello 18. Gli afflussi e i deflussi di prestiti e anticipazioni deteriorati sono disaggregati per tipo di afflusso o deflusso.

329. Gli afflussi alla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati conformemente ai punti 239ii, 239iii e 239vi della presente parte, ad eccezione degli afflussi alla categoria «posseduti per la vendita», che non rientrano nel campo di applicazione del presente modello. Gli afflussi sono disaggregati per tipo (fonte) di afflusso. In questo contesto:

a) 

«Afflusso dovuto agli interessi maturati»: rappresenta gli interessi maturati su prestiti e anticipazioni deteriorati che non sono stati inclusi in nessuna delle altre categorie della disaggregazione per tipo (fonte); si tratta dell’afflusso che rileva gli interessi maturati su prestiti e anticipazioni deteriorati che erano stati classificati come deteriorati alla fine dell’esercizio finanziario precedente e che da allora sono stati sistematicamente classificati come tali; gli interessi maturati su esposizioni che erano state classificate come deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte soltanto nell’esercizio sono segnalati insieme all’afflusso stesso nella corrispondente categoria di tipo (fonte);

b) 

«di cui: riclassificate da esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova precedentemente tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate»: include «esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate», di cui al punto 261 della presente parte, che sono state nuovamente riclassificate come deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte nell’esercizio;

c) 

«Afflusso dovuto ad altro»: rileva gli afflussi che non possono essere collegati a nessuna delle altre fonti specificate di afflussi e include, tra l’altro, gli aumenti del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate dovuti all’erogazione di importi aggiuntivi nell’esercizio e la capitalizzazione di importi scaduti comprese le commissioni e le spese capitalizzate e le variazioni dei tassi di cambio inerenti a prestiti e anticipazioni deteriorati che erano stati classificati come deteriorati alla fine dell’esercizio finanziario precedente e che da allora sono stati sistematicamente classificati come tali.

330. Le esposizioni seguenti sono segnalate in righe separate:

a) 

«Afflusso che si ripete più di una volta»: comprende prestiti e anticipazioni che sono stati ripetutamente riclassificati da deteriorati a in bonis o viceversa nell’esercizio;

b) 

«Afflusso delle esposizioni concesse negli ultimi 24 mesi»: rappresenta prestiti e anticipazioni concessi nei 24 mesi precedenti la data di riferimento e classificati come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte nell’esercizio. Di queste esposizioni, quelle concesse nell’esercizio sono segnalate anche separatamente.

331. I deflussi dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati conformemente ai punti da 239iii a 239vi della presente parte e sono disaggregati per tipo (motivo) di deflusso. In questo contesto, «Deflusso dovuto alle cancellazioni» riflette l’importo delle cancellazioni effettuate nell’esercizio che non possono essere collegate a nessuno degli altri tipi specificati di deflusso e include anche le cancellazioni connesse all’estinzione totale di tutti i diritti dell’ente segnalante per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause verificatasi nell’esercizio.

332. Nei casi in cui un’esposizione è in parte eliminata contabilmente e la parte restante è riclassificata in bonis, il deflusso inerente alla riclassificazione e quello inerente all’eliminazione contabile sono segnalati come deflussi separati. Per i deflussi dovuti alle liquidazioni di garanzie reali, alla vendita di esposizioni, ai trasferimenti del rischio e all’acquisizione del possesso della garanzia reale, sono segnalati i recuperi accumulati netti ottenuti. Se all’atto delle liquidazioni di garanzie reali, della vendita di esposizioni, dei trasferimenti del rischio e dell’acquisizione del possesso della garanzia reale è stata effettuata una cancellazione, tale importo è segnalato come parte del tipo di deflusso connesso.

333. «Recuperi accumulati netti»: include, rispettivamente, i) l’importo della liquidità o mezzi equivalenti incassati, al netto dei costi correlati, nel contesto delle liquidazioni di garanzie reali, della vendita di esposizioni e dei trasferimenti del rischio, ii) il valore al momento della rilevazione iniziale come definito al punto 175i della presente parte delle garanzie reali ottenute nel contesto dei deflussi dovuti all’acquisizione del possesso delle garanzie reali.

334. Il deflusso inerente a prestiti e anticipazioni che sono diventati deteriorati nell’esercizio e che successivamente cessano di soddisfare i criteri per essere classificati come deteriorati è segnalato separatamente.

32.2.    Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate (24.2)

335. Il modello 24.2 presenta la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura degli accantonamenti e dello stock delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono o sono stati classificati come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte, esclusi prestiti e anticipazioni classificati come disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista o come posseduti per la vendita.

336. La voce «Aumenti nell’esercizio» comprende:

a) 

lo stock, alla data di riferimento, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono diventati deteriorati nell’esercizio e che sono ancora classificati come deteriorati alla data di riferimento per le segnalazioni;

b) 

lo stock, alla data di eliminazione contabile, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono diventati deteriorati nell’esercizio e che sono stati eliminati contabilmente nell’esercizio; e

c) 

l’aumento delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono stati classificati come deteriorati alla fine dell’esercizio finanziario precedente e che sono ancora classificati come tali alla data di riferimento per le segnalazioni oppure che sono stati eliminati contabilmente nell’esercizio.

337. La parte dell’aumento attribuibile alle riduzioni di valore e alle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) contabilizzate a fronte di interessi maturati è segnalata anche separatamente.

338. La voce «Diminuzioni nell’esercizio» comprende:

a) 

lo stock, alla data di eliminazione contabile, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che hanno cessato di essere deteriorati nell’esercizio e sono stati eliminati dal portafoglio dell’ente nell’esercizio;

b) 

lo stock, alla data di riferimento, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che hanno cessato di essere deteriorati nell’esercizio e che sono ancora classificati come deteriorati alla data di riferimento;

c) 

lo stock, alla data di riferimento, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono stati riclassificati come «posseduti per la vendita» nell’esercizio; e

d) 

la diminuzione delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono stati classificati come deteriorati alla fine dell’esercizio finanziario precedente e che sono ancora classificati come tali alla data di riferimento per le segnalazioni.

339. Le seguenti voci sono segnalate separatamente:

a) 

la diminuzione attribuibile agli storni delle svalutazioni e agli storni delle variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito;

b) 

la diminuzione attribuibile allo smontamento (unwinding) dell’attualizzazione nel contesto dell’applicazione del metodo contabile del tasso di interesse effettivo.

32.3.    Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell’esercizio (24.3)

340. Il modello 24.3 è utilizzato per segnalare le cancellazioni come definite al punto 74 della presente parte nella misura in cui i) sono state effettuate nell’esercizio (afflussi) e ii) si riferiscono a prestiti e anticipazioni classificati nell’esercizio come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione o posseduti per la vendita. Sono segnalate sia le cancellazioni parziali che quelle totali. Di queste, le cancellazioni attribuibili alla decadenza del diritto di recuperare per vie legali un’esposizione, o parte di essa, sono segnalate separatamente.

33.   GARANZIE REALI OTTENUTE ACQUISENDONE IL POSSESSO E TRAMITE PROCEDURE DI ESCUSSIONE (25)

341. La voce «Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso» include sia le attività costituite in garanzia reale dal debitore sia quelle non costituite in garanzia reale dal debitore bensì ottenute in cambio della cancellazione del debito, su base volontaria o nell’ambito di un procedimento giudiziario.

33.1.    Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi (25.1)

342. Il modello 25.1 è utilizzato per presentare la riconciliazione del saldo di apertura, all’inizio dell’esercizio finanziario, e il saldo di chiusura dello stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari. Inoltre, il modello fornisce informazioni sulla «riduzione del debito residuo» connessa e sul valore al momento della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso.

343. Per «Riduzione del debito residuo» si intende il valore contabile lordo dell’esposizione che è stata eliminata contabilmente dallo stato patrimoniale in cambio della garanzia reale ottenuta acquisendone il possesso, nel momento esatto dello scambio, e le relative riduzioni di valore e variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito accumulate in quel momento. Laddove, al momento dello scambio, è stata effettuata una cancellazione, anche tale importo è considerato parte della riduzione del debito residuo. Non sono segnalate le eliminazioni contabili dallo stato patrimoniale dovute ad altri motivi, quale l’incasso di disponibilità liquide.

344. «Valore al momento della rilevazione iniziale» ha lo stesso significato assunto al punto 175i della presente parte.

345. Riguardo alla voce «Afflussi nell’esercizio»:

a) 

le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono: i) le nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio (dall’inizio dell’esercizio finanziario), indipendentemente dal fatto che queste siano ancora rilevate nello stato patrimoniale dell’ente (possedute) alla data di riferimento o no, ii) le variazioni positive nella valutazione delle garanzie reali nell’esercizio per vari motivi (ad esempio variazioni positive del fair value (valore equo), apprezzamento, storno della riduzione di valore, modifica dei principi contabili). Questi tipi di afflussi sono segnalati anche separatamente;

b) 

la voce «Riduzione del debito residuo» riflette la riduzione del debito residuo dell’esposizione eliminata contabilmente connessa alla garanzia reale ottenuta nell’esercizio.

346. Riguardo alla voce «Deflussi nell’esercizio»:

a) 

le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono: i) le garanzie reali cedute per contanti nell’esercizio; ii) le garanzie reali cedute con sostituzione mediante strumenti finanziari nell’esercizio; iii) le variazioni negative nella valutazione delle garanzie reali nell’esercizio per vari motivi (ad esempio variazioni negative del fair value (valore equo), deprezzamento, riduzione di valore, cancellazione, modifica dei principi contabili). Questi tipi di deflussi sono segnalati separatamente. Laddove le garanzie reali sono eliminate contabilmente in cambio sia di contanti che di strumenti finanziari, gli importi pertinenti sono scissi e assegnati ai due tipi di deflusso. La voce «Garanzie reali cedute con sostituzione mediante strumenti finanziari» descrive i casi in cui la garanzia reale è ceduta a una controparte e l’acquisizione a opera di tale controparte è finanziata dall’ente segnalante;

b) 

la voce «Riduzione del debito residuo» riflette la riduzione del debito residuo dell’esposizione in relazione ai casi in cui la garanzia reale è stata ceduta per contanti o sostituita mediante strumenti finanziari nell’esercizio.

347. In caso di cessione di garanzie reali per contanti, «Deflusso per il quale è stata incassata liquidità» è pari alla somma di «Liquidità incassata al netto dei costi» e «Utili/(-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso». Per «Liquidità incassata al netto dei costi» si intende l’importo della liquidità ricevuta al netto dei costi di transazione, quali commissioni e compensi versati ad agenti, imposte e tasse sul trasferimento. Per «Utili/(-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso» si intende la differenza tra il valore contabile della garanzia reale valutato alla data di eliminazione contabile e l’importo della liquidità ricevuta al netto dei costi di transazione. In caso di sostituzione di garanzie reali con strumenti finanziari come descritto al punto 346 della presente parte, è segnalato il valore contabile dei finanziamenti concessi.

348. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso sono segnalate disaggregate per il tempo trascorso dalla rilevazione della garanzia reale nello stato patrimoniale dell’ente.

349. Nel contesto della presentazione delle garanzie reali ottenute in base al tempo trascorso dalla rilevazione nello stato patrimoniale, l’«età» della garanzia reale nello stato patrimoniale, ossia il passaggio da una categoria predefinita di tempo trascorso a un’altra, non è segnalato né come afflusso né come deflusso.

33.2.    Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari - Tipo di garanzie reali ottenute (25.2)

350. Il modello 25.2 include la disaggregazione delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso come definite al punto 341 della presente parte, per tipo di garanzie reali ottenute. Il modello riflette le garanzie reali rilevate nello stato patrimoniale alla data di riferimento, indipendentemente dal momento in cui sono state ottenute. Inoltre, il modello fornisce informazioni sulle voci connesse «Riduzione del debito residuo» e «Valore al momento della rilevazione iniziale» come definite ai punti 343 e 344 della presente parte nonché sul numero di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nello stato patrimoniale alla data di riferimento. Il numero di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso è calcolato a prescindere dal valore contabile della garanzia reale e può essere una o più di una per ciascuna esposizione eliminata contabilmente dallo stato patrimoniale in cambio della garanzia reale ottenuta acquisendone il possesso.

351. I tipi di garanzie reali sono quelli di cui al punto 173 della presente parte, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), punto i), dello stesso punto 173.

352. Riguardo alle garanzie reali sotto forma di beni immobili, le seguenti informazioni sono segnalate in righe separate:

a) 

beni immobili oggetto di costruzione o sviluppo;

b) 

riguardo ai beni immobili non residenziali, le garanzie reali sotto forma di terreni connessi a società che operano nel settore degli immobili non residenziali, ad eccezione dei terreni agricoli. Sono segnalate anche informazioni separate sui terreni con e senza concessione edilizia.

33.3.    Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari (25.3)

353. Nel modello 25.3 sono segnalate informazioni sulle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari. Inoltre, il modello fornisce informazioni sulle voci connesse «Riduzione del debito residuo» e «Valore al momento della rilevazione iniziale» come definite ai punti 343 e 344 della presente parte.

354. Sono fornite informazioni sullo stock di garanzie reali alla data di riferimento, indipendentemente dal momento in cui sono state ottenute, e sugli afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso tra inizio e fine esercizio e che alla data di riferimento sono ancora rilevate nello stato patrimoniale. Riguardo alla voce «Riduzione del debito residuo», «Totale» riflette la riduzione del debito residuo in relazione alle garanzie reali alla data di riferimento e «Afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso» riflette la riduzione del debito residuo in relazione alle garanzie reali ottenute nell’esercizio.

34.   GESTIONE DELLA CONCESSIONE E QUALITÀ DELLA CONCESSIONE (26)

355. Il modello 26 include informazioni dettagliate su prestiti e anticipazioni classificati come oggetto di misure di concessione in conformità ai punti da 240 a 268 della presente parte, esclusi gli strumenti classificati come disponibilità presso banche centrali o altri depositi a vista o come posseduti per la vendita. Le esposizioni oggetto di misure di concessione che si riferiscono a una modifica dei termini e delle condizioni precedenti o al rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico come definito al punto 241 della presente parte sono disaggregate in tipi più specifici di misure di concessione.

356. «Numero di strumenti» è determinato come definito al punto 320 della presente parte.

357. Il valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione è assegnato a una categoria che riflette il tipo di misura di concessione. Laddove a un’esposizione sono state applicate molteplici misure di concessione, il valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione è assegnato al tipo di misura di concessione più pertinente. Quest’ultimo è individuato in base al tipo di misura di concessione che ha l’impatto massimo sul valore attuale netto dell’esposizione oggetto di misure di concessione o utilizzando qualsiasi altro metodo considerato applicabile.

358. I tipi di misure di concessione sono i seguenti:

a) 

periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti: sospensione temporanea degli obblighi di rimborso del capitale o degli interessi, con ripresa successiva dei rimborsi;

b) 

riduzione del tasso di interesse: riduzione permanente o temporanea del tasso di interesse (fisso o variabile) a un tasso equo e sostenibile;

c) 

estensione della durata/scadenza: proroga della scadenza dell’esposizione, che comporta la riduzione degli importi delle rate mediante la ripartizione dei rimborsi su un periodo più lungo;

d) 

rimodulazione dei pagamenti: adeguamento del calendario di rimborso contrattuale con o senza modifiche degli importi delle rate, diverso dal periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti, dall’estensione della durata/scadenza e dalla remissione del debito. La categoria include, tra l’altro, la capitalizzazione degli arretrati e/o degli arretrati degli interessi maturati sul saldo in essere del capitale per rimborso secondo un piano rimodulato sostenibile e la diminuzione dell’importo delle rate di rimborso del capitale nell’arco di un periodo determinato, indipendentemente dal fatto che gli interessi rimangano da versare integralmente oppure siano capitalizzati o decaduti;

e) 

remissione del debito: soppressione parziale dell’esposizione da parte dell’ente segnalante mediante decadenza dal diritto di recuperarla per vie legali;

f) 

debt asset swap: sostituzione parziale di esposizioni sotto forma di strumenti di debito con attività o partecipazione al capitale proprio;

g) 

altre misure di concessione, tra cui, tra l’altro, il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico.

359. Laddove la misura di concessione incide sul valore contabile lordo di un’esposizione è segnalato il valore contabile lordo alla data di riferimento, ossia dopo l’applicazione della misura di concessione. In caso di rifinanziamento è segnalato il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifinanziamento del debito») concesso che si configura come misura di concessione, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.

360. Le voci seguenti sono segnalate in righe separate:

a) 

gli strumenti che sono stati oggetto di misure di concessione più volte in diversi momenti, laddove:

i) 

per prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione «due volte» e «più di due volte» si intendono le esposizioni classificate come oggetto di misure di concessione conformemente ai punti da 240 a 268 della presente parte alla data di riferimento per le segnalazioni, alle quali sono state applicate misure di concessione in due o rispettivamente più di due diversi momenti. Sono incluse, tra l’altro, le esposizioni originariamente oggetto di misure di concessione non più qualificate come tali (esposizioni oggetto di misure di concessione ritornate in bonis), ma alle quali sono state successivamente accordate nuove misure di concessione;

ii) 

per «Prestiti e anticipazioni ai quali sono state accordate misure di concessione in aggiunta a quelle già esistenti» si intendono esposizioni oggetto di misure di concessione in prova alle quali sono state applicate misure di concessione in aggiunta alle misure di concessione concesse in un momento precedente, senza che l’esposizione sia nel frattempo ritornata in bonis;

b) 

esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione che non sono riuscite a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria «deteriorate». Sono comprese le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione che non sono riuscite a soddisfare le condizioni per cessare di essere considerate deteriorate conformemente al punto 232 della presente parte alla fine del periodo di prova di 1 anno di cui al punto 231, lettera b), della presente parte.

361. Le esposizioni alle quali sono state accordate misure di concessione dalla fine dell’ultimo esercizio finanziario sono segnalate in colonne separate.

35.   PRESTITI E ANTICIPAZIONI: DURATA MEDIA E PERIODI DI RECUPERO (47)

362. Le informazioni fornite nel modello 47 si riferiscono a prestiti e anticipazioni, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista, posseduti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione o posseduti per la vendita.

363. «Tempo medio ponderato dalla data di scadenza (in anni)» è calcolato come media ponderata del numero di giorni trascorsi dalla scadenza di esposizioni classificate come deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte alla data di riferimento. Ai fini del calcolo, le esposizioni deteriorate che non sono scadute sono considerate scadute da zero giorni. Le esposizioni sono ponderate per il valore contabile lordo rilevato alla data di riferimento. Il tempo medio ponderato dalla data di scadenza è espresso in anni (con decimali).

364. Sono segnalate le seguenti informazioni sui risultati dei contenziosi su prestiti e anticipazioni deteriorati conclusi nell’esercizio:

a) 

recuperi accumulati netti: la voce include i recuperi derivanti da procedimenti giudiziali. Non sono inclusi i recuperi derivanti da accordi volontari;

b) 

riduzione del valore contabile lordo: la voce include il valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni deteriorati eliminati contabilmente in seguito alla conclusione di un contenzioso. Include le relative cancellazioni;

c) 

durata media dei contenziosi conclusi nell’esercizio: è calcolata come media del tempo trascorso tra la data di classificazione dello strumento come «in fase di contenzioso» conformemente al punto 322 della presente parte e la data di perfezionamento del procedimento giudiziario; è espressa in anni (con decimali).

PARTE 3

ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE

1. Le tabelle 2 e 3 associano le classi di esposizioni che devono essere usate per calcolare i requisiti patrimoniali conformemente al CRR ai settori della controparte usati nelle tabelle FINREP.



Tabella 2

Metodo standardizzato

Classi di esposizione del metodo standardizzato (articolo 112 CRR)

Settori FINREP della controparte

Osservazioni

a)  Amministrazioni centrali o banche centrali

1)  Banche centrali

2)  Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

b)  Amministrazioni regionali o autorità locali

2) Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

c)  Organismi del settore pubblico

2) Amministrazioni pubbliche

3)  Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

d)  Banche multilaterali di sviluppo

3)  Enti creditizi

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

e)  Organizzazioni internazionali

2) Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

f)  Enti

(cioè enti creditizi e imprese di investimento)

3)  Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

g)  Imprese

2) Amministrazioni pubbliche

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

6)  Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

h)  Al dettaglio

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

6)  Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

i)  Garantite da ipoteche su beni immobili

2) Amministrazioni pubbliche

3)  Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

6)  Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

j)  In stato di default

1)  Banche centrali

2)  Amministrazioni pubbliche

3)  Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

6)  Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

jbis)  Associate a un rischio particolarmente elevato

1)  Banche centrali

2)  Amministrazioni pubbliche

3)  Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

6)  Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

k)  Obbligazioni garantite

3)  Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

l)  Posizioni verso la cartolarizzazione

2) Amministrazioni pubbliche

3)  Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

6)  Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.

m)  Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

3)  Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

n)  Organismi di investimento collettivo

Strumenti rappresentativi di capitale

Nella FINREP gli investimenti negli OIC sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale, indipendentemente dal fatto che il CRR autorizzi o meno il look-through.

o)  Patrimonio netto

Strumenti rappresentativi di capitale

Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie.

p)  Altre posizioni

Voci diverse dello stato patrimoniale

Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.



Tabella 3

Metodo basato sui rating interni

Classi di esposizione del metodo IRB

(articolo 147 del CRR)

Settori FINREP della controparte

Osservazioni

a)  Amministrazioni centrali e banche centrali

1)  Banche centrali

2)  Amministrazioni pubbliche

3)  Enti creditizi

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

b)  Enti

(cioè enti creditizi e imprese di investimento nonché alcune amministrazioni pubbliche e banche multilaterali)

2) Amministrazioni pubbliche

3) Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

c)  Imprese

2) Amministrazioni pubbliche

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

6)  Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

d)  Al dettaglio

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

6)  Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

e)  Patrimonio netto

Strumenti rappresentativi di capitale

Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie.

f)  Posizioni verso la cartolarizzazione

2) Amministrazioni pubbliche

3) Enti creditizi

4)  Altre società finanziarie

5)  Società non finanziarie

6)  Famiglie

Queste esposizioni dovrebbero essere associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della posizione verso la cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.

g)  Altre attività diverse dai crediti

Voci diverse dello stato patrimoniale

Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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