+ALLEGATO XVII ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE
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ALLEGATO XVII ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE
ALLEGATO XVII
ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE
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Indice
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ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.
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STRUTTURA E CONVENZIONI
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1.1.
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STRUTTURA
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1.2.
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PRINCIPIO CONTABILE
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1.3.
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CONVENZIONE DI NUMERAZIONE
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1.4.
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CONVENZIONE DEI SEGNI
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1.5.
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LIVELLO DI APPLICAZIONE
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1.6.
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PROPORZIONALITÀ
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1.7.
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DEFINIZIONE DI GRAVAME
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ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO
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2.
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PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI
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2.1.
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MODELLO AE-ASS - ATTIVITÀ DELL’ENTE SEGNALANTE
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2.1.1.
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2.1.2.
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ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
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2.1.3.
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ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
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2.2.
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MODELLO: AE-COL - GARANZIE RICEVUTE DALL’ENTE SEGNALANTE
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2.2.1.
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2.2.2.
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ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
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2.2.3.
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ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
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2.3.
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MODELLO: AE-NPL - OBBLIGAZIONI GARANTITE E CARTOLARIZZAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITE IN GARANZIA
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2.3.1.
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2.3.2.
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ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
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2.3.3.
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ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
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2.4.
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MODELLO: AE-SOU - FONTI DI GRAVAME
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2.4.1.
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2.4.2.
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ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
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2.4.3.
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ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
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3.
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PARTE B: DATI SULLA SCADENZA
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3.1.
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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3.2.
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MODELLO: AE-MAT - DATI SULLA SCADENZA
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3.2.1.
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ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
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3.2.2.
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ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
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4.
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PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE
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4.1.
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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4.1.1.
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SCENARIO A - DECREMENTO DEL 30 % DELLE ATTIVITÀ VINCOLATE
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4.1.2.
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SCENARIO B - DEPREZZAMENTO DEL 10 % DI VALUTE RILEVANTI
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4.2.
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MODELLO: AE-CONT - QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE
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4.2.1.
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ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
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4.2.2.
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ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
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5.
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PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE
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5.1.
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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5.2.
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MODELLO: AE-CB - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE
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5.2.1.
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ISTRUZIONI SULL’ASSE Z
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5.2.2.
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ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
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5.2.3.
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ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
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6.
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PARTE E: DATI AVANZATI
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6.1.
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OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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6.2.
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MODELLO: AE-ADV1 - MODELLO AVANZATO PER LE ATTIVITÀ DELL’ENTE SEGNALANTE
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6.2.1.
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ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
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6.2.2.
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ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
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6.3.
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MODELLO: AE-ADV2 - MODELLO AVANZATO PER LE GARANZIE RICEVUTE DALL’ENTE SEGNALANTE
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6.3.1.
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ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE
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6.3.2.
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ISTRUZIONI SU COLONNE SPECIFICHE
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ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. STRUTTURA E CONVENZIONI
1.1. Struttura
1. Il quadro consta di cinque blocchi di modelli, per un totale di nove modelli articolati come segue.
a)
Parte A: Quadro sinottico dei gravami
—
Modello AE-ASS - Attività dell’ente segnalante;
—
Modello AE-COL - Garanzie ricevute dall’ente segnalante;
—
Modello AE-NPL - Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia;
—
Modello AE-SOU - Fonti di gravame.
b)
Parte B: Dati sulla scadenza
—
Modello AE-MAT - Dati sulla scadenza.
c)
Parte C: Quota potenziale di attività vincolate.
—
Modello AE-CONT - Quota potenziale di attività vincolate.
d)
Parte D: Obbligazioni garantite.
—
Modello AE-CB - Emissione di obbligazioni garantite.
e)
Parte E: Dati avanzati
—
Modello AE-ADV1 - Modello avanzato per le attività dell’ente segnalante;
—
Modello AE-ADV2 - Modello avanzato per le garanzie ricevute dall’ente segnalante.
2. Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e informazioni più particolareggiate sugli aspetti più generali della segnalazione.
1.2. Principio contabile
3. L’ente segnala i valori contabili ricavati dalla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli 11 e 12. L’ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie applica la propria disciplina contabile. Nel modello AE-SOU l’ente segnala in genere i valori contabili al lordo dell’eventuale compensazione contabile, in linea con la segnalazione su base lorda del gravame su attività e garanzie reali.
4. Ai fini del presente allegato le sigle «IAS» e «IFRS» si riferiscono ai principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi ai pertinenti principi IFRS.
1.3. Convenzione di numerazione
5. Nelle presenti istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale per indicare colonne, righe e celle dei modelli: {modello; riga; colonna}. Un asterisco segnala che la convalida vale per l’intera riga o colonna. Esempio: {AE-ASS; *; 2} indica il punto di dati di qualsiasi riga per la colonna 2 del modello AE-ASS.
6. In caso di convalide all’interno di un modello, i punti di dati del modello stesso sono indicati con l’annotazione seguente: {riga; colonna}.
1.4. Convenzione dei segni
7. I modelli dell’allegato XVI si attengono alla convenzione dei segni illustrata nell’allegato V, parte 1, punti 9 e 10.
1.5. Livello di applicazione
8. Il livello di applicazione della segnalazione delle attività vincolate ricalca quello degli obblighi di segnalazione per i fondi propri di cui all’articolo 430, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto gli enti che, a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento, non sono assoggettati ai requisiti prudenziali non sono tenuti a segnalare informazioni sulle attività vincolate.
1.6. Proporzionalità
9. Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento, il livello di gravame sulle attività è così calcolato:
—
valore contabile delle attività vincolate e garanzie = {AE-ASS;0010;0010}– {AE-ASS;0015;0010} + {AE-COL;0130;0010};
—
totale delle attività e garanzie = {AE-ASS;0010;0010} + {AE-ASS;0010;0060} – {AE-ASS;0015;0010} + {AE-COL;0130;0010} + {AE-COL;0130;0040};
—
coefficiente di gravame sulle attività = (valore contabile delle attività vincolate e garanzie)/(totale delle attività e garanzie).
1.7. Definizione di gravame
11. Ai fini del presente allegato e dell’allegato XVI, è considerata vincolata l’attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a un’operazione da cui non può essere ritirata liberamente.
12. Si rilevi che vanno considerate vincolate le attività costituite in garanzia soggette a limitazioni di ritiro, come le attività il cui ritiro è subordinato ad autorizzazione preventiva oppure a sostituzione con altre attività. Poiché il quadro giuridico varia tra i diversi paesi, la definizione non si basa su una definizione giuridica esplicita, come è invece il caso per il trasferimento del titolo di proprietà, bensì su principi economici, ma è comunque intimamente connessa ai termini contrattuali. A parere dell’Autorità bancaria europea, la definizione comprende le seguenti tipologie di contratto (elenco non esaustivo):
—
operazioni di finanziamento garantite, compresi i contratti e accordi di vendita con patto di riacquisto, le concessioni di titoli in prestito e le altre forme di prestito garantito;
—
varie forme di contratti di garanzia, ad esempio garanzie reali collocate a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati;
—
garanzie finanziarie assistite da garanzie reali. In assenza di limitazioni di ritiro della garanzia reale per la parte inutilizzata della garanzia, quali l’autorizzazione preventiva, va imputato soltanto (in proporzione) l’importo utilizzato;
—
garanzie reali collocate presso sistemi di compensazione, controparti centrali o altri enti infrastrutturali come condizione per accedere al servizio. Sono compresi i fondi di garanzia e i margini iniziali;
—
linee di credito delle banche centrali. Le attività già posizionate non vanno considerate vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Così come per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera l’importo minimo imposto dalla banca centrale) va imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale;
—
attività sottostanti strutture di cartolarizzazione, laddove le attività finanziarie non siano state eliminate contabilmente dalle attività finanziarie dell’ente. Le attività sottostanti titoli mantenuti non sono considerate vincolate, a meno che i titoli in questione non siano costituiti in garanzia o altrimenti costituiti in garanzia reale per fornire una forma di assicurazione a un’operazione;
—
attività in aggregati di copertura usate per l’emissione di obbligazioni garantite. Le attività sottostanti obbligazioni garantite sono considerate vincolate, tranne in determinate situazioni in cui l’ente detiene le obbligazioni garantite corrispondenti («obbligazioni di propria emissione»);
—
come principio generale, non vanno considerate vincolate le attività che, assegnate a linee non utilizzate, possono essere ritirate liberamente.
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO
2. PARTE A: QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI
13. I modelli sinottici dei gravami evidenziano la differenza fra le attività usate a sostegno del fabbisogno di finanziamento (funding) o di garanzie reali alla data di bilancio («gravame del momento») e le attività disponibili per un fabbisogno potenziale di finanziamento.
14. Il modello sinottico mostra, in forma di tabella suddivisa per prodotto, l’importo delle attività vincolate e delle attività non vincolate dell’ente segnalante. La stessa scomposizione è applicata anche alle garanzie ricevute e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni.
2.1. Modello AE-ASS - Attività dell’ente segnalante
2.1.1. Osservazioni di carattere generale
15. Nel riquadro che segue sono illustrate le istruzioni relative alle principali tipologie di operazioni pertinenti ai fini della compilazione dei modelli AE.
Tutte le operazioni che innalzano il livello di gravame sull’ente presentano due aspetti che devono essere segnalati distintamente in tutti i modelli AE: ciascuna operazione è segnalata sia come fonte di gravame sia come attività vincolata o garanzia reale.
Seguono esempi che illustrano il modo in cui segnalare varie tipologie di operazioni in questa parte; le stesse regole valgono anche per gli altri modelli AE.
a)
Deposito assistito da garanzia reale
Il deposito assistito da garanzia reale è così segnalato:
i)
rilevazione del valore contabile del deposito come fonte di gravame in {AE-SOU; r0070; c0010};
ii)
laddove la garanzia reale sia un’attività dell’ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c0010} e {AE-SOU; r0070; c0030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c0040};
iii)
se la garanzia reale è stata ricevuta dall’ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0070; c0030} e {AE-SOU; r0070; c0040}.
b)
Contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari
Il contratto di vendita con patto di riacquisto è così segnalato:
i)
segnalazione del valore contabile lordo del contratto di vendita con patto di riacquisto come fonte di gravame in {AE-SOU; r0050; c0010};
ii)
segnalazione della garanzia reale del contratto di vendita con patto di riacquisto:
—
laddove la garanzia reale sia un’attività dell’ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c0010} e {AE-SOU; r0050; c0030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c0040};
—
se la garanzia reale è stata ricevuta dall’ente segnalante mediante un precedente contratto (speculare) di vendita con patto di riacquisto passivo, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0050; c0030} e in {AE-SOU; r0050; c0040}.
c)
Finanziamento (funding) da banche centrali
Poiché il finanziamento da banche centrali assistito da garanzia reale è soltanto un caso specifico di deposito assistito da garanzia reale o di contratto di vendita con patto di riacquisto in cui la controparte è una banca centrale, valgono le regole di cui al presente punto 14, lettere a) e b).
Nel caso di operazioni nelle quali non sia possibile individuare la garanzia reale specifica per ciascuna operazione, essendo la garanzia reale aggregata, la garanzia reale è scomposta proporzionalmente, in base alla composizione dell’aggregato di garanzie.
Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.
d)
Concessione di titoli in prestito
Per la concessione di titoli in prestito con copertura di garanzia in contante valgono le regole applicabili ai contratti di vendita con patto di riacquisto/contratti di vendita con patto di riacquisto passivo speculari.
La concessione di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante è così segnalata:
i)
segnalazione del valore equo dei titoli presi a prestito come fonte di gravame in {AE-SOU; r0150; c0010}. Se, in cambio dei titoli concessi in prestito, il prestatore non riceve titoli bensì una commissione, {AE-SOU; r0150; c0010} è segnalato con valore zero;
ii)
laddove i titoli concessi in prestito come garanzia reale siano un’attività dell’ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c0010} e {AE-SOU; r0150; c0030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c0040};
iii)
se i titoli concessi in prestito come garanzia reale sono ricevuti dall’ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0150; c0030} e {AE-SOU; r0150; c0040}.
e)
Derivati (passività)
I derivati assistiti da garanzia reale con valore equo negativo sono così segnalati:
i)
segnalazione del valore contabile del derivato come fonte di gravame in {AE-SOU; r0020; c0010};
ii)
la garanzia reale (margini iniziali necessari per aprire la posizione ed eventuale garanzia reale collocata a copertura del valore di mercato delle operazioni su derivati) è così segnalata:
—
laddove sia un’attività dell’ente segnalante, segnalazione del relativo valore contabile in {AE-ASS; *; c0010} e {AE-SOU; r0020; c0030}; segnalazione del relativo valore equo in {AE-ASS; *; c0040};
—
se è ricevuta dall’ente segnalante, segnalazione del relativo valore equo in {AE-COL; *; c0010}, {AE-SOU; r0020; c0030} e {AE-SOU; r0020; c0040}.
f)
Obbligazioni garantite
Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, costituiscono obbligazioni garantite gli strumenti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, abbiano essi la forma giuridica del titolo o no.
Non vigono regole specifiche riguardo alle obbligazioni garantite nei casi in cui l’ente segnalante non mantiene parte dei titoli di propria emissione.
In caso di mantenimento di parte dell’emissione, e per evitare un doppio conteggio, si applica il procedimento seguente:
i)
se le obbligazioni garantite proprie non sono costituite in garanzia, è segnalato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti ma non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulle obbligazioni garantite mantenute ma non ancora costituite in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili);
ii)
se le obbligazioni garantite proprie sono costituite in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura relativo a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia.
La tabella che segue illustra il modo in cui va segnalata l’emissione di obbligazioni garantite per 100 EUR, di cui il 15 % è mantenuto e non è costituito in garanzia e il 10 % è mantenuto e è costituito in garanzia reale in un’operazione di vendita con patto di riacquisto con una banca centrale del valore di 11 EUR, operazione nella quale l’aggregato di copertura comprende prestiti non garantiti e il valore contabile dei prestiti è 150 EUR.
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FONTI DI GRAVAME
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Tipo
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Importo
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Celle
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Prestiti vincolati
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Celle
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Obbligazioni garantite
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75 % (100) = 75
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{AE-Fonti, r110, c010}
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75 % (150) = 112,5
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{AE-Attività, r100, c010}
{AE-Fonti, r110, c030}
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Finanziamento (funding) da banche centrali
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11
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{AE-Fonti, r060, c010}
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10 % (150) = 15
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{AE-Attività, r100, c010}
{AE-Fonti, r060, c030}
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NON VINCOLATI
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Tipo
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Importo
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Celle
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Prestiti non vincolati
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Celle
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Obbligazioni garantite proprie mantenute
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15 % (100) = 15
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{AE-Non costituite in garanzia, r010, c040}
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15 % (150) = 22,5
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{AE-Attività, r100, c060}
{AE-Non costituite in garanzia, r020, c010}
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g)
Cartolarizzazioni
Costituiscono cartolarizzazioni i titoli di debito detenuti dall’ente creati da un’operazione di cartolarizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per le cartolarizzazioni che restano in bilancio (ossia che non sono state eliminate contabilmente) valgono le regole applicabili alle obbligazioni garantite.
Le cartolarizzazioni eliminate contabilmente non costituiscono gravame laddove l’ente detenga titoli. Questi sono riportati nel portafoglio di negoziazione o nel portafoglio bancario dell’ente segnalante come qualsiasi altro titolo emesso da terzi.
2.1.2. Istruzioni su righe specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Attività dell’ente segnalante
IAS 1.9, lettera a), guida applicativa (IG) 6 Totale delle attività dell’ente segnalante rilevate in bilancio.
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0015
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di cui: attività fiduciarie ammissibili
Attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) sono iscritte nel bilancio dell’ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, a norma dell’articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;
b) soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
c) soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell’IFRS 10, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso.
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0020
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Finanziamenti a vista
IAS 1.54, lettera i)
L’ente segnala i saldi esigibili a richiesta presso banche centrali e altri enti. Il contante disponibile, ossia le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti, è incluso nella riga «Altre attività».
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0030
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Strumenti di capitale
Strumenti di capitale definiti nello IAS 32.1 detenuti dall’ente segnalante.
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0040
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Titoli di debito
Allegato V, parte 1, punto 31
L’ente segnala gli strumenti di debito detenuti dall’ente segnalante emessi come titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (1).
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0050
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di cui: obbligazioni garantite
Titoli di debito detenuti dall’ente segnalante sotto forma di obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE.
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0060
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di cui: cartolarizzazioni
Titoli di debito detenuti dall’ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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0070
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di cui: emessi da amministrazioni pubbliche
Titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche detenuti dall’ente segnalante.
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0080
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di cui: emessi da società finanziarie
Titoli di debito detenuti dall’ente segnalante, emessi dalle società finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettere c) e d).
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0090
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di cui: emessi da società non finanziarie
Titoli di debito detenuti dall’ente segnalante, emessi dalle società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e).
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0100
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Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista
Crediti e anticipi che sono strumenti di debito diversi da titoli detenuti dagli enti segnalanti; esclusi i saldi esigibili su richiesta.
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0110
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di cui: crediti garantiti da beni immobili
Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, che sono garantiti da beni immobili di cui all’allegato V, parte 2, punto 86.
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0120
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Altre attività
Attività dell’ente segnalante rilevate in bilancio oltre a quelle segnalate alle righe da 0020 a 0040 e alla riga 0100 ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell’ente che non applica gli IFRS.
In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 0240 del modello AE-COL, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate.
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(1)
Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).
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2.1.3. Istruzioni su colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Valore contabile delle attività vincolate
Gli enti segnalano il valore contabile delle loro attività vincolate conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato. Il valore contabile è l’importo da iscrivere all’attivo dello stato patrimoniale.
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0020
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di cui: emesse da altri soggetti del gruppo
Valore contabile delle attività vincolate detenute dall’ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.
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0030
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di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
Valore contabile delle attività vincolate detenute dall’ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.
L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
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0035
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di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili
Il valore contabile delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) e di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevata (HQLA).
Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma del presente allegato.
Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore contabile delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore contabile prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del medesimo regolamento delegato.
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0040
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Valore equo delle attività vincolate
IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE per gli enti che non applicano gli IFRS.
Gli enti segnalano il valore equo dei loro titoli di debito vincolati conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato.
Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).
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0050
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di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
Valore equo dei titoli di debito vincolati detenuti dall’ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.
L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
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0055
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di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili
Valore equo delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili per la qualifica di EHQLA e HQLA.
Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma del presente allegato. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del medesimo regolamento delegato.
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0060
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Valore contabile delle attività non vincolate
Gli enti segnalano il valore contabile delle loro attività vincolate conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato.
Il valore contabile è l’importo da iscrivere all’attivo dello stato patrimoniale.
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0070
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di cui: emesse da altri soggetti del gruppo
Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall’ente segnalante ed emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.
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0080
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di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
Valore contabile delle attività non vincolate detenute dall’ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.
L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
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0085
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di cui EHQLA e HQLA
Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato.
Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA è il valore contabile prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0090
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Valore equo delle attività non vincolate
IFRS 13 e articolo 8 della direttiva 2013/34/UE per gli enti che non applicano gli IFRS.
Gli enti segnalano il valore equo dei loro titoli di debito non vincolati conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato.
Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).
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0100
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di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
Valore equo dei titoli di debito non vincolati detenuti dall’ente segnalante e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.
L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
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0105
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di cui EHQLA e HQLA
Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato.
Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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2.2. Modello: AE-COL - Garanzie ricevute dall’ente segnalante
2.2.1. Osservazioni di carattere generale
15. Relativamente alle garanzie ricevute dall’ente segnalante e ai titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, la categoria delle attività non vincolate è suddivisa in attività «vincolabili», o potenzialmente ammissibili al gravame, e attività «non vincolabili».
16. Sono «non vincolabili» le attività ricevute come garanzia laddove l’ente segnalante non sia autorizzato a vendere la garanzia reale o a ricostituirla in garanzia, tranne in caso di default del relativo proprietario. I titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono «non vincolabili» se i termini dell’emissione prevedono limitazioni alla vendita o alla ricostituzione in garanzia dei titoli detenuti.
17. Ai fini della segnalazione delle attività vincolate, sono segnalati come garanzie ricevute i titoli presi a prestito in cambio di una commissione senza che sia fornita una garanzia in contante o altra garanzia reale.
2.2.2. Istruzioni su righe specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0130
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Garanzie ricevute dall’ente segnalante
Tutte le classi di garanzie ricevute dall’ente segnalante.
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0140
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Finanziamenti a vista
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti finanziamenti a vista
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0020 del modello AE-ASS.
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0150
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Strumenti di capitale
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti strumenti di capitale
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0030 del modello AE-ASS.
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0160
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Titoli di debito
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti titoli di debito
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0040 del modello AE-ASS.
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0170
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di cui: obbligazioni garantite
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti obbligazioni garantite
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0050 del modello AE-ASS.
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0180
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di cui: cartolarizzazioni
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti cartolarizzazioni
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0060 del modello AE-ASS.
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0190
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di cui: emessi da amministrazioni pubbliche
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0070 del modello AE-ASS.
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0200
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di cui: emessi da società finanziarie
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società finanziarie
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0080 del modello AE-ASS.
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0210
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di cui: emessi da società non finanziarie
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti titoli di debito emessi da società non finanziarie
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0090 del modello AE-ASS.
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0220
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Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti i crediti e gli anticipi ad esclusione dei finanziamenti a vista
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0100 del modello AE-ASS.
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0230
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Altre garanzie ricevute
Garanzie ricevute dall’ente segnalante comprendenti altre attività
Cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 0120 del modello AE-ASS.
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0240
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Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni proprie
Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite di propria emissione e cartolarizzazioni di propria emissione mantenuti dall’ente segnalante.
Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati non sono compresi nella categoria delle attività dell’ente segnalante (riga 0010 del modello AE-ASS). Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell’ente che non applica gli IFRS.
Non sono segnalate in questa categoria le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione, perché la necessità di evitare un doppio conteggio implica che ad esse si applichino regole diverse:
a) se i titoli di debito propri sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e costituiti in garanzia;
b) se i titoli di debito propri non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nei modelli AE-ASS, come attività non vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti relative a tali titoli mantenuti e non ancora costituiti in garanzia. Nel modello AE-NPL sono segnalate ulteriori informazioni sulla seconda tipologia di titoli di debito propri non ancora costituiti in garanzia (attività sottostanti, ammissibilità e valore equo delle attività vincolabili e importo nominale di quelle non vincolabili).
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0245
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Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia
Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.
Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante vale la regola seguente:
a) se i titoli sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS (F 32.01), come attività vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l’emissione originaria delle obbligazioni garantite o cartolarizzazioni;
b) se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS (F 32.01), come attività non vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.
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0250
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TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE
Tutte le attività dell’ente segnalante rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie ricevute dall’ente segnalante e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall’ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione.
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2.2.3. Istruzioni su colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati
Gli enti segnalano il valore equo delle garanzie ricevute o dei loro titoli di debito detenuti/mantenuti e che sono vincolati conformemente alla definizione di attività vincolate di cui al punto 11 del presente allegato.
Il valore equo (fair value) dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value).
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0020
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di cui: emesse da altri soggetti del gruppo
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente segnalante ed emessi da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.
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0030
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di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente segnalante, vincolati e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.
L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
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0035
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di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili
Il valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA.
Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma del presente allegato. Le EHQLA vincolate e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0040
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Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili
Valore equo delle garanzie ricevute dall’ente segnalante che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l’ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che non sono vincolati ma sono vincolabili.
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0050
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di cui: emesse da altri soggetti del gruppo
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolabili, emessi da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.
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0060
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di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolabili e ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.
L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
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0065
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di cui EHQLA e HQLA
Il valore equo delle garanzie reali non vincolate ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente, diversi da obbligazioni garantite e posizioni verso la cartolarizzazione, che sono vincolabili e che sono qualificati come EHQLA e HQLA a norma degli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato.
Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0070
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Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili
Importo nominale delle garanzie ricevute detenute dall’ente segnalante che non sono vincolate né vincolabili.
Esso comprende l’importo nominale dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, mantenuti dall’ente segnalante che non sono vincolati né vincolabili.
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2.3. Modello: AE-NPL - Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia
2.3.1. Osservazioni di carattere generale
19. Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante vale la regola seguente:
a)
se i titoli sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l’emissione originaria delle obbligazioni garantite o cartolarizzazioni;
b)
se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello AE-ASS, come attività non vincolata, l’importo dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.
2.3.2. Istruzioni su righe specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia
Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.
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0020
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Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute
Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.
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0030
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Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute
Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.
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0040
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Segmento senior
Segmenti di rango più elevato (senior) delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.
Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0050
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Segmento mezzanine
Segmenti mezzanine delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.
È considerato segmento mezzanine qualsiasi segmento che non sia senior, ossia l’ultimo a assorbire la perdita o il segmento di prima perdita. Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del regolamento (UE) n. 575/2013
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0060
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Segmento di prima perdita
Segmenti di prima perdita delle cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall’ente segnalante e non vincolate.
Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 67, del regolamento (UE) n. 575/2013
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2.3.3. Istruzioni su colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Valore contabile del paniere di attività sottostante
Valore contabile dell’aggregato di copertura/delle attività sottostanti relativi alle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute e non ancora costituite in garanzia.
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0020
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Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili
Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate ma sono vincolabili.
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0030
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di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
Valore equo delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) non sono vincolate;
b) sono vincolabili;
c) sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.
L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
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0035
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di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili
Il valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA.
Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall’ente di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma del presente allegato XVII. Le EHQLA vincolate e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell’applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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0040
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Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili
Importo nominale delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni mantenute che non sono vincolate né vincolabili.
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2.4. Modello: AE-SOU - Fonti di gravame
2.4.1. Osservazioni di carattere generale
20. Il modello informa sulla rilevanza che le diverse fonti di gravame rappresentano per l’ente segnalante, comprese le fonti cui non è associato alcun finanziamento (funding) quali gli impegni all’erogazione di prestiti ricevuti o le garanzie finanziarie ricevute e le concessioni di titoli in prestito senza copertura di garanzia in contante.
21. Gli importi totali delle attività e delle garanzie ricevute iscritti nei modelli AE-ASS e AE-COL rispettano la seguente regola di convalida: {AE-SOU; r0170; c0030} = {AE-ASS; r0010; c0010} + {AE-COL; r0130; c0010} + {AE-COL; r0240; c0010}.
2.4.2. Istruzioni su righe specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Valore contabile delle passività finanziarie selezionate
Valore contabile delle passività finanziarie assistite da garanzia reale selezionate dell’ente segnalante, nella misura in cui la passività comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0020
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Derivati
Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante che costituiscono passività finanziarie, vale a dire che presentano un valore equo negativo, nella misura in cui il derivato comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0030
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di cui: fuori borsa (over-the-counter)
Valore contabile dei derivati assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante che costituiscono passività finanziarie e che sono negoziati fuori borsa, nella misura in cui il derivato comporti un gravame sulle attività.
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0040
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Depositi
Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante, nella misura in cui il deposito comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0050
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Contratti di vendita con patto di riacquisto
Valore contabile lordo (senza nessuna compensazione consentita nella disciplina contabile) dei contratti di vendita con patto di riacquisto dell’ente segnalante, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.
I «contratti di vendita con patto di riacquisto» («repos») sono operazioni nelle quali l’ente segnalante riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l’impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Devono essere segnalate come contratti di vendita con patto di riacquisto le seguenti varianti:
a) importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante; e
b) importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego (sell/buy back).
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0060
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di cui: presso banche centrali
Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall’ente segnalante con banche centrali, nella misura in cui l’operazione comporti un gravame sulle attività.
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0070
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Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto
Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0080
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di cui: presso banche centrali
Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale dell’ente segnalante presso banche centrali, esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui il deposito comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0090
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Titoli di debito di propria emissione
Valore contabile dei titoli di debito emessi dall’ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l’ente un gravame sulle attività.
Per qualsiasi emissione, alla parte mantenuta si applica il procedimento specifico di cui alla parte A, punto 15.vi), al fine d’includere in questa categoria soltanto la percentuale di titoli di debito collocata al di fuori dei soggetti del gruppo.
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0100
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di cui: obbligazioni garantite di propria emissione
Valore contabile delle obbligazioni garantite le cui attività sono create dall’ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0110
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di cui: cartolarizzazioni di propria emissione
Valore contabile delle cartolarizzazioni emesse dall’ente segnalante, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0120
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Altre fonti di gravame
Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell’ente segnalante, escluse le passività finanziarie, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0130
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Importo nominale degli impegni all’erogazione di prestiti ricevuti
Importo nominale degli impegni all’erogazione di prestiti ricevuti dall’ente segnalante, nella misura in cui l’impegno ricevuto comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0140
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Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute
Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute dall’ente segnalante, nella misura in cui la garanzia ricevuta comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0150
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Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante
Valore equo dei titoli presi a prestito dall’ente segnalante senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0160
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Altro
Importo delle operazioni assistite da garanzia reale dell’ente segnalante, escluse le passività finanziarie, che non rientrano nelle voci di cui alle righe da 0130 a 0150, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0170
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TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME
Importo di tutte le operazioni assistite da garanzia reale dell’ente segnalante, nella misura in cui comportino per l’ente un gravame sulle attività.
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2.4.3. Istruzioni su colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito
Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all’erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.
Le passività finanziarie sono segnalate al valore contabile; le passività potenziali al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.
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0020
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di cui: di altri soggetti del gruppo
Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all’erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui la controparte sia un soggetto incluso nell’ambito del consolidamento prudenziale e che l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.
Per le regole sul tipo di valore da iscrivere, cfr. istruzioni relative alla colonna 0010.
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0030
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Attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati
Importo di attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.
Coerentemente coi criteri seguiti nei modelli AE-ASS e AE-COL, le attività dell’ente segnalante rilevate in bilancio sono segnalate al valore contabile; le garanzie ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, sono segnalati al valore equo.
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0040
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di cui: garanzie ricevute riutilizzate
Valore equo delle garanzie ricevute che sono riutilizzate/vincolate in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.
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050
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di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati
Valore equo dei titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate nelle righe.
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3. PARTE B: DATI SULLA SCADENZA
3.1. Osservazioni di carattere generale
22. Il modello incluso nella parte B presenta un quadro sinottico dell’importo delle attività vincolate e delle garanzie ricevute riutilizzate che cadono in intervalli definiti di durata residua delle passività corrispondenti.
3.2. Modello: AE-MAT - Dati sulla scadenza
3.2.1. Istruzioni su righe specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Attività vincolate
Ai fini del presente modello le attività vincolate comprendono tutti i seguenti elementi:
a) le attività dell’ente segnalante (cfr. istruzioni relative alla riga 0010 del modello AE-ASS), segnalate al valore contabile;
b) i titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni (cfr. istruzioni relative alla riga 240 del modello AE-COL), segnalati al valore equo.
Gli importi sono riportati nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame (passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito).
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0020
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Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento)
Cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 0040 del modello AE-SOU.
L’ente segnala gli importi al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua dell’operazione tramite cui l’ente ha ricevuto la garanzia che viene riutilizzata (componente di ricevimento).
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0030
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Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo)
Cfr. istruzioni relative alla riga 130 del modello AE-COL e alla colonna 0040 del modello AE-SOU.
L’ente segnala gli importi al valore equo nelle varie categorie di durata residua indicate nelle colonne in funzione della durata residua della relativa fonte di gravame: passività corrispondente, passività potenziale o operazione di concessione di titoli in prestito (componente di riutilizzo).
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3.2.2. Istruzioni su colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Scadenza aperta
A vista, senza data di scadenza precisa.
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0020
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Scadenza a un giorno (overnight)
Scadenza inferiore o uguale a 1 giorno.
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0030
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> 1 giorno <= 1 settimana
Scadenza superiore a 1 giorno ma inferiore o uguale a 1 settimana.
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0040
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> 1 settimana <= 2 settimane
Scadenza superiore a 1 settimana ma inferiore o uguale a 2 settimane.
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0050
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> 2 settimane <= 1 mese
Scadenza superiore a 2 settimane ma inferiore o uguale a 1 mese.
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0060
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> 1 mese <= 3 mesi
Scadenza superiore a 1 mese ma inferiore o uguale a 3 mesi.
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0070
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> 3 mesi <= 6 mesi
Scadenza superiore a 3 mesi ma inferiore o uguale a 6 mesi.
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0080
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> 6 mesi <= 1 anno
Scadenza superiore a 6 mesi ma inferiore o uguale a 1 anno.
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0090
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> 1 anno <= 2 anni
Scadenza superiore a 1 anno ma inferiore o uguale a 2 anni.
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0100
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> 2 anni <= 3 anni
Scadenza superiore a 2 anni ma inferiore o uguale a 3 anni.
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0110
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> 3 anni <= 5 anni
Scadenza superiore a 3 anni ma inferiore o uguale a 5 anni.
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0120
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> 5 anni <= 10 anni
Scadenza superiore a 5 anni ma inferiore o uguale a 10 anni.
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0130
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> 10 anni
Scadenza superiore a 10 anni.
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4. PARTE C: QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE
4.1. Osservazioni di carattere generale
22. In questo modello l’ente presenta il livello di gravame sulle attività in diversi scenari di stress.
23. Per «quota potenziale di attività vincolate» s’intendono le attività supplementari che potrebbero dover essere vincolate qualora l’ente segnalante registrasse un andamento sfavorevole in conseguenza di un evento esterno che sfugge al suo controllo (declassamento, diminuzione del valore equo delle attività vincolate, perdita generalizzata di fiducia ecc.). In tali casi l’ente si trova costretto a vincolare attività supplementari a copertura delle operazioni preesistenti. L’importo supplementare delle attività vincolate è al netto dell’impatto delle operazioni di copertura condotte dall’ente a fronte dell’evento illustrato nei citati scenari di stress.
24. Il modello per la segnalazione della quota potenziale di attività vincolate prospetta i due scenari seguenti, illustrati in maggiore dettaglio nelle sezioni 4.1.1. e 4.1.2; i dati segnalati sono le stime plausibili tratte dall’ente in base alle migliori informazioni disponibili:
a)
decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate: lo scenario contempla soltanto la variazione del valore equo sottostante delle attività, prescindendo da qualsiasi altra variazione che possa incidere sul valore contabile, quali utili o perdite sui tassi di cambio o potenziali riduzioni del valore. In siffatta situazione l’ente segnalante potrebbe vedersi costretto a aumentare le garanzie reali costituite per mantenerne costante il valore;
b)
deprezzamento del 10 % di tutte le valute in cui l’ente presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.
25. Le segnalazioni sono effettuate per i due scenari l’uno distintamente dall’altro, così come il deprezzamento di una valuta rilevante è segnalato distintamente dal deprezzamento di altre valute rilevanti: l’ente prescinde pertanto dalle correlazioni fra gli scenari.
4.1.1. Scenario A - Decremento del 30 % delle attività vincolate
26. Si muove dall’ipotesi di un decremento del 30 % del valore di tutte le attività vincolate. Il conseguente fabbisogno di garanzie reali supplementari tiene conto dei livelli di eccesso di garanzia presenti, in modo da mantenere soltanto il livello minimo di copertura con garanzie reali. Tiene altresì conto degli obblighi imposti dai contratti e dagli accordi su cui la situazione si ripercuote, comprese le soglie di attivazione.
27. Sono considerati soltanto i contratti e gli accordi che prevedono l’obbligo di legge di fornire garanzie supplementari; sono comprese le emissioni di obbligazioni garantite per le quali è imposto l’obbligo di legge di preservare livelli minimi di eccesso di garanzia, ma non quello di mantenere i livelli di rating dell’obbligazione garantita esistenti.
4.1.2. Scenario B - Deprezzamento del 10 % di valute rilevanti
28. È «rilevante» la valuta in cui l’ente segnalante presenta passività aggregate per una percentuale pari o superiore al 5 % delle passività totali.
29. Il calcolo del deprezzamento del 10 % tiene conto delle variazioni sul versante sia delle attività sia delle passività, ovvero si concentra sui disallineamenti tra attività e passività: ad esempio, un’operazione di contratto di vendita con patto di riacquisto in USD basata su un’attività nella medesima valuta non determina un gravame supplementare, che invece scaturisce se la medesima operazione in USD si basa su un’attività in EUR.
30. Rientrano nel calcolo tutte le operazioni che coinvolgono valute diverse.
4.2. Modello: AE-CONT - Quota potenziale di attività vincolate
4.2.1. Istruzioni su righe specifiche
31. Cfr. istruzioni su righe specifiche del modello AE-SOU nella sezione 2.4.2. Il contenuto delle righe del modello AE-CONT ricalca quello del modello AE-SOU.
4.2.2. Istruzioni su colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito
Cfr. istruzioni e dati relativi alla colonna 0010 del modello AE-SOU. Importo delle corrispondenti passività finanziarie, delle passività potenziali (impegni all’erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) e dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.
Come indicato per le varie righe del modello, l’ente segnala le passività finanziarie al valore contabile, le passività potenziali al valore nominale, i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante al valore equo.
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0020
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A. Importo supplementare delle attività vincolate
Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse lo scenario A.
Coerentemente con le istruzioni della parte A, l’ente segnala l’importo in questione al valore contabile se relativo alle attività dell’ente segnalante oppure al valore equo se relativo alle garanzie ricevute. Gli importi che superano le attività e garanzie non vincolate dell’ente sono segnalati al valore equo.
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0030
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B. Importo supplementare delle attività vincolate - Valuta rilevante 1
Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 1 nello scenario B.
Cfr. riga 0020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.
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0040
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B. Importo supplementare delle attività vincolate - Valuta rilevante 2
Importo supplementare delle attività di cui una norma di legge o una disposizione regolamentare o contrattuale determinerebbe il vincolo qualora si verificasse un deprezzamento della valuta rilevante 2 nello scenario B.
Cfr. riga 0020 per le regole sul tipo di importo da iscrivere.
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5. PARTE D: OBBLIGAZIONI GARANTITE
5.1. Osservazioni di carattere generale
32. Le informazioni di questo modello sono segnalate per tutte le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM emesse dall’ente segnalante. Costituiscono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM le obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE, ossia obbligazioni emesse dall’ente segnalante per le quali la legge applicabile impone una speciale vigilanza pubblica sull’ente ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni e per le quali è previsto che le somme risultanti dalla loro emissione siano investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, siano utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.
33. Nei modelli AE-CB non sono segnalate le obbligazioni garantite emesse dall’ente segnalante o per suo conto che non sono obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM.
34. La segnalazione si basa sulla disciplina giuridica dell’obbligazione garantita, ossia sul quadro di legge applicabile al relativo programma.
5.2. Modello: AE-CB - Emissione di obbligazioni garantite
5.2.1. Istruzioni sull’asse z
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asse z
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Identificativo dell’aggregato di copertura (aperto)
L’identificativo dell’aggregato di copertura consta del nome o dell’abbreviazione inequivocabile dell’emittente dell’aggregato di copertura e della denominazione dello specifico aggregato di copertura sottoposto alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.
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5.2.2. Istruzioni su righe specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Importo nominale
Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell’obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.
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0020
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Valore attuale (swap)/Valore di mercato
Somma dei crediti rispetto al pagamento del capitale e degli interessi, scontata di una curva di rendimento priva di rischio specifica ai tassi di cambio, stabilita in base alle norme della disciplina giuridica dell’obbligazione garantita applicabili al calcolo della copertura sufficiente.
Nelle colonne 0080 e 0210, inerenti alle posizioni su derivati dell’aggregato di copertura, va segnalato il valore di mercato.
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0030
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Valore specifico all’attività
Valore economico delle attività dell’aggregato di copertura, configurabile come valore equo (fair value) in conformità dell’IFRS 13, come valore di mercato ricavabile da operazioni condotte su mercati liquidi o come valore attuale che sconti i flussi di cassa futuri dell’attività di una curva dei tassi d’interesse specifica all’attività.
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0040
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Valore contabile
Il valore contabile di una passività da obbligazione garantita o di un’attività dell’aggregato di copertura è il valore contabile rilevato dall’emittente dell’obbligazione garantita.
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5.2.3. Istruzioni su colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Conformità all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013: [SÌ/NO]
L’ente precisa se l’aggregato di copertura soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 per l’ammissibilità al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.
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0012
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Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell’aggregato di copertura
Se l’aggregato di copertura è ammissibile al trattamento preferenziale di cui all’articolo 129, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia se la risposta nella colonna 0011 è SÌ), in questa cella è indicata la classe primaria di attività dell’aggregato di copertura. A tal fine è usata la classificazione presentata nell’articolo 129, paragrafo 1, del medesimo regolamento; è quindi indicato il pertinente codice «a», «b», «c», «d», «e», «f» o «g». Si indica il codice «h» nei casi in cui la classe primaria di attività dell’aggregato di copertura non rientra in nessuna delle categorie precedenti.
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0020-0140
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Passività da obbligazioni garantite
Costituiscono passività da obbligazioni garantite le passività che si pongono a carico dell’emittente a causa dell’emissione delle obbligazioni garantite; esse si estendono a tutte le posizioni definite dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita che sono sottoposte alle relative misure protettive (ad esempio, titoli in circolazione e posizioni su derivati delle controparti dell’emittente dell’obbligazione garantita per le quali all’aggregato di copertura è attribuito un valore di mercato che, visto dalla prospettiva di tale emittente, risulta negativo e che la disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita assimila a passività da obbligazioni garantite).
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0020
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Data di riferimento per le segnalazioni
Importi delle passività da obbligazioni garantite, escluse le posizioni su derivati dell’aggregato di copertura, indicate in base alle varie date o intervalli temporali futuri.
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0030
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+ 6 mesi
Indica la data che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. Per stabilire l’importo da iscrivere si suppongono passività da obbligazioni garantite invariate rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l’ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.
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0040-0070
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+ 12 mesi - + 10 anni
Così come «+ 6 mesi» (colonna 0030), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.
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0080
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Posizioni su derivati dell’aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo
Valore di mercato netto negativo delle posizioni su derivati dell’aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell’emittente dell’obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto negativo.
Costituiscono posizioni su derivati dell’aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell’aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto negativo, devono essere assistite da attività ammissibili dell’aggregato di copertura.
Il valore di mercato netto negativo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.
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0090-0140
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Rating esterno del credito dell’obbligazione garantita
L’ente fornisce le informazioni disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni riguardo al rating esterno del credito delle diverse obbligazioni garantite.
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0090
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Agenzia di rating del credito 1
Se alla data di riferimento per le segnalazioni è disponibile almeno un rating del credito espresso da un’agenzia di rating del credito, l’ente segnala il nome di una di tali agenzie. Se alla data di riferimento per le segnalazioni sono disponibili rating del credito espressi da più di tre agenzie di rating del credito, vanno fornite informazioni su tre di tali agenzie, scelte in funzione della rispettiva preminenza sul mercato.
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0100
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Rating del credito 1
Rating dell’obbligazione garantita espresso dall’agenzia di rating del credito segnalata nella colonna 0090 disponibile alla data di riferimento per le segnalazioni.
Se la stessa agenzia ha espresso rating a lungo e a breve termine, va segnalato il rating del credito a lungo termine. Il rating da segnalare include gli eventuali modificatori.
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0110, 130
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Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3
Si ricalcano le informazioni segnalate per l’agenzia di rating del credito 1 (colonna 0090) per le altre agenzie di cui, alla data di riferimento per le segnalazioni, erano disponibili rating del credito dell’obbligazione garantita.
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0120, 0140
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Rating del credito 2 e rating del credito 3
Si ricalcano le informazioni segnalate per il rating del credito 1 (colonna 0100) per gli altri rating dell’obbligazione garantita espressi dalle agenzie 2 e 3 disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni.
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0150-0250
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Aggregato di copertura
Tutte le posizioni - comprese le posizioni su derivati dell’aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell’emittente dell’obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo - che sono sottoposte alle misure protettive della pertinente obbligazione garantita.
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0150
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Data di riferimento per le segnalazioni
Importo delle attività dell’aggregato di copertura, escluse le posizioni su derivati.
L’importo comprende i requisiti minimi di eccesso di garanzia, cui si aggiunge il supplemento di eccesso di garanzia, nella misura in cui si applichino le misure protettive della pertinente obbligazione garantita.
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0160
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+ 6 mesi
Indica la data di segnalazione che cade 6 mesi dopo la data di riferimento per le segnalazioni. L’ente segnala gli importi supponendo un aggregato di copertura invariato rispetto alla data di riferimento per le segnalazioni, eccezion fatta per l’ammortamento. Se manca un calendario prestabilito di pagamento, per le esposizioni dovute in data futura occorre basarsi sistematicamente sulla scadenza prevista.
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0170-0200
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+ 12 mesi - + 10 anni
Così come «+ 6 mesi» (colonna 0160), indica la data che cade il rispettivo numero di mesi o anni indicato dopo la data di riferimento per le segnalazioni.
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0210
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Posizioni su derivati dell’aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo
Valore di mercato netto positivo delle posizioni su derivati dell’aggregato di copertura che, visto dalla prospettiva dell’emittente dell’obbligazione garantita, presentano un valore di mercato netto positivo.
Costituiscono posizioni su derivati dell’aggregato di copertura le posizioni nette su derivati che, in base alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita, sono state incluse nell’aggregato di copertura e che sono sottoposte alle relative misure protettive, nel senso che, presentando un valore di mercato netto positivo, in caso di insolvenza non rientrano nel patrimonio generale dell’emittente delle obbligazioni garantite.
Il valore di mercato netto positivo va segnalato soltanto per la data di riferimento per le segnalazioni.
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0220-0250
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Importi dell’aggregato di copertura eccedenti i requisiti minimi di copertura
Importi dell’aggregato di copertura, comprese le posizioni su derivati con valore di mercato netto positivo, eccedenti i requisiti minimi di copertura (eccesso di garanzia).
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0220
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rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita
Importi dell’eccesso di garanzia rispetto alla copertura minima imposta dalla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita.
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0230-0250
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rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite
Importi dell’eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l’emittente dell’obbligazione garantita circa la metodologia seguita dalle diverse agenzie di rating del credito, costituirebbe il minimo necessario per mantenere invariato il rating espresso dall’agenzia corrispondente.
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0230
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Agenzia di rating del credito 1
Importi dell’eccesso di garanzia rispetto al livello che, stando alle informazioni di cui dispone l’emittente dell’obbligazione garantita circa la metodologia seguita dall’agenzia di rating del credito 1 (colonna 0090), costituirebbe il minimo necessario per mantenere il rating del credito 1 (colonna 0100).
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0240-0250
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Agenzia di rating del credito 2 e agenzia di rating del credito 3
Le istruzioni inerenti all’agenzia di rating del credito 1 (colonna 0230) valgono anche per l’agenzia di rating del credito 2 (colonna 0110) e l’agenzia di rating del credito 3 (colonna 0130).
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6. PARTE E: DATI AVANZATI
6.1. Osservazioni di carattere generale
36. La parte E ricalca la struttura dei modelli «Quadro sinottico dei gravami» della parte A, presentando modelli diversi per le attività vincolate dell’ente segnalante e per le garanzie ricevute, ossia, rispettivamente, il modello AE-ADV1 e il modello AE-ADV2. Ne consegue che le passività corrispondenti coincidono con le passività garantite dalle attività vincolate e che non deve esistere alcun rapporto di uno a uno.
6.2. Modello: AE-ADV1 - Modello avanzato per le attività dell’ente segnalante
6.2.1. Istruzioni su righe specifiche
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010-0020
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Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi ad esempio i contratti di vendita con patto di riacquisto)
Tutte le tipologie di passività dell’ente segnalante per cui la controparte nell’operazione è una banca centrale.
Le attività già posizionate presso banche centrali non costituiscono attività vincolate, salvo i casi in cui la banca centrale consente il ritiro delle attività collocate solo previa autorizzazione. Per le garanzie finanziarie inutilizzate, la parte inutilizzata (ossia la parte che supera il minimo imposto dalla banca centrale) è imputata proporzionalmente alle diverse attività collocate presso la banca centrale.
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0030-0040
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Derivati negoziati in borsa
Valore contabile dei derivati dell’ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia quotato o negoziato in una borsa d’investimenti riconosciuta o designata e comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0050-0060
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Derivati fuori borsa (over-the-counter)
Valore contabile dei derivati dell’ente segnalante assistiti da garanzia reale che costituiscono passività finanziarie, nella misura in cui il derivato sia negoziato fuori borsa e comporti per l’ente un gravame sulle attività; cfr. istruzioni relative alla riga 030 del modello AE-SOU.
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0070-0080
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Contratti di vendita con patto di riacquisto
Valore contabile dei contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall’ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente un gravame sulle attività.
Per i contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati va applicato lo stesso procedimento degli altri contratti di vendita con patto di riacquisto, nella misura in cui l’operazione comporti per l’ente segnalante un gravame sulle attività.
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0090-0100
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Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto
Valore contabile dei depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi dall’ente segnalante con una controparte che non è una banca centrale, nella misura in cui il deposito comporti per l’ente un gravame sulle attività.
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0110-0120
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Obbligazioni garantite di propria emissione
Cfr. istruzioni relative alla riga 0100 del modello AE-SOU.
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0130-0140
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Cartolarizzazioni di propria emissione
Cfr. istruzioni relative alla riga 0110 del modello AE-SOU.
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0150-0160
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Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni
Valore contabile dei titoli di debito emessi dall’ente segnalante diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, nella misura in cui il titolo emesso comporti per l’ente un gravame sulle attività.
Non sono inclusi in questa voce i titoli di debito di propria emissione che l’ente segnalante ha mantenuto, sia fin dalla data di emissione sia successivamente in conseguenza di un’operazione di vendita con patto di riacquisto. Inoltre, le garanzie reali loro assegnate vanno classificate come non vincolate ai fini del presente modello.
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0170-0180
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Altre fonti di gravame
Cfr. istruzioni relative alla riga 0120 del modello AE-SOU.
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0190
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Totale delle attività vincolate
Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall’ente segnalante.
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0200
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di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività vincolate detenute dall’ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.
L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
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0210
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Totale delle attività non vincolate
Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall’ente segnalante.
Il valore contabile è l’importo da iscrivere all’attivo dello stato patrimoniale.
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0220
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di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali
Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività non vincolate detenute dall’ente segnalante che sono ammissibili ad operazioni con le banche centrali cui l’ente segnalante ha accesso.
L’ente segnalante che non è in grado di stabilire con certezza se un dato elemento sia ammissibile ad operazioni con banche centrali (nel caso, ad esempio, di giurisdizioni che operano in assenza di una definizione precisa delle attività ammissibili ai contratti di vendita con patto di riacquisto conclusi con una banca centrale oppure che non hanno accesso a un mercato funzionante in modo continuativo sul quale trattare tali contratti) può non segnalare l’importo corrispondente a tale elemento, lasciando in bianco il campo di segnalazione.
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0230
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Attività vincolate + attività non vincolate
Per ciascuna tipologia di attività indicata nelle righe del modello AE-ADV1, valore contabile delle attività detenute dall’ente segnalante.
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6.2.2. Istruzioni su colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Finanziamenti a vista
Cfr. istruzioni relative alla riga 0020 del modello AE-ASS.
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0020
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Strumenti di capitale
Cfr. istruzioni relative alla riga 0030 del modello AE-ASS.
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0030
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Totale
Cfr. istruzioni relative alla riga 0040 del modello AE-ASS.
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0040
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di cui: obbligazioni garantite
Cfr. istruzioni relative alla riga 0050 del modello AE-ASS.
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0050
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di cui: emesse da altri soggetti del gruppo
Obbligazioni garantite descritte nelle istruzioni relative alla riga 0050 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.
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0060
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di cui: cartolarizzazioni
Cfr. istruzioni relative alla riga 0060 del modello AE-ASS.
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0070
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di cui: emesse da altri soggetti del gruppo
Cartolarizzazioni descritte nelle istruzioni relative alla riga 0060 del modello AE-ASS emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.
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0080
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di cui: emessi da amministrazioni pubbliche
Cfr. istruzioni relative alla riga 0070 del modello AE-ASS.
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0090
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di cui: emessi da società finanziarie
Cfr. istruzioni relative alla riga 0080 del modello AE-ASS.
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0100
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di cui: emessi da società non finanziarie
Cfr. istruzioni relative alla riga 0090 del modello AE-ASS.
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0110
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Banche centrali e amministrazioni pubbliche
Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche
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0120
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Società finanziarie
Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.
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0130
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Società non finanziarie
Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.
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0140
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di cui: crediti garantiti da beni immobili
Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti con un prestito garantito da beni immobili, concessi a società non finanziarie.
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0150
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Famiglie
Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.
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0160
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di cui: crediti garantiti da beni immobili
Crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti con un prestito garantito da beni immobili, concessi alle famiglie.
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0170
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Altre attività
Cfr. istruzioni relative alla riga 120 del modello AE-ASS.
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0180
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Totale
Cfr. istruzioni relative alla riga 010 del modello AE-ASS.
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6.3. Modello: AE-ADV2 - Modello avanzato per le garanzie ricevute dall’ente segnalante
6.3.1. Istruzioni su righe specifiche
37. Dato che per i due modelli valgono istruzioni simili, cfr. sezione 6.2.1.
6.3.2. Istruzioni su colonne specifiche
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Finanziamenti a vista
Cfr. istruzioni relative alla riga 0140 del modello AE-COL.
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0020
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Strumenti di capitale
Cfr. istruzioni relative alla riga 0150 del modello AE-COL.
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0030
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Totale
Cfr. istruzioni relative alla riga 0160 del modello AE-COL.
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0040
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di cui: obbligazioni garantite
Cfr. istruzioni relative alla riga 0170 del modello AE-COL.
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0050
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di cui: emesse da altri soggetti del gruppo
Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di obbligazioni garantite emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.
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0060
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di cui: cartolarizzazioni
Cfr. istruzioni relative alla riga 0180 del modello AE-COL.
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0070
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di cui: emesse da altri soggetti del gruppo
Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di cartolarizzazioni emesse da soggetti inclusi nell’ambito del consolidamento prudenziale.
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0080
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di cui: emessi da amministrazioni pubbliche
Cfr. istruzioni relative alla riga 0190 del modello AE-COL.
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0090
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di cui: emessi da società finanziarie
Cfr. istruzioni relative alla riga 0200 del modello AE-COL.
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0100
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di cui: emessi da società non finanziarie
Cfr. istruzioni relative alla riga 0210 del modello AE-COL.
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0110
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Banche centrali e amministrazioni pubbliche
Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a banche centrali o amministrazioni pubbliche.
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0120
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Società finanziarie
Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società finanziarie.
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0130
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Società non finanziarie
Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, a società non finanziarie.
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0140
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di cui: crediti garantiti da beni immobili
Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, garantiti da beni immobili, concessi a società non finanziarie, esclusi i finanziamenti a vista.
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0150
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Famiglie
Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, concessi alle famiglie.
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0160
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di cui: crediti garantiti da beni immobili
Garanzie ricevute dall’ente segnalante sotto forma di crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, garantiti da un prestito garantito da beni immobili, concessi alle famiglie.
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0170
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Altre attività
Cfr. istruzioni relative alla riga 0230 del modello AE-COL.
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0180
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Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie
Cfr. istruzioni relative alla riga 0240 del modello AE-COL.
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0190
|
Totale
Cfr. istruzioni relative alle righe 0130 e 0140 del modello AE-COL.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_EL -
EULAW_EL
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