+Articolo 12 2.

Articolo 12 2.

Le procedure, i protocolli e gli strumenti di logging di cui al paragrafo 1 contengono tutti gli elementi seguenti:

a) 

l’identificazione degli eventi da registrare nei log, il periodo di conservazione dei log e le misure per proteggere e gestire i dati di log, tenendo conto dello scopo per cui i log sono creati;

b) 

l’allineamento del livello di dettaglio dei log con il loro scopo e utilizzo per consentire l’efficace individuazione di attività anomale di cui all’articolo 24;

c) 

l’obbligo di registrare nei log gli eventi relativi a tutti gli aspetti seguenti:

i) 

controllo degli accessi logici e fisici di cui all’articolo 21 e gestione delle identità;

ii) 

gestione della capacità;

iii) 

gestione delle modifiche;

iv) 

operazioni riguardanti le TIC, comprese le attività dei sistemi di TIC;

v) 

attività di traffico di rete, comprese le prestazioni della rete delle TIC;

d) 

misure per proteggere i sistemi di logging e le informazioni di log a riposo, in transito e, se del caso, in uso da manomissioni, cancellazioni e accessi non autorizzati;

e) 

misure per individuare eventuali guasti ai sistemi di logging;

f) 

fatti salvi i requisiti normativi applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la sincronizzazione degli orologi di ciascuno dei sistemi di TIC dell’entità finanziaria su una fonte temporale di riferimento documentata e affidabile.

Ai fini della lettera a), le entità finanziarie stabiliscono il periodo di conservazione, tenendo conto degli obiettivi aziendali e di sicurezza delle informazioni, del motivo della registrazione dell’evento nei log e dei risultati della valutazione dei rischi informatici.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito