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+Articolo 12 2. |
Articolo 12 2.Le procedure, i protocolli e gli strumenti di logging di cui al paragrafo 1 contengono tutti gli elementi seguenti:
a)
l’identificazione degli eventi da registrare nei log, il periodo di conservazione dei log e le misure per proteggere e gestire i dati di log, tenendo conto dello scopo per cui i log sono creati;
b)
l’allineamento del livello di dettaglio dei log con il loro scopo e utilizzo per consentire l’efficace individuazione di attività anomale di cui all’articolo 24;
c)
l’obbligo di registrare nei log gli eventi relativi a tutti gli aspetti seguenti:
i)
controllo degli accessi logici e fisici di cui all’articolo 21 e gestione delle identità;
ii)
gestione della capacità;
iii)
gestione delle modifiche;
iv)
operazioni riguardanti le TIC, comprese le attività dei sistemi di TIC;
v)
attività di traffico di rete, comprese le prestazioni della rete delle TIC;
d)
misure per proteggere i sistemi di logging e le informazioni di log a riposo, in transito e, se del caso, in uso da manomissioni, cancellazioni e accessi non autorizzati;
e)
misure per individuare eventuali guasti ai sistemi di logging;
f)
fatti salvi i requisiti normativi applicabili ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la sincronizzazione degli orologi di ciascuno dei sistemi di TIC dell’entità finanziaria su una fonte temporale di riferimento documentata e affidabile. Ai fini della lettera a), le entità finanziarie stabiliscono il periodo di conservazione, tenendo conto degli obiettivi aziendali e di sicurezza delle informazioni, del motivo della registrazione dell’evento nei log e dei risultati della valutazione dei rischi informatici. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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