+Articolo 20 2.

Articolo 20 2.

Le politiche e le procedure di gestione delle identità di cui al paragrafo 1 contengono tutti gli elementi seguenti:

a) 

fatto salvo l’articolo 21, primo comma, lettera c), a ciascun membro del personale dell’entità finanziaria o del personale dei fornitori terzi di servizi TIC che accede ai patrimoni informativi e alle risorse TIC dell’entità finanziaria è assegnata un’identità univoca corrispondente a un account utente univoco;

b) 

un processo di gestione del ciclo di vita delle identità e degli account che gestisce la creazione, la modifica, il riesame e l’aggiornamento, la disattivazione temporanea e la cessazione di tutti gli account.

Ai fini della lettera a), le entità finanziarie conservano i registri di tutte le assegnazioni di identità. Tali registri sono conservati in seguito a una riorganizzazione dell’entità finanziaria o dopo la fine del rapporto contrattuale, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dal diritto dell’Unione e nazionale applicabile.

Ai fini della lettera b), le entità finanziarie adottano, ove possibile e opportuno, soluzioni automatizzate per il processo di gestione del ciclo di vita delle identità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito