+Articolo 24 4.

Articolo 24 4.

Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, le sedi di negoziazione provvedono affinché la loro politica di continuità operativa delle TIC garantisca che:

a) 

la negoziazione possa riprendere entro approssimativamente due ore dall’evento perturbatore;

b) 

la quantità massima di dati che potrebbe essere persa dai servizi informatici della sede di negoziazione dopo un evento perturbatore sia prossima allo zero.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito