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+Articolo 24 4. |
Articolo 24 4.Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, le sedi di negoziazione provvedono affinché la loro politica di continuità operativa delle TIC garantisca che:
a)
la negoziazione possa riprendere entro approssimativamente due ore dall’evento perturbatore;
b)
la quantità massima di dati che potrebbe essere persa dai servizi informatici della sede di negoziazione dopo un evento perturbatore sia prossima allo zero. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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